SCHEDA TECNICA SU FONDO DI GARANZA MEDIOCREDITO CENTRALE
SCHEDA TECNICA SU FONDO DI GARANZA MEDIOCREDITO CENTRALE
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Legge 23.12.1996 n.662 - Legge 7.8.1997 n.266 - D.M. 31.5.99 n. 248
Costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
OGGETTO E FINALITA'
Migliorare l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie
SOGGETTI BENEFICIARI
§ Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle p.m.i.
§ Consorzi e società consortili, costituiti tra PMI di cui agli art.icoli 17,18,19 e 23 L.317/91, e le società consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge
I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane.
DURATA
Non è prevista alcuna data di scadenza dello strumento agevolativo.
TIPOLOGIA DEL FONDO
Garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)
Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia
Cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia, ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
SOGGETTI RICHIEDENTI
§ Possono richiedere la garanzia diretta:
- banche iscritte all'albo di cui all'art.13 decr. leg.vo 1.9.93 n.385
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 decr. leg.vo 1.9.93 n.385
- S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'art. 2 co. 3 L. 5.10.91 n.317
§ Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
- Consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art.155 co.4 decr.leg.vo 1.9.93 n.385
- Altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art.106 del decr. leg.vo 1.9.93 n.385
CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI
a) Finanziamenti a medio e lungo termine: finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a fronte di investimenti *
b) Prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti *
c) Partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa
d) Altre operazioni: nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", sono ammissibili all'intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento
* investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore(principio della necessità dell'aiuto)
MODALITA' DI AVVIO
La procedura per l'ammissione all'intervento del fondo si articola nel modo seguente:
1. il soggetto richiedente deve far pervenire a Mediocredito Centrale la richiesta di ammissione alla garanzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione per la quale la garanzia è richiesta (è consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti, a condizione che detta delibera intervenga entro tre mesi dalla data di ammissione alla garanzia)
2. Mediocredito Centrale compie una valutazione economico finanziaria del soggetto beneficiario finalizzata ad accertarne la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale è richiesta la garanzia
3. sulla base delle risultanze dell'esame istruttorio, le richieste di ammissione, complete della documentazione richiesta, sono deliberate dal Comitato di gestione del Fondo nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
MISURA DELLA GARANZIA
1. Per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale
· garanzia diretta: fino all'80% dell'operazione
· controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia, che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione
2. Per le operazioni relative a soggetti beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali
· garanzia diretta: fino all'85% dell'operazione
· controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi a da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'85% dell'operazione
3. Per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nel restante territorio nazionale
· garanzia diretta: fino al 60% dell'operazione
· controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi a da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare il 60% dell'operazione
CUMULABILITA'
· la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stesa operazione, con altre garanzie pubbliche, nei limiti delle misure massime previste per il Fondo
· la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.
COSTO DELLA GARANZIA
I richiedenti devono versare una commissione una tantum sull'importo garantito dal Fondo, pari a:
Zone art.87.3a); | Zone | Restanti |
Contratti d'area; | art.87.3 c) | territori |
Patti territoriali | | |
Medie imprese e
Consorzi
finanziamenti | 0,50% | 1,00% |
Prestiti partec. | | |
e partecipazioni | 0,25% | 0,50% |
Piccole imprese
Finanziamenti | 0,25% | 0,50% |
Prestiti partec. | | |
e partecipazioni | 0,125% | 0,25% |
Microimprese - 0,125% 0,25%
OPERAZIONI DI MICROCREDITO
Una recente novità introdotta nella normativa che regola il Fondo riguarda i finanziamenti di importo base non superiore ai 20 milioni.
Per queste operazioni il Mediocredito ha previsto una procedura facilitata ed accelerata.
Più precisamente, le imprese che presentino un utile di esercizio negli ultimi due anni, rilevato in base alle dichiarazioni fiscali, possono accedere direttamente alla garanzia, senza che il Comitato di gestione svolga attività istruttoria, essendo sufficiente un'autocertificazione del merito di credito del soggetto richiedente.
L'importo base può essere incrementato fino ad un massimo di 50 milioni di lire, secondo i seguenti elementi:
a) Anzianità dell'impresa
b) Numero di dipendenti
c) Nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili
d) Fatturato in crescita
e) Solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi: se l'immobile aziendale è di proprietà o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.
IMPRESE FEMMINILI
Le richieste presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile (aventi cioè i requisiti soggettivi indicati all'art.2 co.1 lett. a) della legge 215/92) hanno priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
E' inoltre in corso di approvazione una revisione della normativa relativa al Fondo, grazie alla quale tutte le imprese a prevalente partecipazione femminile avranno lo stesso trattamento previsto per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Nella domanda di ammissione ai finanziamenti ex L.215/92 (IV bando) c'era la possibilità di richiedere la concessione della garanzia prevista dal Fondo, a fronte del medesimo programma di investimenti.
Le richieste pervenute in tal senso sono state 735 (per circa 92 miliardi di investimenti) ed il Mediocredito ha di conseguenza provveduto all'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo per la garanzia, corrispondenti a circa 12 miliardi.
L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO
Il fondo non è ancora molto conosciuto ed utilizzato, specie in alcune Regioni , come mostra la tabella allegata.
A livello settoriale si nota una maggiore utilizzazione da parte dell'industria.