Il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore socio sanitario è stato firmato il 13 settembre 2022 nella sede di Confcommercio Imprese per l'Italia. Il CCNL, da applicarsi agli oltre 40mila addetti dipendenti delle circa 3mila imprese del terzo settore associate alla Confederazione, è stato sottoscritto dall’associazione imprenditoriale Confcommercio, Salute, Sanità e Cura, con l’assistenza di Confcommercio, e dai sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs. Ha una durata triennale e rimarrà in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 sia per la parte economica che per quella normativa.
Tra i principali obiettivi dell’intesa: uniformare i trattamenti economici e normativi per gli addetti del settore socio-sanitario-assistenziale e delle cure post intensive; ricondurre in un unico alveo contrattuale applicativo le forme spurie di contrattazione; contrastare forme emergenti di dumping contrattuale presenti nel terzo settore di natura privatistica.
Il Contratto interviene sulla sfera applicativa e sul sistema di inquadramento, sulle relazioni sindacali (strutturate ai due livelli nazionale e regionale/territoriale/istituzione), sui diritti sindacali, sul mercato del lavoro, sull’organizzazione del lavoro (anche effettuato presso il domicilio dell’assistito) e sulle tutele delle condizioni di lavoro, nonché sul welfare contrattuale e sul trattamento economico normativo, e quindi sulle tabelle retributive, orario di lavoro, malattia, permessi per aspettative e congedi, supporto alla genitorialità, formazione, pari opportunità e sostegno alle donne vittime di violenza.
Indice degli argomenti
A chi si applica
Il Contratto si applica integralmente a tutti i dipendenti e le dipendenti di Associazioni, Fondi, Enti e altre iniziative organizzate che operano nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, ma anche a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Area socio-sanitaria
Fanno parte di questa area le istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, come ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo funzionali ai servizi socio sanitari;
- case protette;
- case di cura;
- case di risposo con reparto protetto;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA);
- senior living;
- servizi di assistenza territoriale domiciliare, anche nella modalità di coabitazioni gestite da istituzioni;
- servizi per portatori di handicap (alcuni esempi: istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);
- struttura servizi specialistici per immagini;
- strutture di riabilitazione funzionale;
- assistenza socio-sanitaria svolta da terzi.
Area socio-assistenziale educativa
A titolo esemplificativo, ricadono in questa sfera di applicazione:
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello Statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio, etc.);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
- centri culturali e ricreativi;
- comunità terapeutiche per dipendenti da sostanze e da alcool;
- consultori familiari;
- servizi per la cronicità;
- servizi per il recupero da ludopatia;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi-residenziali e residenziali;
- asili nido;
- tagesmutter o altre figure di assistenza domiciliare all'infanzia comunque denominate.
Livelli e retribuzioni
La classificazione del personale che adottano il CCNL del settore socio sanitario sono suddivisi in questo modo:
- Quadri
- Livello 1°
- Livello 2°
- Livello 3° super
- Livello 3°
- Livello 4° super
- Livello 4°
- Livello 5°
- Livello 6°
- Livello 7°
Le tabelle retributive sono le seguenti:
Inquadramento | Retribuzione di partenza | Dal 1/09/2022 | Dal 1/09/2023 |
---|---|---|---|
Quadro | 1.785,69 € | 1.863,82 € | 1.882,46 € |
Livello 1° | 1.679,40 € | 1.752,87 € | 1.770,40 € |
Livello 2° | 1.583,74 € | 1.653,03 € | 1.669,56 € |
Livello 3°S | 1.466,81 € | 1.530,98 € | 1.546,29 |
Livello 3° | 1.413,66 € | 1.475,51 € | 1.490,27 € |
Livello 4°S | 1.339,27 € | 1.397.86 € | 1.411,84 € |
Livello 4° | 1.296.76 € | 1.353,49 € | 1.367,02 € |
Livello 5°S | 1.275.52 € | 1.331,32 € | 1.344,63 € |
Livello 5° | 1.243,60 € | 1.298,01 € | 1.310.99 € |
Livello 6°S | 1.211,73 € | 1.264.74 € | 1.277,39 € |
Livello 6° | 1.179,83 € | 1.233,45 € | 1.243,76 € |
Livello 7° | 1.094,79 € | 1.142,69 € | 1.154,12 € |
Di seguito vedremo invece nel dettaglio i vari inquadramenti con alcuni esempi di mansioni.
Quadri (Declatoria)
Appartengono alla categoria quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive a loro attribuite e di rilevante importanza per lo sviluppo o l'attuazione degli obiettivi dell'Istituzione nell'ambito delle strategie e dei programmi aziendali definiti.
Devono quindi:
- avere poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche per quanto riguarda il coordinamento di risorse in settori di particolare complessità operativa;
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico.
Livello 1°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni con elevato contenuto professionale e responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa. Di seguito qualche esempio:
- direttore di unità operativa;
- direttore di unità organizzativa;
- capo area;
- medico specialista con più di 24 mesi di anzianità.
Livello 2°
In questo livello troviamo i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento di diversi profili professionali, oltre a specifiche professionalità tecniche e/o amministrative anche attraverso l'impiego di attrezzature delicate e complesse per l'esercizio dell'attività. Segue una lista esemplificativa, ma non esaustiva:
- segretario con funzioni direttive;
- capo settore;
- responsabile di ufficio/reparto;
- responsabile dei sistemi informatici;
- aiuto direttore;
- psicopedagogista;
- psicologo;
- sociologo;
- pedagogista;
- medico specialista fino a 24 mesi di anzianità;
- altro personale in possesso di una laurea specialistica o a ciclo unico che svolge mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3° super
A questo livello appartengono invece i lavoratori con specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e con approfondita preparazione teoretica e pratica. Come ad esempio:
- terapista della riabilitazione, fisioterapista;
- fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- assistente sociale;
- infermiere professionale;
- vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico;
- educatore professionale socio sanitario;
- educatore professionale socio pedagogico;
- terapista occupazionale;
- animatore professionale;
- mediatore culturale;
- altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge mansioni attinenti al proprio ciclo di studi.
Livello 3°
Fanno parte di questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o che richiedono conoscenze teoriche e adeguata esperienza. Tra cui:
- impiegato di concetto;
- segretario e/o economo di settore;
- educatore con 24 mesi di anzianità all'interno della struttura;
- capocuoco;
- maestro del lavoro;
- infermiere generico ad esaurimento.
Livello 4° super
Fanno parte di questo inquadramento i lavoratori che si occupano di attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali. Ne fanno parte ad esempio:
- operatore socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- operatore di assistenza per soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- coordinatore dei servizi ausiliari;
- puericultrice;
- educatore fino a 24 mesi di anzianità all'interno della struttura e nella mansione.
Livello 4°
A questo livello troviamo i lavoratori che svolgono attività che richiedono particolari capacità tecnico specialistiche. Facciamo qualche esempio:
- operatore socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- operatore di assistenza per soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
- operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- impiegato ammnistrativo;
- cuoco;
- operaio non specializzato;
- operatore generico di assistenza formato con 24 mesi di anzianità nella struttura.
Livello 5°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- operatore di assistenza generica formato;
- animatore-accompagnatore;
- operaio qualificato;
- centralinista;
- impiegato d'ordine;
- capo guardarobiere;
- bagnino;
- autista;
- aiuto Cuoco;
- addetto ai servizi operativi d'ingresso.
Livello 6°
Fanno invece parte di questo inquadramento i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività. Ecco qualche esempio:
- operaio generico;
- portiere - custode;
- bidello;
- fattorino;
- operai addetti: lavanderia; stireria; guardaroba; cucina; magazzino;
- personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e o sala da pranzo;
Livello 7°
Fanno parte di questo livello i lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere ripetitivo e semiripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.
Come ad esempio:
- il personale di fatica e/o pulizia.
Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore, mentre quello giornaliero non può superare normalmente le 8 ore per il personale operante su orario fisso. L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, invece quello orario si ottiene dividendo l'importo mensile per 164. Come si legge però nel testo del Contratto "all'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi". Inoltre a seconda delle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni
ventiquattro ore, ma a seconda delle esigenze può essere fruito anche in maniera non consecutiva.
Ogni dipendente ha poi diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale può cadere in un altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 55.
Cosa fa Confcommercio
Aggregare imprese, professionisti e operatori del mondo sanitario e socio sanitario e dialogare con le società e le istituzioni locali e nazionali in modo efficace e trasparente. Queste sono alcune delle mission di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, nata prima in Liguria e poi diventata un'organizzazione nazionale nel 2019, in parallelo all'emergenza coronavirus, in linea e in sinergia con le attività di Confcommercio nazionale e delle Associazioni territoriali di riferimento.
Il primo Contratto è stato sottoscritto il 13 settembre 2022 da Confcommercio, Salute, Sanità e Cura, con l'assistenza di Confcommercio-Imprese per l'Italia, e dai sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs.
"L’intesa raggiunta è sicuramente un importante traguardo affinché questo CCNL diventi di riferimento nel settore nel variegato contesto organizzativo confederale", ha dichiarato Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio.
"La sfida che anima da sempre il lavoro di Confcommercio Salute, Sanità e Cura - ha sottolineato il presidente Luca Pallavicini - è quella di promuovere un cambio di paradigma nell’approccio culturale e operativo nell’ambito dei LEA, in cui strutture e operatori possano essere parte integrante di un processo di crescita efficace ed efficiente. All’interno di questa missione è essenziale favorire la valorizzazione di chi investe in qualità e sicurezza, intendendo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non solo come fonte normativa attraverso cui definire le regole del rapporto di lavoro ma anzi e soprattutto come la base per la crescita e lo sviluppo di un intero settore. Il Contratto unico di comparto su cui ha lavorato la nostra organizzazione, frutto di un accurato percorso di ascolto e confronto con i territori e le sensibilità di tutti gli ambiti del socio sanitario, siamo certi rappresenterà uno strumento fortemente innovativo che abbraccia appunto l’ambito dei LEA in una logica unitaria. Un documento, ma soprattutto un impegno concreto di lavoro a tutela di ogni attore coinvolto".
CCNL per attività
Confcommercio ha molti associati in diversi settori e per ogni categoria è disponibile un approfondimento dedicato al Contratto. Di seguito l'elenco degli articoli:
- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi
- CCNL Dirigenti terziario, distribuzione e servizi
- CCNL Alimentare panificazione Assipan
- CCNL Pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commerciale e turismo
- CCNL Dipendenti vigilanza privata e servizi fiduciari
- CCNL Autotrasporto merci e logistica
- CCNL Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit