Riapertura delle piscine

Riapertura delle piscine

Le linee guida da seguire per la riapertura delle piscine pubbliche.

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22 settembre 2021
Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (cosiddetto decreto Green Pass), introduce l’articolo 9-bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (decreto Riaperture). Nel nuovo articolo si stabilisce (comma 1) che, dal 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive (di cui all’art. 6 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Le suddette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni non si applicano, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il 15 maggio è il primo giorno utile per la riapertura delle attività di piscine all'aperto in zona gialla. La conferma è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19". La ripresa delle attività di piscine all'aperto dovrà avvenire seguendo i protocolli e le linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Il decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 fissa al 1° luglio, nelle zone gialle, la ripresa delle "attività delle piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del DL 52/2021 e cioè l’interdizione dell’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida".

Facendo riferimento alle linee guida per le attività economiche e produttive (al momento aggiornate all'8 ottobre 2020), le indicazioni di seguito si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

Riapertura piscine: linee guida e regole da seguire

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
     
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
     
  • Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
     
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
     
  • Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
     
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
     
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
     
  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
     
  • La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
     
  • Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
     
  • Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
     
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
     
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
     
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
     
  • Le attrezzature, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
     
  • Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
     
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
     
  • Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
     
  • Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (ad esempio piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
     
  • Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
     
  • Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.


Fonte: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (consulta il PDF integrale) pubblicate sul sito www.regioni.it.


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a cura di
Alice Coccia

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