Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Guida per la realizzazione di piani aziendali volti ad attivare punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

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26 maggio 2022

Il seguente articolo di approfondimento è dedicato alle vaccinazioni anti Covid nei luoghi di lavoro. Qui riassumiamo e spieghiamo i punti chiave del Protocollo nazionale sottoscritto il 6 aprile 2021 dalle parti sociali per all’attivazione di punti di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 sul posto di lavoro, le indicazioni Inail per l'allestimento in sicurezza dei punti vaccinali e le procedure che il datore di lavoro dovrà mettere in atto.

Inoltre, forniamo la modulistica necessaria per le aziende per aderire al piano vaccinale nei luoghi di lavoro e le tabelle di priorità di vaccinazione per settore Ateco.

Aggiorniamo costantemente questo articolo in base ad eventuali nuove disposizioni.

Il piano di vaccinazione nei luoghi di lavoro è diretto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

A siglare l'accordo per la Confederazione è stata Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con delega "Lavoro e Bilateralità", che al termine dell'incontro ha commentato:

Con pragmatismo e buon senso le parti sociali hanno condiviso gli aggiornamenti utili a rendere i protocolli del 2020 aggiornati alle modifiche legislative ed amministrative intervenute. È stato condiviso anche un protocollo per la realizzazione dei piani vaccinali nei luoghi di lavoro, coinvolgendo anche associazioni datoriali e le esperienze della bilateralità. Il confronto è stato proficuo e ciò ha consentito che venissero recepite le proposte delle imprese per il miglior funzionamento dei protocolli; ora bisogna fare presto a garantire la reperibilità e la diffusione dei vaccini.

È proprio in merito alla rapidità e reperibilità dei vaccini che, in una nota congiunta del 10 marzo scorso, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali appartenenti al terziario distributivo e del turismo (Confcommercio, Fipe, Federalberghi, Faita, Fiavet, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancd Conad, Ancc Coop, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil) hanno sottolineato l'urgenza di accelerare su un piano vaccinale aziendale che coinvolga tutti gli operatori di questi settori.

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, le vaccinazioni rimangono obbligatorie fino al 15 giugno 2022 per alcune categorie:

  • over 50 anni;
  • forze armate e dell'ordine, personale degli istituti penitenziari;
  • docenti e personale non docente in scuole e università;
  • personale del soccorso pubblico;
  • personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 per:

  • professionisti e operatori sanitari;
  • i lavoratori dipendenti in Rsa;
  • personale che svolge qualsiasi titolo nelle strutture di cui all'art. 8-ter del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (ospedali, rsa, ambulatori, studi medici e odontoiatrici, centri diagnostici), esclusi i contratti esterni;
  • studenti tirocinanti per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.


Che cosa prevede il Protocollo in sintesi

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, possono rendersi disponibili a mettere in atto piani aziendali, che prevedono l'organizzazione di punti di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro. Saranno proprio tali luoghi di lavoro ad ospitare il lavoratore che, volontariamente, avanza la richiesta di vaccinazione. Inoltre i datori di lavoro hanno la possibilità di ricevere l'ausilio e il coordinamento delle Associazioni di categoria per l'organizzazione del piano di vaccinazione.

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche tramite le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria territoriale di riferimento.

Come allestire i punti vaccinali

Per l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali dovranno essere tassativamente rispettate le Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro (scarica il pdf) redatte dall'Inail, che andranno a costituire parte integrante del Protocollo e che sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021.

Alternative alla vaccinazione diretta

Non è in programma solamente la vaccinazione diretta negli ambienti di lavoro, poiché il Protocollo prevede anche un'ulteriore modalità di somministrazione. Esiste l'opportunità, infatti, di ricorrere a strutture sanitarie private e concludere convenzioni specifiche, anche nell'ambito della bilateralità o tramite Associazioni di categoria. Gli oneri per la stipula di tali convenzioni sono a carico del datore di lavoro.

I costi dei piani aziendali di vaccinazione

Il datore di lavoro avrà in carico i costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali. Per quanto riguarda la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), invece, provvederanno i Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Come procede il datore di lavoro

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali dell'Inail, su cui ricadranno anche gli oneri relativi, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.

Nelle due ipotesi sopra richiamate, il datore di lavoro comunicherà, direttamente o attraverso il medico competente (ove presente), alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'Inail il numero complessivo dei lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

Si ricorda, infine, che se la vaccinazione viene eseguita durante l’orario di lavoro. Quindi il tempo necessario all’effettuazione della stessa viene equiparato all’orario di lavoro.

Si consiglia, comunque, di rivolgersi alla Associazione commercianti (ASCOM) territorialmente competente per conoscere se siano state poste in essere iniziative (e quali) di coordinamento e supporto alle imprese per l’attuazione del Protocollo.

Rivolgiti all'Associazione più vicina a te per chiedere maggiori informazioni


Modulistica per aderire al piano vaccinale nei luoghi di lavoro

Sono state pubblicate importanti novità riguardo all’iniziativa di sanità pubblica che consente, sotto la responsabilità e la supervisione del Servizio Sanitario Regionale, le vaccinazioni anti covid in azienda.

Sulla base di criteri qualitativi e quantitativi, è stato realizzato un piano che definisce quali sono le priorità di somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. Il documento è stato elaborato dall'Inail, con la collaborazione della Conferenza delle Regioni, la struttura di supporto del commissario straordinario per l’emergenza e i Ministeri del Lavoro e della Salute.

Tenendo conto della disponibilità dei vaccini, la procedura di somministrazione dei vaccini può essere avviata in concomitanza con l’inizio delle vaccinazioni dei soggetti d’età inferiore ai 60 anni e dopo aver inviato i piani aziendali di adesione all’iniziativa. Prima di avviare le vaccinazioni, infatti, le imprese devono inviare alle aziende sanitarie a cui fanno riferimento, un modulo specifico del documento tecnico dell’Inail.

Consulta il documento integrale dell'Inail e scarica il fac simile del modulo per aderire alla campagna vaccinale (documento in pdf).


Priorità di vaccinazione per settore Ateco

Le priorità di somministrazione dei vaccini, previste nei piani aziendali, sono state definite secondo criteri qualitativi e quantitativi, stabiliti considerando richieste specifiche avanzate dalle Regioni. Entrambi i criteri sono indispensabili per riuscire a definire nel migliore dei modi i piani di vaccinazione nelle aziende, naturalmente in base alla disponibilità delle dosi di vaccino e ai differenti settori di attività.

Criterio quantitativo

Il criterio quantitativo poggia su un principio che privilegia l’accelerazione e la velocità della campagna di vaccinazione, ma anche la "solidarietà", permettendo a lavoratori di aziende diverse, seppur operanti nello stesso luogo o nello stesso sito produttivo, di accedere alla somministrazione dei vaccini.

Criterio qualitativo

A proposito dei criteri qualitativi, invece, vengono considerati alcuni rischi a seconda dei settori delle attività. Sulla base di una classificazione del rischio, sono stati definiti quattro ambiti di valutazioni:

  • tre macro-gruppi (1, 2 e 3 in ordine di priorità) per le varie tipologie di attività, stabiliti secondo principi di prossimità, aggregazione ed esposizione;
  • un monitoraggio delle denunce di infortunio per Covid-19, che vengono aggiornate periodicamente dall’INAIL;
  • un'analisi dell’andamento epidemiologico suddiviso per Regioni e Province autonome, facendo riferimento ai vari focolai che vengono man mano rilevati;
  • le evidenze scientifiche documentate sui rischi di contagio nei differenti ambienti lavorativi.

I vari settori produttivi sono organizzati in tre tabelle, suddivisi in ordine alfanumerico secondo la classificazione ATECO e organizzati nei tre macro-gruppi sopra menzionati, tenendo presenti i settori lavorativi che hanno già avuto accesso alla somministrazione vaccinale o che sono in corso di vaccinazione. Per fare qualche esempio si pensi agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine o agli operatori dell’istruzione.

Come si riporta nel documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni, i settori professionali individuati sulla base di classificazione Ateco sono:

  1. settore ampio con rischio prioritario nell’ambito del settore alimentare e nei centri commerciali;
     
  2. settore eterogeneo in parte già vaccinato nell’ambito dei servizi prestati nel settore sanitario e delle RSA;
     
  3. settore eterogeno anche con diversa distribuzione del rischio e parzialmente già oggetto di vaccinazione. Nel valutare le priorità della rimanente popolazione lavorativa da vaccinare, si dovrà tenere in considerazione se il lavoro avviene non a contatto col pubblico, ovvero prevalentemente in modalità smart working;
     
  4. settore già oggetto di vaccinazione;
     
  5. settore eterogeno di rischio con particolari criticità prevalentemente in aziende che
    impiegano lavoratori stagionali;
     
  6. settore eterogeno con alte percentuali di attività svolte in smart working;
     
  7. settore eterogeno. L’attribuzione alla classe di rischio è prevalentemente dovuta al
    settore S.94.91 - Attività di organizzazioni religiose nell’esercizio del culto;
     
  8. settore eterogeno anche per tipologia di rischio, in parte già vaccinato (es. assistenti
    familiari).

Inoltre alle Regioni viene lasciata la possibilità di valutare i piani aziendali a seconda non solo del contesto produttivo del territorio ma anche dell’analisi degli eventuali focolai presenti o manifestati.

I macro-settori produttivi (circa 90 gruppi) che sono stati individuati, infatti, non calcolano alcune particolarità che potrebbero presentarsi facendo, invece, un’analisi del territorio. La presenza di focolai in alcune zone potrebbe, ad esempio, essere un fattore rilevante per una eventuale decisione in merito. Quindi è normale che si necessita anche di una contestualizzazione a livello territoriale.


I 16 punti del Protocollo

Con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro - e di accrescerne, conseguentemente, la sicurezza e la salubrità - successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, le Parti sociali, su invito del Governo, hanno adottato Protocolli condivisi per la regolamentazione e l’attuazione di tali misure, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Ulteriori Protocolli condivisi sono stati successivamente adottati dalle Parti sociali, su invito del Ministri competenti, per disciplinare le misure di contrasto e di contenimento del rischio di contagio in relazione a particolari settori produttivi e alle specificità dei rispettivi rischi e attività. Fin dall’inizio della pandemia, infatti, le Parti sociali hanno condiviso l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività commerciali e produttive con la garanzia di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro.

Il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale ha elaborato il Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, con l’obiettivo di coinvolgere tutto il Sistema Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale.

La diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, da cogliere come evento decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività, assieme all’effettiva disponibilità degli stessi, assume un ruolo determinante anche per la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza. In particolare, la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

In questa prospettiva, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa, sia attraverso l’offerta di spazi aziendali di grandi dimensioni presenti nei diversi territori per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi; sia attraverso l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva.

In coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Con decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino. Tanto premesso, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali per prevenire e fronteggiare gli effetti della pandemia da virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, con lo specifico obiettivo di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive in maniera coordinata e uniforme sull’intero territorio nazionale, si conviene quanto segue:

 

L'iniziativa

L’iniziativa che forma oggetto del presente Protocollo, finalizzata in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Vaccinazione Covid-19 nei luoghi di lavoro

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro richiamate in premessa (di seguito: Indicazioni ad interim) - che, allegate al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante - nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

Verifica delle regole

Nell’elaborazione dei piani aziendali oggetto del presente Protocollo, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore.

Presentazione dei piani aziendali

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.

Numero dei vaccini

All’atto della presentazione dei piani aziendali di cui al paragrafo 2, il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.

Costi del piano aziendale

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Informazioni per il lavoratore

Ai fini del presente Protocollo, tutte le Parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Adesione alla vaccinazione

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Informazioni sulle tipologie dei vaccini

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

Somministrazione dei vaccini

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim richiamate al paragrafo 2. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Tutela dei dati personali

Il medico competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.

Alternativa alla vaccinazione diretta

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, descritta ai punti precedenti, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Nomina del medico

I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.

Adempimenti per la somministrazione

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 12 e 13, il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica, alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL, il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura della stessa struttura effettuare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.

Vaccinazione in orario di lavoro

Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

Corsi di formazione per i medici

Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni di cui al presente Protocollo è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL che contribuirà altresì, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

 

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a cura di
Alice Coccia

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