La Corte Europea "promuove" l'Irap

La Corte Europea "promuove" l'Irap

Secondo la Corte di Giustizia Ue "l'imposta regionale sulle attività produttive presenta caratteristiche che la differenziano dall'Iva e non può essere ritenuta una imposta sulla cifra d'affari".

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3 ottobre 2006

La Corte Europea promuove l’Irap: “compatibile con l’Iva�

 

La Corte europea del Lussemburgo ha dichiarato l’Irap compatibile con  il diritto comunitario. La Corte di Giustizia Ue afferma nella sentenza che “l’imposta regionale sulle attività produttive presenta caratteristiche che la differenziano dall'Iva e non può essere ritenuta una imposta sulla cifra d'affari�. La sentenza, in pratica, ribalta la proposta avanzata  dall'avvocato generale della Corte che si era pronunciato per  l'incompatibilità dell'imposta in quanto avrebbe violato la normativa comunitaria in materia di Iva. Nel valutare la compatibilità dell’Irap con la sesta direttiva Iva e in particolare con il divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra d’affari, la sentenza della Corte lussemburghese spiega che “l’Irap si distingue dall'Iva in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell’Iva. L’Irap si distingue dall'Iva in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della sesta direttiva.

Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'Irap è compatibile con la sesta direttiva�. “La Corte di giustizia - si legge - ricorda innanzitutto gli obiettivi della creazione del sistema comune dell'Iva: la realizzazione di un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi. Il suo scopo è quello di sostituire le imposte sulla cifra d'affari in vigore nei vari Stati membri. Di conseguenza, il sistema comune dell'Iva non consente di mantenere o di introdurre tributi con le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari. Esso non si oppone invece al mantenimento o all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell'Iva�. “L'Iva, in base al sistema comune, si applica in modo generale alle operazioni sui beni e i servizi; essa è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi; è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; il soggetto passivo può detrarla dagli importi pagati in occasione delle fasi precedenti. In definitiva, il peso dell'imposta ricade sul consumatore. L’Irap, per contro, è calcolata in primo luogo sul valore netto della produzione (la differenza tra il “valore della produzione� e i “costi della produzione� sulla base del conto economico, come definiti dalla legislazione italiana) dell'impresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo. Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. Inoltre il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell’Irap già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Anche se si può supporre che un soggetto passivo dell’Irap che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'ammontare dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale�.

 

 

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