IL TESTO DELL'AUDIZIONE
IL TESTO DELL'AUDIZIONE
Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia
AUDIZIONE del 28 novembre 2007
Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia
AUDIZIONE del 28 novembre 2007
Commissione affari Costituzionali della Camera dei deputati
Il "pacchetto sicurezza"
Confcommercio pur apprezzando alcune misure del pacchetto sicurezza auspica un segnale di discontinuità rispetto al passato per mettere in campo misure di contrasto più forti e più efficaci contro la criminalità organizzata e non. Ma anche un rapido avvio dell'esame parlamentare dei disegni di legge per dare piena ed effettiva applicazione ai contenuti previsti.
Questa audizione ci consente l'occasione di fare il punto sulle misure adottate, sui possibili correttivi da apportare, nonché sulle proposte e sulle posizioni che Confcommercio ha assunto ed intende promuovere in materia di sicurezza, cogliendo anche l'occasione per suggerire l'adozione di alcuni interventi a tutela soprattutto delle imprese rappresentate, che derivano anche dai dati risultanti dalla ricerca effettuata.
Iniziamo dunque con l‘analizzare alcuni contenuti del pacchetto che hanno un diretto impatto sulle imprese e sui quali occorre a nostro avviso ragionare per vagliarne meglio l'efficacia.
In primo luogo affrontiamo il tema della sicurezza urbana e del relativo provvedimento che trova nel rafforzamento della collaborazione tra sindaco e prefetto la giusta sinergia per mettere in campo azioni contingibili e urgenti per la prevenzione e l'eliminazione dei pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la "sicurezza urbana".
Se particolare rilevanza assume l'estensione dei poteri ai sindaci in modo che si possa intervenire in modo più rapido e concordare con i prefetti nuove azioni di prevenzione e repressione in materia di sicurezza e decoro urbano, d'altro canto qualche perplessità e preoccupazione nasce sulle disposizioni che si riferiscono al potere di disporre la chiusura degli esercizi commerciali per non meno di cinque giorni, in caso di mancata pulizia della strada antistante al negozio.
Il provvedimento prevede infatti l'estensione delle misure repressive adottate per l'occupazione abusiva di suolo pubblico - ovvero la chiusura dell'esercizio e l'ordine di ripristino dei luoghi - anche nei confronti dell'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
Tale disposizione appare invero troppo penalizzante per gli esercenti che dovrebbero rispondere pesantemente in proprio per un' omissione non chiara e che sembrerebbe più essere di competenza di una funzione pubblica, quale quella della pulizia delle strade.
Confcommercio richiede quindi la soppressione di questa misura o comunque la sua revisione relativamente all'applicazione della chiusura dell'esercizio commerciale per 5 giorni, comminata per un reato più grave, quale quello dell'occupazione di luogo pubblico, e quindi non estendibile agli oneri previsti per il decoro urbano.
Si ritiene infatti che lo stesso riconoscimento ai Sindaci del potere di emanare di volta in volta ordinanze anche in materia di danni gravi al decoro urbano, rappresenti già una risposta importante e sufficiente per contrastare fenomeni quali quelli del degrado delle città.
Un ulteriore aspetto che potrebbe essere preoccupante relativamente alle imprese, riguarda le previsioni contenute nella delega al governo in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e che riguardano la disciplina dell'assoggettamento ai sensi dell'art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso).
La ratio della norma mira ad introdurre una tutela per gli imprenditori e le imprese sotto il ricatto della mafia, che hanno il coraggio di denunciare l'interferenza della criminalità organizzata attraverso la denuncia di assoggettamento all'influenza mafiosa, cosa che consentirà all'impresa la possibilità di accedere a misure di controllo e sostegno nonché a contributi specificamente stanziati.
Tuttavia tale forma di tutela rischia di trasformarsi in un pesantissimo handicap qualora in caso di mancata denuncia viene comminato il sequestro e la confisca di prevenzione dei beni dell'impresa.
L'articolo 1 comma 2 lettere p) e seguenti prevede infatti che i titolari del potere di rappresentanza o i detentori di una quota qualificata dell'impresa o dell'ente che si trovano sottoposti alle condizioni di intimidazione o assoggettamento al controllo mafioso, debbano presentare alla autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa.
In particolare, il Disegno di legge viene a richiedere al Governo di prevedere nel testo legislativo che si accingerà a predisporre una volta ottenuta la delega dal Parlamento che, in favore di dette imprese o enti, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1. il controllo giudiziario;
2. l'amministrazione giudiziaria;
3. il sequestro delle quote o azioni.
Come è possibile capire tali misure comportano una serie di conseguenze altamente penalizzanti per la gestione dell'impresa in quanto prevedono una serie di obblighi quali:
- l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale;
- l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale;
- il prevedere che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile;
Se all'esito del controllo giudiziario risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale può applicare la misura di amministrazione giudiziaria, da applicare per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi. In tal caso:
- il tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci della società e nominare uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile;
- l'amministratore (giudiziario) non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- l'amministratore (giudiziario) può disporre, altresì, il controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario, nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive;
- sono nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione (giudiziaria);
- quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero può chiedere al tribunale di disporne il sequestro.
Quanto, infine, al sequestro delle quote e delle azioni all'Organo esecutivo è demandato di prevedere la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria.
Come è possibile notare le misure previste, se da un lato forniscono una maggior tutela, rendono però sicuramente più difficile per l'imprenditore la scelta di denunciare l'assoggettamento mafioso che di per se già richiede un atto di coraggio e che viene aggravata dalle pesanti conseguenze sulla libera gestione dell'impresa, la quale dopo la gestione giudiziaria, rischia di non essere più in grado di rimanere sul mercato.
Inoltre la "denuncia di assoggettamento" rischia di diventare per l'imprenditore non più una scelta ma un' imposizione, laddove si consideri che, allorquando essa non interviene da parte dell'imprenditore, ovvero in tutti quei casi in cui si ritiene che costui abbia subito un sopruso e sia vittima di reati da parte della delinquenza organizzata, scatterà il sequestro e la confisca di prevenzione della sua azienda "salvo che i titolari d'impresa non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria".
Si tratta insomma di una grave conseguenza nei confronti dell'imprenditore che, già sotto minaccia della criminalità si troverebbe anche spogliato dei suoi beni ove non decida di collaborare con la giustizia.
Riteniamo per questo che dovrebbero essere previsti alcuni correttivi per garantire la gestione efficiente dell'impresa, e soprattutto misure di sostegno atte a consentire all'impresa di rientrare nel mercato, una volta esaurita la necessità di amministrazione controllata.
Una ulteriore proposta che Confcommercio sostiene con riferimento specifico all'attività dei commercianti, particolarmente esposti alla criminalità e sempre più spesso vittime di reati è quella di prevedere un nuovo sostegno alla qualificazione ed al potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali.
Poterebbe infatti essere prevista una, nuova dotazione per il Fondo istituito dalla Finanziaria 2003 (articolo 74 della legge n.289/2002) per cofinanziare i programmi regionali che contengono misure di sostegno agli investimenti effettuati dalla PMI commerciali.
Gli episodi di violenza e distruzione a carico di attività commerciali verificatisi negli ultimi anni, mettono in evidenza la necessità di meglio sostenere gli specifici strumenti normativi in grado favorire la sicurezza dei commercianti .
A livello nazionale, i più importanti documenti programmatici rafforzano la centralità della sicurezza come fattore cruciale per arrivare a uno sviluppo pieno ed equilibrato.
Sono certamente importanti – a questi fini - tutte le iniziative di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni imprenditoriali volte alla promozione della cultura della legalità e per il contrasto della sfida della criminalità, come ad esempio il "Pon Sicurezza – Negozio Sicuro", promosse dal Ministero dell'interno e da Confcommercio.
Ma ciò non toglie che meritino di essere incentivate – le soluzioni utili al rafforzamento della sicurezza passiva delle imprese (vetrine antisfondamento, videocamere e collegamenti con i server installati presso le centrali operative delle forze dell'ordine).
Le misure generalmente adottate sono infatti orientate alla riqualificazione della logistica delle Forze dell'Ordine, all'incremento della sicurezza nella rete di trasporti e viabilità, ad iniziative a favore delle vittime della mafia e per il sostegno di associazioni antiracket e antiusura, nonché alla diffusione della legalità nelle scuole e nelle università, per cui occorre colmare la carenza di interventi direttamente rivolti alle attività economiche reperendo risorse necessarie alla tutela delle imprese che si trovano troppo stesso soggette agli attacchi della criminalità.
Inoltre proprio per far fronte ai recenti episodi di violenza e distruzione a carico di attività commerciali, che costituiscono spesso il bersaglio e l'avamposto di prima linea della frontiera di scontro anche in occasione di fenomeni di tensioni a sfondo sociale e politico, sarebbe utile prevedere misure volte ad indennizzare quelle attività commerciali che dovessero subire danni materiali di diversa natura in occasioni di manifestazioni, cortei, scioperi e, in generali, tutte quelle manifestazioni di piazza in cui è alto il rischio per gli imprenditori commerciali di subire danni (danneggiamento di muri e vetrine, furti, rapine…).
Questi episodi infatti difficilmente possono essere prevenuti dai proprietari delle attività commerciali coinvolte e raramente possono essere coperti da polizze assicurative a prezzi accessibili; si tratta quindi di tutelare quelle attività commerciali che troppo spesso, in passato, sono state vittima di danneggiamenti senza essere poi sostenute in modo adeguato.
Infine una breve annotazione relativamente al provvedimento recante "disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena".
Originariamente il testo di questo disegno di legge, conteneva anche una serie di disposizioni rivolte a contrastare il fenomeno della contraffazione.
Erano introdotte modifiche agli articoli 473 c.p. (Contraffazione alterazione o uso di marchi e segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni), 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), nel senso di prevedere un inasprimento delle pene ivi comminate ed un ampliamento delle fattispecie di reato.
Veniva inoltre aggiunto l'articolo 474-bis in materia di confisca delle merci contraffatte.
Queste disposizioni che sono state stralciate dal pacchetto sicurezza per essere trasformate in emendamenti al cosiddetto "Bersani ter" sulle liberalizzazioni in quanto ivi sono previste altre norme in materia di contraffazione, sono degne di nota e riguardano molto da vicino il tema affrontato in questa audizione, ovvero l'efficacia della risposta dello Stato verso un fenomeno come quello della contraffazione che ormai è diventato la principale fonte di finanziamento della criminalità organizzata.
Ebbene, su questo tema Confcommercio è impegnata in prima linea a combattere adeguatamente la contraffazione, un fenomeno di criminalità organizzata che danneggia l'economia, inquina gravemente il mercato, impoverisce tutta la comunità e porta con sé sfruttamento del lavoro e rischi seri per la sicurezza dei consumatori.
In una recente indagine presentata realizzata dall'Istituto Piepoli e da Confcommercio sul fenomeno della contraffazione in Italia è emerso il dato preoccupante del giro d'affari complessivo in Italia dei prodotti contraffatti che è pari a oltre 7 miliardi di euro di cui 3,3 nei settori abbigliamento, accessori e prodotti multimediali e informatici che hanno registrato nell'ultimo anno oltre 108 milioni di acquisti.
Per questo si ravvisa la necessità di avviare urgentemente una riforma normativa che intervenga su diversi temi.
In primis è necessaria una modifica delle fattispecie penali vigenti, che faccia divenire la tutela della proprietà industriale ed intellettuale l'oggetto giuridico del reato, includendo anche la protezione delle indicazioni geografiche tipiche e delle denominazioni controllate dei prodotti agroalimentari, e che modifichi le pene massime previste, in modo da evitare prescrizioni brevi e da consentire l'utilizzo di strumenti di indagine come le intercettazioni telefoniche.
Occorre poi pensare all'introduzione di una nuova fattispecie di reato quale il reato di produzione e traffico organizzato di grandi quantità di beni contraffatti, attribuendo la competenza delle indagini su di esso alle Direzioni Distrettuali e alla Procura Nazionale Antimafia.
Si ravvisa inoltre la necessità di utilizzare nella lotta alla produzione, all'importazione e alla grande distribuzione di beni contraffatti, tutti gli strumenti di indagine già usati con successo contro altri fenomeni di crimine organizzato, come le operazioni sotto copertura, gli acquisti simulati e i sequestri ritardati.
Cosi come è auspicabile l'introduzione dell'obbligo di confisca dei beni contraffatti e dei profitti dei contraffattori, così come dei mezzi utilizzati per la produzione e la distribuzione, assieme all'adozione di efficaci misure di prevenzione per colpire gli ingenti patrimoni illeciti accumulati dai contraffattori.
Infine è quanto mai urgente la previsione della distruzione dei beni contraffatti senza attendere i tempi lunghi della definizione del processo penale, nel rispetto dei diritti della difesa, nonché provvedere alla riduzione della sanzione amministrativa prevista per il consumatore consapevole di beni contraffatti che oggi risulta di fatto inapplicata per la sua entità sproporzionata.
Ci auguriamo che di ciò vi sia la massima consapevolezza e che le proposte che abbiamo formulato trovino considerazione e accoglienza.