Un fondo di garanzia per pagare altri debiti alle imprese

Un fondo di garanzia per pagare altri debiti alle imprese

Via libera all'unanimità del Senato alla garanzia dello Stato (con un fondo presso la Cdp) a partire dal 1 gennaio 2014 per consentire lo sblocco, secondo le stime, di altri 20-25 miliardi di euro di debiti della Pa, per i pagamenti di crediti di parte corrente certificati.

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31 luglio 2013

 

Lo Stato, tramite un fondo di garanzia, si farà garante per il pagamento dei debiti di parte corrente delle Pa nei confronti delle imprese. Lo stabilisce un emendamento al dl Lavoro, a prima firma Giorgio Santini (Pd), approvato dall'Aula del Senato. L'emendamento estende la garanzia per il pagamento dei debiti Pa oltre i 40 miliardi già garantiti dall'apposita legge approvata a giugno e dà la possibilità a banche e Cdp, una volta enumerati i debiti delle Pa (dopo il 15 settembre), di pagare subito i restanti debiti alle imprese. Sull'emendamento si è incagliata la discussione nella Commissione Bilancio che alla fine ha dato parere favorevole con riformulazione, ovvero inserendo nell'emendamento il rimando alla Legge di Stabilità per trovare le risorse per il fondo di garanzia. Un modo, ha sottolineato il presidente della commissione Antonio Azzollini, per bilanciare il rischio di deficit con l'importanza dell'emendamento. Nell'emendamento, sottoscritto da tutti i partiti, si legge che "i debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al decreto debiti Pa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato". Si stabilisce anche che "resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto". I soggetti creditori, viene stabilito, "possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio". La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis "cessa al momento della ristrutturazione. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario". Il Fondo viene istituito presso il ministero dell'Economia con un decreto da emanarsi "entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Viene anche disposto che lo Stato ha "il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore".  

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