I contribuenti che realizzano interventi per migliorare la sicurezza antisismica degli edifici possono beneficiare di una detrazione fiscale sulle spese sostenute, più nota con il nome Sismabonus.
L'agevolazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale detraibile e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Le detrazioni sono più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegue una riduzione del rischio sismico. Ad esempio per determinati interventi antisismici la detrazione è del 110% e si chiama Super sisma bonus.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, su un massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo. Scatta al 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Che cos'è il Sismabonus
Come abbiamo detto, il Sismabonus è un'agevolazione fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche, realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive. L'obiettivo della misura è incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, per migliorarne la struttura contro il rischio tellurico. Motivo per cui le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, individuate dall’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono ammessi alla detrazione, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico:
- persone fisiche;
- imprese;
- dagli Istituti autonomi per le case popolari costituiti e operanti dal 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
Per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 la detrazione sarà pari al 50%, da calcolare su di un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare (per ciascun anno), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione al 70 o all'80% riguarda gli interventi che riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali sarà pari all'80 o all'85% (Super sisma bonus).
Chi compra invece un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a "rischio sismico 1", potrà detrarre dalle imposte una parte del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96mila euro).
La nuova manovra ha stabilito per il 2025 una progressiva riduzione della detrazione: al 50% per le prime case, ma scendono al 36% per le altre.
Gli interventi ammessi
Come abbiamo detto in precedenza, si può usufruire di una maggiore detrazione se gli interventi riducono sensibilmente il rischio sismico, come illustrato nella tabella:
Interventi su singole unità immobiliari
Intervento | % Detrazione | Limite Spesa Ammissibile |
---|---|---|
Interventi di adozione di misure antisismiche | 50% | 96.000 € |
Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore | 70% | 96.000 € |
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio | 80% | 96.000 € |
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuta una riduzione del rischio sismico.
Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella.
In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e da ripartire in dieci quote annuali.
Interventi su parti condominiali
Intervento | % Detrazione | Limite Spesa Ammissibile |
---|---|---|
Interventi di adozione di misure antisismiche | 75% | 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico | 85% | 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO | 80% | 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO | 85% | 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Come usufruire del bonus fiscale
Per avanzare richiesta di rimborsi su interventi antisismici bisogna seguire alcuni passaggi. In primis si deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal detentore, nella dichiarazione dei redditi vanno specificati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio il contratto di locazione), in aggiunta agli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini dovranno segnalare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
Tracciabilità pagamenti
Per sfruttare la possibilità di cessione del credito è necessario che i pagamenti non siano eseguiti con un comune bonifico, bensì con il "bonifico parlante" (bancario o postale effettuato anche online). Il motivo è che questa tipologia di bonifico è in grado di specificare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Cessione del credito
Il soggetto che richiede e ha diritto alle detrazioni fiscali può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Quest'ultimo sarà anticipato dalla ditta che effettua i lavori, poiché sarà proprio il fornitore a recuperarlo come credito d'imposta. Il fornitore avrà, poi, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In alternativa, il beneficiario potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Questa preferenza può essere scelta anche per quanto riguarda le rate rimanenti, non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.
Anche nel caso del Sismabonus non viene applicato il limite generale di compensabilità, che invece è solitamente previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 7mila euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020). È abolito anche il limite di 250mila euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
L'opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità per eseguire tale scelta sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.
Nel momento in cui verrà selezionata l'opzione, il contribuente dovrà acquisire non solo gli adempimenti che solitamente sono previsti per accedere alle detrazioni ma anche i documenti indicati di seguito:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Che cos'è il Super Sismabonus
Il 2022 è l'anno della proroga di alcune misure fiscali relative al bonus casa, tra cui il Sismabonus al 110%, anche detto Super Sismabonus. La differenza principale tra le due agevolazioni non risiede solamente nella proroga temporale di alcune scadenze ma anche nel fatto che gli interventi previsti dal Super Sismabonus seguono gli adempimenti prescritti dal Decreto Rilancio nell'art. 119. A confermare quanto detto è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 556 del 25 agosto 2021, avente per oggetto "Superbonus - Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
L'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34) stabilisce che gli interventi realizzati per ridurre il rischio sismico hanno diritto ad una detrazione fiscale potenziata al 110% delle spese sostenute. A prevederlo è l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013.
La detrazione in esame elimina la premialità per il salto di classe sismica, requisito prima necessario per avere accesso alla misura fiscale. Una delle differenze con il Sismabonus è proprio l'introduzione della possibilità di indicare con la richiesta di agevolazione "nessun salto di classe". In sintesi il Super Sismabonus favorisce i piccoli interventi orientati a migliorare la sicurezza statica degli immobili ma senza il vincolo di miglioramento delle classi sismiche degli stessi. Non è stato eliminato, invece, l'obbligo di eseguire gli interventi su immobili collocati in una delle zone a rischio sismico 1, 2 o 3 (esclusa la zona 4).
Le scadenze del Sismabonus e Super Sismabonus
Come abbiamo visto, possono usufruire del Sismabonus le persone fisiche, i condomini così come gli Istituti autonomi (IACP), gli enti assimilati, le Associazioni e società sportive, Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Le differenze delle varie categorie consistono nelle proroghe delle scadenze per alcune tipologie di lavori.
Indichiamo, di seguito, le scadenze del bonus per interventi antisismici.
Soggetti | Scadenza |
---|---|
| Proroga al 31 dicembre 2025 con aliquota decrescente:
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| Proroga al 31 dicembre 2022, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2022 sia stato completato il 30% dell'intervento. |
| Proroga al 31 dicembre 2023, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell'intervento. |