La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia" (di seguito indicata, per brevità, come "Confederazione" o "Confcommercio"), è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
"Confcommercio-" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
La Confederazione ha sede in Roma e durata illimitata.
"Confcommercio" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. "Confcommercio" persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
"Confcommercio" si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
"Confcommercio-" adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Il Codice Etico di "Confcommercio" è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.
Fanno parte del sistema associativo confederale, ai sensi dell'art. 9, le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che:
L'esercizio finanziario della Confederazione, nonché degli altri livelli del sistema confederale, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di scioglimento della Confederazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.
Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
Titolo IX – Disposizioni transitorie e di coordinamento
Dalla data della delibera dell'Assemblea di Confcommercio di approvazione del presente Statuto la Confederazione adotta la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo.
Il Presidente confederale, in deroga alle norme di cui agli articoli 24, comma 1, lett. b), 34, commi 1, lett. c) e 1 bis, parte seconda, dello Statuto confederale, nonché in deroga al disposto di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, del "Regolamento per le procedure di elezione delle Cariche e degli Organi associativi", è autorizzato a nominare, quali componenti del Consiglio confederale, sentito il Commissario di "Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Roma Capitale" e di "Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Lazio", cinque soggetti, scelti tra gli imprenditori soci delle Associazioni territoriali comprese nel Collegio elettorale territoriale del Lazio, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti al competente livello del sistema.
La presente disposizione, adottata in seduta assembleare straordinaria in data 14 dicembre 2016 ed approvata con la maggioranza qualificata prevista all'art. 33, comma 11, dello Statuto confederale, avrà effetto sino al termine della gestione commissariale di "Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Roma Capitale" e "Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Lazio" ed al conseguente rinnovo degli Organi elettivi delle predette Associazioni.
Decorso tale termine, i Consiglieri nominati in base alla presente deliberazione decadranno e si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio confederale attribuiti al Collegio elettorale territoriale del Lazio secondo le normali procedure previste dallo Statuto confederale.