CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Approfondimento dedicato al CCNL per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore.

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12 luglio 2022

Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è stato firmato l'8 febbraio 2018, con validità fino al 2021. Il contratto è stato firmato per la parte datoriale dai rappresentanti della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, di Angem, di Legacoop Produzione e Servizi, che rappresentano la quasi totalità delle Imprese del settore. Per la parte sindacale è stato firmato dai rappresentanti di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, ha un campo di applicazione che interessa oltre un milione di addetti di un settore dove operano più di 300mila imprese, con un fatturato di oltre 80 miliardi di euro. Tra i lavoratori che fanno riferimento al CCNL troviamo bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi. Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è attualmente in corso la fase di rinnovo.

Leggi anche l'articolo di approfondimento sul CCNL Commercio

Il contratto del 2018 ha introdotto alcune novità: l'aumento in busta paga di €100 a regime, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, la durata quadriennale e importanti innovazioni mirate al recupero di produttività costituiscono una base equilibrata dalla quale potremo tutti assieme lavorare congiuntamente per salvaguardare un mercato nell'interesse di tutti i protagonisti, lavoratori, consumatori e imprese.

"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".

Testo integrale

Per maggiori informazioni consulta il testo integrale online sul sito dedicato di Fipe. Il documento è poi organizzato nel seguente modo:

Parte generale

  • Validità e sfera di applicazione;
     
  • Relazioni sindacali:
    • Capo I - Diritti di informazione;
    • Capo II - Pari opportunità, politica attiva del lavoro;
    • Capo III - Secondo livello di contrattazione;
    • Capo IV - Enti bilaterali;
    • Capo V - Formazione;
    • Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrariato;
    • Capo VII - Attività sindacale;
       
  • Classificazione del personale;
     
  • Mercato del lavoro:
    • Capo I - Apprendistato;
    • Capo II - Lavoro a tempo parziale;
    • Capo III - Lavoro a tempo indeterminato;
    • Capo IV - Somministrazione di lavoro a tempo determinato;
    • Capo V - Lavoro extra e di surroga;
    • Capo VI - Lavoratori studenti;
    • Capo VII - Telelavoro/Lavoro agile;
    • Capo VIII - Quote di riserva;
       
  • Rapporto di lavoro: 
    • Capo I - Instaurazione dei rapporti;
    • Capo II - Periodo di prova;
    • Capo III - Orario di lavoro;
    • Capo IV - Riposo settimanale;
    • Capo V - Festività;
    • Capo VI - Ferie;
    • Capo VII - Permessi e congedi;
    • Capo VIII - Norme di comportamento;
    • Capo IX - Refezione e vitto;
    • Capo X - Norme specifiche per l'area quadri;
       
  • Trattamento economico:
    • Capo I - Elementi della retribuzione;
    • Capo II - Paga base nazionale;
    • Capo III - Contingenza;
    • Capo IV - Trattamenti salariali integrativi;
    • Capo V - Trattamento economico dei percentualisti;
    • Capo VI - Corresponsione della retribuzione;
    • Capo VII - Assorbimenti;
    • Capo VIII - Scatti di anzianità;
    • Capo IX - Mensilità supplementari;
    • Capo X - Previdenza complementare;
    • Capo XI - Assistenza sanitaria integrativa;
       
  • Sospensione del rapporto di lavoro:
    • Capo I - Malattia;
    • Capo II - Infortunio;
    • Capo III - Conservazione del posto;
    • Capo IV - Tutela della genitorialità;
       
  • Risoluzione del rapporto di lavoro:
    • Capo I - Recesso;
    • Capo II - Preavviso;
    • Capo III - Dimissioni;
    • Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo;
    • Capo V - Trattamento di fine rapporto;
    • Capo VI - Restituzione documenti di lavoro;
       
  • Vigenza contrattuale;
     
  • Settore ristorazione collettiva;
     
  • Settore ristorazione commerciale:
    • Capo I - Subentro in rapporti di concessione/subconcessione o subentro in contratti di locazione in centri commerciali;
    • Capo II - Norme per ristoranti e buffets di stazione;
       
  • Stabilimenti balneari:
    • Capo I - Classificazione del personale;
    • Capo II - Contratti a termine;
    • Capo III - Orario di lavoro;
    • Capo IV - Trattamenti salariali integrativi;
    • Capo V - Malattia e infortunio;
    • Capo VI - Funzionamento commissioni paritetiche;
       
  • Alberghi diurni:
    • Capo I - Classificazione del personale;
    • Capo II - Contratto a termine;
    • Capo III - Orario di lavoro;
    • Capo IV - Trattamenti salariali integrativi;
    • Capo V - Malattia e infortunio;
    • Capo VI - Funzionamento commissioni paritetiche;
       
  • Locali notturni e sale giochi autorizzate:
    • Capo I - Norme per i locali notturni;
    • Capo II - Norme per i bingo.

I principali contenuti del CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti. 

Indice

Orario di lavoro

La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale. Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto.

Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Lavoro straordinario e notturno

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:

  • del 30% se diurno;
  • del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
  • per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.

Ferie e Permessi

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro. Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio

barista che versa cappuccino

Periodo di prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione ed è stabilita dalle seguenti misure:

  • Livelli A e B - 180 giorni;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni/licenziamento

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

  • Fino a 5 anni di servizio compiuti:
    • Livello A e B - 4 mesi;
    • Livello I - 2 mesi;
    • Livelli 2 e 3- un mese;
    • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
    • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
       
  • Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
    • Livello A e B - 5 mesi;
    • Livello I - 3 mesi;
    • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
    • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
    • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
       
  • Oltre i 10 anni di servizio compiuti:
    • Livello A e B - 6 mesi;
    • Livello I - 4 mesi;
    • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
    • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
    • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
       
Leggi anche l'articolo con i dati del Centro Studi Fipe sulle assunzioni previste nel mese di giugno 2023

Tredicesima e Quattordicesima

Tredicesima mensilità
Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità
Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Malattia

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea;
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro;
  • morte: 5.164,57 euro

Maternità

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

Retribuzione

 

Tabelle retributive


Gennaio 2018

PUBBLICI ESERCIZI
Livello paga base contingenza totale
A 1.583,15 542,70 2.125,85
B 1.429,61 537,59 1.967,20
1 1.295,17 536,71 1.831,88
2 1.141,65 531,59 1.673,24
3 1.049,09 528,26 1.577,35
4 962,75 524,94 1.487,69
5 872,02 522,37 1.394,39
6S 819,65 520,64 1.340,29
6 800,60 520,51 1.321,11
7 718,71 518,45 1.237,16

 

PUBBLICI ESERCIZI III E IV CATEGORIA
Livello Paga base paga base ridotta contingenza totale riduzione
A 1.583,15 1.577,47 542,19 2.119,66 5,68
B 1.429,61 1.424,45 537,12 1.961,57 5,16
1 1.295,17 1.290,01 536,24 1.826,25 5,16
2 1.141,65 1.137,26 531,2 1.668,46 4,39
3 1.049,09 1.045,22 527,91 1.573,13 3,87
4 962,75 959,39 524,64 1.484,03 3,36
5 872,02 868,92 522,09 1.391,01 3,10
6s 819,65 816,81 520,38 1.337,19 2,84
6 800,60 797,76 520,25 1.318,01 2,84
7 718,71 716,13 518,22 1.234,35 2,58

 

Per saperne di più visita la pagina sulle tabelle retributive del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – dal 2018 al 2021

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