ITALIA ALL'AVANGUARDIA NELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

ITALIA ALL'AVANGUARDIA NELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

d:17-11-2003 p:03 t:Un inverno a tutto gas per il turismo montano

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17 novembre 2003
Milano, 15 novembre 2003

Alberghi: Italia all'avanguardia nella sicurezza antincendio

 

Il 14 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2003 che modifica il decreto del 9 aprile 1994 ed introduce soluzioni tecnologiche e gestionali che consentono di ottenere risultati soddisfacenti in tema di sicurezza negli alberghi italiani con interventi meno radicali.

"Quasi il 15% degli oltre 33mila alberghi esistenti in Italia è ubicato in aree storiche o in edifici antichi, tali da rendere estremamente complessa la realizzazione di interventi strutturali volti alla messa in sicurezza della struttura", ha sostenuto il presidente della Federalberghi-Confturismo, Bernabò Bocca, aprendo i lavori del convegno "Quale sicurezza negli alberghi europei", svoltosi a Milano nell'ambito di Host 2003, il salone internazionale dell'ospitalità professionale patrocinato dalla Federazione.

"Con questa revisione della norma -ha aggiunto Bocca – i nostri alberghi non perderanno in sicurezza, ma sarà possibile, nel rispetto delle peculiarità di un edificio storico piuttosto che in un contesto urbanistico ad elevata rilevanza artistica, mantenere integre le caratteristiche architettoniche originarie, andando ad intervenire su quegli assetti interni efficaci a garantire la reale sicurezza della struttura e delle persone. Inoltre, questa regolamentazione pone l'Italia all'avanguardia a livello europeo in tema di sicurezza antincendio, aprendo la strada ad una ristesura della raccomandazione dell‘Ue che nel 1986 dettò le regole in materia".

Il convegno è stato concluso da Maurizio Balocchi,sSottosegretario al Ministero dell'Interno, che ha sottolineato come "l'attenzione del Governo sulla delicata materia ha consentito di considerare le esigenze strutturali degli alberghi italiani, ma nel rispetto di ben precise regole di sicurezza, oggi più specifiche ed articolate, nell'interesse dei fruitori delle strutture e della collettività tutta".

 

I CONTENUTI DEL DM 6 OTTOBRE 2003

Gli ampliamenti ed alcune ristrutturazioni non saranno più da considerarsi come interventi su attività di nuova costruzione qualora i sistemi di vie d'uscita siano compatibili con l'incremento di affollamento.

Sarà consentito mantenere vani o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti vani o camere siano realizzate con strutture di separazione (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei vani o camere interessate. Attualmente è richiesta una separazione con strutture di caratteristiche REI 90.

Sarà consentito il mantenimento delle attività ricettive in edifici o locali contigui a vani ascensori.

Gli elementi strutturali portanti e separanti potranno avere requisiti di resistenza al fuoco minori di quelli attualmente previsti, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e, in alcuni casi, di un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.

I materiali installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, potranno essere di classe 1 anche oltre l'attuale limite del 50% massimo della loro superficie totale, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio. In presenza di particolari condizioni, sarà anche consentito nei predetti ambienti l'impiego di materiali non classificati, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili fino ad un massimo del 25% della superficie totale.

In tutti gli altri ambienti, sarà consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rilevazione degli incendi.

Sarà consentito inoltre l'impiego di rivestimenti lignei non classificati, posti in opera anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato sull'intera attività un impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e che sia presente un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.

I compartimenti potranno anche avere una superficie superiore ai 4000 mq attualmente previsti, fino ad 8000 mq, con l'ulteriore condizione che su tale compartimento venga installato un impianto di spegnimento automatico.

Sarà ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi i 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

La capacità di deflusso per i piani oltre il terzo potrà essere di 37,5, anziché 33, in presenza di impianto di rilevazione d'incendio. In tutti i piani si potrà arrivare a 50 in presenza di particolari ulteriori condizioni (oltre alla rilevazione incendio, scale protette, uscita diretta all'esterno dalla scala protetta o condizioni equivalenti).

Anche gli edifici con più di 6 piani potranno avere una sola scala, rispettando alcune particolari condizioni, diverse a seconda dell'altezza anticendio dell'edificio.

Nel caso di locali adibiti a sala da pranzo e colazione di superficie molto grande rispetto al reale affollamento, la capacità di deflusso sarà calcolata sulla base dei valori effettivi di densità di affollamento dichiarati dal titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.

La larghezza minima delle vie di uscita potrà essere di 0,80 metri, anziché 0,90, a condizione che lungo le stesse siano presenti soltanto materiali di classe 0 (con la possibilità comunque di tenere guide centrali di camminamento di classe 1).

Le misure massime attualmente previste per i percorsi di esodo ed i corridoi ciechi potranno in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni.

Con misure di sicurezza aggiuntive, sarà possibile non proteggere l'unica scala negli edifici fino a quattro piani fuori terra (attualmente è consentito non realizzare scale di tipo protetto solo negli edifici fino a tre piani fuori terra).

Sarà consentito mantenere le scale che immettono nell'atrio di ingresso. L'atrio di ingresso diventerà parte del percorso d'esodo e pertanto dovranno essere rispettate alcune particolari condizioni.

Sarà consentita la permanenza di attività ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, con una altezza antincendio non superiore a 32 metri, a particolari condizioni (attualmente non sono consentite attività ricettive in edifici a destinazione mista di altezza antincendio superiore a 24 metri).

Sarà ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con l'attività ricettiva, a determinate condizioni.

Inoltre, le misure massime attualmente previste per i percorsi di esodo ed i corridoi ciechi potranno in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni. Sempre rispettando ulteriori prescrizioni, nel caso in cui ogni piano sia servito da una sola scala, la superficie massima dei compartimenti potrà essere incrementata di 100 metri quadri.

Per i locali adibiti a deposito aventi superficie non superiore a 5 mq e carico di incendio non superiore a 20 kg/mq sarà consentito derogare ai requisiti di resistenza al fuoco e di ventilazione attualmente previsti.

Per i locali adibiti a deposito aventi superficie non superiore a 100 mq sarà consentito derogare ad alcuni dei requisiti di ventilazione e compartimentazione attualmente previsti, a particolari condizioni.

Le attività ricettive con capienza compresa tra 101 e 200 posti letto ed altezza antincendio non superiore a 32 m potranno installare, al posto di idranti DN45, naspi DN20, rispettando alcune condizioni.

I gruppi frigoriferi potranno essere installati in locali di superficie inferiore a quella attualmente prevista se dotati di un sistema di rilevazione e segnalazione di incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio potrà essere azionato con linea preferenziale (al posto del gruppo elettrogeno) qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione (o comunque una indisponibilità non superiore a determinati parametri).

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