Agevolazioni per assunzioni ADI e SFL: cosa sapere sullo sgravio contributivo
Agevolazioni per assunzioni ADI e SFL: cosa sapere sullo sgravio contributivo
Al via l'esonero dei versamenti dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono precettori dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Novità in arrivo per le imprese: le aziende che assumono beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.
Si tratta nello specifico di un esonero contributivo per un massimo di 12 mesi legato ai contributi previdenziali, come previsto dal Decreto Lavoro (DL n. 48/2023). Lo ha annunciato l'INPS con il messaggio n. 3888/2024 insieme alle istruzioni e alla modulistica necessaria per accedere allo sgravio.
I datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’ADI con contratti a tempo indeterminato, pieno o parziale, o di apprendistato, possono beneficiare di un esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL), fino a 8mila euro annui, per massimo 12 mesi. L’esonero si applica anche per trasformazioni da contratti a tempo determinato a indeterminato, fino a un limite massimo di 24 mesi.
Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, l’esonero è del 50% dei contributi, fino a 4mila euro annui, per massimo 12 mesi. Gli stessi benefici si applicano anche ai percettori del SFL.
La richiesta del beneficio va presentata tramite il modulo online "Esonero SFL-ADI" disponibile sul sito INPS. Nella domanda devono essere indicati:
- il lavoratore assunto e la prestazione percepita (ADI o SFL);
- il contratto di lavoro e la retribuzione lorda mensile;
- eventuali variazioni di orario in caso di part-time.
Il beneficio è utilizzato tramite conguaglio nelle denunce contributive e soggetto ai limiti degli aiuti de minimis UE.
Nel caso in cui l’assunzione sia effettuata attraverso l'attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro, per ogni soggetto assunto viene riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo spettante agli utilizzatori.
Gli importi saranno quindi i seguenti:
- 2.400 euro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato;
- 1.200 euro laddove fosse un’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, senza la possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.
Per l'assunzione di persone con disabilità sempre beneficiaria dell’ADI o del SFL, avvenuta in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta dagli enti di Patronato, Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro, da enti del Terzo settore che svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, hanno diritto ad un contributo pari a:
- 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato;
- 80% del medesimo incentivo per i datori di lavoro, che assumono con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.