Nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese e ai cittadini introdotte dalla Legge n. 197/2022, la rottamazione quater, nota anche come definizione agevolata, rappresenta un'importante opportunità per regolarizzare pendenze fiscali e contributive. Il 30 giugno 2023 è stato l'ultimo giorno utile per aderire alla definizione agevolata e sanare così i propri debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le persone colpite dall'alluvione dell'Emilia hanno invece avuto tempo fino al 2 ottobre scorso.
In questo articolo vedremo tutte le scadenze da rispettare per mantenere i benefici della rottamazione quater. Spiegheremo inoltre le modalità di pagamento riconosciute per saldare le somme dovute indicate nel proprio piano di definizione agevolata. Troverai infine un elenco con i riferimenti normativi e alcuni chiarimenti sulle domande più frequenti.
Scadenza pagamenti
Vediamo nel dettaglio tutte le date delle scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata:
- pagamento in un'unica soluzione: entro il 31 ottobre 2023;
- pagamento rateale, per un massimo di 18 rate (5 anni) saranno ripartite:
- prima rata entro il 31 ottobre 2023, seconda rata entro il 30 novembre 2023 e terza rata entro il 28 febbraio. Il governo ha concesso una proroga per le prime rate, allungando la scadenza al 15 marzo 2024, senza incorrere in sanzioni, anche per la terza rata;
- quarta rata entro il 31 maggio, con tolleranza fino al 5 giugno 2024;
- quinta rata entro il 15 settembre;
- sesta rata entro il 30 novembre.
Le prime due rate saranno pari al 10% del totale dovuto, mentre le restanti saranno di pari importo. Gli interessi per il pagamento rateale avranno un tasso del 2% annuo.
Per conoscere tutte le altre scadenze fiscali visita anche il nostro calendario aggiornato mensilmente per imprese e professionisti, con date, news e chiarimenti curati dai nostri esperti del Fisco.
Proroga alluvione Emilia-Romagna
Nel "decreto alluvione", noto anche come "decreto maltempo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del primo giugno 2023 (qui il testo in pdf), sono previste alcune misure per far fronte all'emergenza che ha colpito le regioni dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Tra gli interventi troviamo anche la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, contributivi, e dei termini amministrativi.
Nello specifico il decreto prevede:
- pagamento cartelle, avvisi di debito e accertamento: sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il primo maggio e il 31 agosto 2023. Sono sospesi anche i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al primo maggio o riferite alle somme della definizione agevolata (articoli 3 e 5 del Dl n. 119/2018). I termini riprenderanno dal primo settembre 2023.
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notifica cartelle e procedure di riscossione: sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;
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definizione agevolata: per coloro che hanno residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di tre mesi. Dal 3 luglio si riapre il servizio di invio per la domanda di adesione, che potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.
L'emendamento del Dl Milleproroghe prevede la proroga al 15 marzo 2024 anche per le scadenze della rottamazione quater per le popolazioni dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dall'alluvione di maggio 2023. Nello specifico le prime due rate scadute potranno essere saldate entro la nuova data senza perdere i benefici della rottamazione. Le rate successive del 2024 dovranno essere pagate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, quindi secondo le scadenze previste nel proprio piano di rateazione.
Come pagare
Per saldare oltre al servizio "Paga on-line", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA (qui la lista completa). È possibile inoltre pagare presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai, utilizzando i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute". Sono disponibili anche gli sportelli dell'Agenzia, previo appuntamento.
È anche disponibile il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nell'area riservata della "Definizione agevolata" che consente di attivare o revocare l'addebito diretto delle rate sul proprio conto corrente, anche se intestato ad un altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito inserendo nel campo dedicato il numero IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
Per consultare i propri dati fiscali, contribuenti, imprese e partite Iva potranno consultare il proprio cassetto fiscale, un servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che raccoglie i documenti inerenti al fisco in formato digitale.
Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2023, pdf;
- Legge n. 14/2023 di conversione, con modificazioni, del DL n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) - pdf;
- Legge di conversione del "Dl Aiuti ed Energia" n.91/2022 - pdf.
FAQ e domande frequenti
Di seguito alcuni chiarimenti relativi alla Definizione agevolata da parte dell'Agenzia delle Entrate.
PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
Sì, bisogna presentare un'apposita dichiarazione di adesione per via telematica. Sul sito dell'Agenzia/Riscossione sono definite tutte le modalità.
COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito modulo in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
L'Agenzia invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata. Ad oggi è possibile pagare:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- o uffici postali;
- o home banking;
- o ricevitorie e tabaccai;
- o sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.