Risparmio: varata la riforma

Risparmio: varata la riforma

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sul risparmio. Scatta l'abrogazione del tetto al 30 per cento del capitale sociale sul diritto di voto delle fondazioni bancarie. Modifiche alla corporate governance delle società.

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1 dicembre 2006
Risparmio: varata la riforma

Risparmio: varata la riforma

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sul risparmio nella versione voluta del firmatario, il viceminsitro dell’Economia, Roberto Pinza. Scatta così l'abrogazione del tetto al 30% del capitale sociale sul diritto di voto delle fondazioni bancarie. Il decreto legislativo prevede, inoltre, modifiche alla corporate governance delle società con la soppressione, tra l’altro, del voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, modifiche al Tub e Tuf e nuovi poteri all’autorità di controllo.

Ecco i punti principali previsti dal provvedimento:        

 

- VIA TETTO VOTO FONDAZIONI: Viene abrogato l'articolo 7 della legge n. 262/2005 che aveva modificato l'articolo 25, comma 3 del d. lgs. n. 253/1999, introducendo una misura di sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche, per le azioni eccedenti il 30% del capitale. La norma abrogata, spiega il governo, presentava diversi profili critici e di incoerenza rispetto al quadro generale della disciplina del credito, del risparmio e delle attivita' finanziarie determinando una evidente e ingiustificata disparita' di trattamento fra azionisti. Tale disparita', aggiunge l'esecutivo, e' apparsa non solo ingiustificata sul piano generale, ma anche dannosa in un contesto, come quello italiano, ove forte e' la necessita' di assicurare un azionariato stabile agli enti creditizi e di incoraggiare le forme di investimento istituzionale. Di fatto sono soltanto tre le fondazioni che ancora detengono una quota superiore al 30% in una banca. Si tratta della Fondazione Mps che controlla il 49% del capitale ordinario, dell'Ente cassa di risparmio di Firenze che si colloca al 41% e della Fondazione Carige che ha il 43% dell'istituto genovese.

 - CORPORATE GOVERNANCE: Il voto a scrutinio segreto per l'elezione alle cariche sociali e' soppresso. Il numero degli amministratori indipendenti aumenta: nel consiglio ce ne deve essere sempre almeno uno e se il consiglio ha piu' di sette componenti ce ne devono essere almeno due. Se l'amministratore indipendente perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica. I limiti alla partecipazione delle minoranze all'elezione degli amministratori diventano piu' flessibili: la percentuale minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste prevista viene individuata in un quarantesimo o nella diversa misura definita dalla Consob, con un regolamento da emanare entro il 31 marzo prossimo, in funzione delle caratteristiche delle societa'. Non sara' pero' piu' sufficiente la presentazione della lista con il sostegno della percentuale necessaria del capitale sociale e le liste delle minoranze dovranno ricevere effettivamente una percentuale adeguata di voti.Uno dei sindaci e' eletto dalle minoranze, con voto di lista. Per delegare il voto non e' piu' necessario essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi.   

- STOCK OPTION: Il Ddl chiarisce in modo piu' preciso il contenuto delle informazioni sui piani di stock option che le societa' sono tenute a divulgare. La Consob, coerentemente con il suo ruolo di garante della trasparenza dell'informativa societaria, non interviene piu' sul contenuto gestionale dei piani, ma solo sulla completezza delle informazioni ad essi relative.

- REVISIONE CONTABILE: L'incarico alla societa' di revisione e' approvato dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, anziche' dal CdA con il parere dell'organo di controllo. La durata dell'incarico e' fissata in nove anni, senza possibilita' di rinnovo se non siano decorsi almeno tre anni. E' previsto un regime transitorio per gli incarichi in corso. Il potere della Consob di conferire d'ufficio l'incarico in caso di inerzia della societa' e' stato reintrodotto. La vigilanza della Consob sulle societa' di revisione e' stata estesa anche all'assetto organizzativo, fermi restando i controlli periodici di qualita'. Si precisa che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dalla societa' di revisione.

 - RIVENDITA PRODOTTI FINANZIARI: Si riconduce alla piu' generale disciplina della sollecitazione anche il caso della successiva rivendita di prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati. I prodotti finanziari sottoscritti in un collocamento esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto (ad es. un collocamento riservato a investitori professionali) non possono essere rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto. Se nei 12 mesi successivi a un collocamento riservato a investitori professionali i prodotti finanziari sottoscritti sono rivenduti in modo sistematico a investitori non professionali, ferme restando le sanzioni applicabili in caso di sollecitazione abusiva, l'acquirente non professionale puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati che hanno trasferito i prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Il comma non si applica ai titoli di Stato emessi da paesi Ocse con un rating di "investment grade".

 - CICR: Il presidente del Cicr puo' estendere la partecipazione alle riunioni ai presidenti delle altre Autorita' competenti in materia di vigilanza su intermediari e mercati finanziari, in relazione alle competenze di queste e agli argomenti trattati.

- RAPPORTI TRA ANTITRUST E BANKITALIA: Il potere di autorizzare, per esigenze di funzionamento del sistema dei pagamenti, un'intesa tra banche che restringe la liberta' di concorrenza e' trasferito dalla Banca d'Italia all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, che lo esercita su proposta della Banca d'Italia. L'Antitrust, su proposta della Banca d'Italia, puo' autorizzare concentrazioni tra banche che creano o rafforzano posizioni dominanti sul mercato, per esigenze di stabilita'. L'atto unico previsto tra Bankitalia e Antitrust, di complessa gestione, e' sostituito da due atti distinti, di cui si allineano i tempi.

- LA NUOVA CONSOB: In coerenza con il principio di ripartizione funzionale delle competenze delle Autorita' sono stati effettuati degli interventi per ribadire in capo alla Consob le competenze relative alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza in sede di documentazione d'offerta relativamente al collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario coerentemente con quanto gia' previsto dalla legge 262. Viene introdotta la definizione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario. L'articolo 64 del Tuf e' modificato in modo che la procedura che sottopone l'efficacia delle decisioni del gestore del mercato sull'ammissione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori a condizione sospensiva per cinque giorni, durante i quali la Consob puo' decidere di vietarne l'esecuzione, non si applichi a provvedimenti per i quali tali decisioni non sono fondate su valutazioni di merito, ma su una mera verifica tecnica (ad es. Titoli di Stato) al fine di semplificare e ridurre l'onere dell'adempimento. Il potere regolamentare e di vigilanza sui prodotti bancari che abbiano una componente di prodotto finanziario e' attribuito alla Consob.

- STATUTI SOCIETARI DA ADEGUARE ENTRO GIUGNO: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle societa' alle novita' introdotte dalla legge per la tutela del risparmio e dal decreto e' fissato al 30 giugno 2007.

 

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