Protocollo d'Intesa a sostegno dell'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome

Protocollo d'Intesa a sostegno dell'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome

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30 giugno 2016

Il 31 dicembre 2017 è la nuova data di scadenza del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero per lo Sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni d'impresa, tra cui Confcommercio, finalizzato a definire un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome. Per l'attuazione del Protocollo è necessaria una specifica comunicazione da parte dei singoli intermediari finanziari all'Associazione Bancaria Italiana e, ad oggi, circa 30 banche e gruppi bancari hanno dato la propria adesione all'iniziativa. Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, lungo tre linee direttrici: "Investiamo nelle donne" – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell'attività di impresa o della libera professione; "Donne in start-up" – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile o l'avvio della libera professione; "Donne in ripresa" – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà. Va ricordato che il Protocollo prevede anche la possibilità di agevolazioni per il rimborso di finanziamenti già in essere.  A questo proposito, il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati può  essere sospeso per un periodo fino a 12 mesi una sola volta nell'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario. Ciò è possibile oltre ai casi di maternità, anche per grave malattia dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, o del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi, per una malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

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