Regolamento UE sui diritti dei passeggeri, le proposte di Fiavet su rimborsi e tutele

Regolamento UE sui diritti dei passeggeri, le proposte di Fiavet su rimborsi e tutele

In audizione alla Camera dei Deputati la Federazione ha presentato le proposte per il trasporto in area comunitaria, dai rimborsi dei vettori al ruolo degli intermediari.

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9 gennaio 2025

Il 9 gennaio scorso Fiavet Confcommercio, partecipando ad un’audizione alla Camera dei Deputati, ha illustrato alla IX Commissione Trasporti le proprie osservazioni sulle proposte di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di diritti dei passeggeri. L'intervento, condotto dal consulente legale della Federazione, Federico Lucarelli, si è concentrato su questioni chiave legate ai rimborsi dei vettori, al ruolo degli intermediari e alla necessità di rivedere i rapporti contrattuali tra compagnie aeree e agenzie di viaggio.

Il tema centrale delle modifiche avanzate dalla Federazione riguarda i rimborsi dei vettori ai passeggeri che aumentano gli obblighi informativi degli agenti di viaggio intermediari nella vendita della biglietteria. Per Fiavet deve ricadere sui vettori, in quanto responsabili diretti del contratto con i passeggeri, non sugli intermediari. Spesso, infatti, le agenzie di viaggio si trovano a fronteggiare dinamiche contrattuali rigide imposte dalle compagnie aeree IATA, che uniformano standard commerciali a livello mondiale e riducono progressivamente le commissioni di vendita. La formulazione della normativa dovrebbe dunque restituire il giusto valore di intermediazione alle agenzie di viaggi, adottando logiche negoziali più equilibrate e meno impositive.

Un altro aspetto critico evidenziato riguarda i tempi di rimborso. Fiavetha proposto che il termine per effettuare il rimborso da parte dell’intermediario debba decorrere dall’effettivo accredito del rimborso da parte del vettore, per evitare di attendere 7 giorni entro i quali il vettore deve trasmettere l’importo all’intermediario e altri 7 giorni per l’intermediario per riaccreditare l’importo al passeggero. Nella normativa, inoltre, non si indica esplicitamente che il rimborso debba essere pecuniario, e quindi si presta a interpretazioni da parte dei vettori che potrebbero rimborsare in voucher o buoni, senza il consenso del beneficiario, sia passeggero, sia agente di viaggio.

La Federazione ha poi chiesto l’istituzione di un Fondo di Garanzia a tutela degli acquirenti di biglietti, utile soprattutto per gli agenti di viaggio che gestiscono volumi significativi di acquisti per business travel o gruppi. Questo fondo risulterebbe fondamentale in caso di fallimento dei vettori.

Un altro elemento di attenzione riguarda la mancanza di sussidiarietà con la normativa sui pacchetti turistici. Fiavet ha suggerito di introdurre una modifica che impedisca il trasferimento della responsabilità ai soli organizzatori di viaggi, semplificando i processi di contenzioso e riducendo costi e tempi. Infine nella normativa è previsto che il vettore possa effettuare il rimborso tramite l’agente di viaggio, ma non che questa ipotesi sia condizionata ad un preventivo accordo commerciale tra vettore e agente di viaggio.

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