"SALDI CHIARI" ANCHE A PISTOIA

"SALDI CHIARI" ANCHE A PISTOIA

d:8-1-2004 t:A Milano ripartono i "Saldi chiari " di Ascomoda P:05

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8 gennaio 2004
Notiziario della Confcommercio di Pistoia

“Saldi Chiari” anche a Pistoia

 

Con l’adesione di alcune associazioni dei consumatori ed il contributo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Confcommercio Pistoia promuove il progetto “Saldi Chiari”, con l’obiettivo di dare più forza ed immagine alle aziende attraverso una campagna di comunicazione che mira ad aumentarne la visibilità, e quindi ad agevolarne le vendite, ed a certificare correttezza e trasparenza nel rapporto fra azienda e consumatori.

L’iniziativa si fonda sull’impegno dei commercianti al rispetto di un decalogo, i cui contenuti recepiscono le indicazioni previste dal D. Lgs. 114/98, art.18, dalla Legge della Regione Toscana n. 28 del 17 Maggio 1999, dal Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n. 4, successivamente modificato dal Regolamento 3 Maggio 2000, n. 5, in materia di vendite straordinarie di fine stagione, o saldi.

Ogni negozio aderente è contraddistinto da un logo comune che rappresenta la rete di “Saldi Chiari”. Garante del rispetto del decalogo è la Camera di Commercio di Pistoia, attraverso l’ufficio Armonizzazione del Mercato, che può svolgere controlli a campione e su segnalazione.

 

 IL DECALOGO DEI “SALDI CHIARI”

Diritti e doveri del commerciante e del consumatore nel periodo dei saldi

 

 

ART. 1) NORMA GENERALE

L’adesione all’operazione “Saldi Chiari” comporta per l’operatore commerciale l’impegno a rispettare il Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n. 4 e successive modifiche in materia di vendite speciali di fine stagione o saldi;

 

ART. 2)  PAGAMENTI

L’esercizio commerciale che espone in vetrina l’adesivo delle carte di credito o del bancomat non potrà rifiutare il pagamento della merce venduta a saldo, tramite queste forme di pagamento.

 

ART.3)  CAMBIO MERCE

Durante le vendite di fine stagione o saldi, la merce può essere cambiata soltanto in due casi: per difetto di conformità o per non corrispondenza della taglia.

Nel caso di capi che presentano difetti di conformità l’esercente si impegna a sostituirli se il consumatore denuncia il difetto entro 2 mesi dal momento della scoperta (Decreto Lgs. 24/02). Si presume che la scoperta del difetto sia avvenuta, da parte del consumatore, nei 30 giorni successivi alla data dell’acquisto. Se la scoperta avviene oltre tale termine il consumatore  dovrà darne prova.

Nel caso di non corrispondenza della taglia l’acquirente può chiedere la sostituzione del capo entro 8 giorni dall’acquisto. Qualora tale sostituzione non fosse possibile per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente dei prodotti disponibili, l’esercente rilascerà un buono acquisto, infruttifero di interessi, di pari importo del prezzo pagato per i capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

In entrambi i casi (difetto di conformità o non corrispondenza della taglia) la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione del relativo scontrino fiscale.

 

ART. 4)  PROVA DEI CAPI

Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e i prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati.

 

ART. 5)  PREZZI

Su ogni capo deve essere indicato il prezzo applicato in origine, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 114/98.

Qualora venga offerta in sconto merce di anni precedenti, questa deve essere tenuta separata da quella della stagione corrente e indicata da apposito cartello; allo stesso modo la merce nuova non in saldo deve essere tenuta separata, specificando con apposito cartello che non è in saldo. Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita gli stessi prodotti allo stesso prezzo, praticando le variazioni dei prezzi in tutti i punti vendita contemporaneamente.

 

ART. 6)  RIPARAZIONI

Se il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati viene posto a carico del cliente, il venditore si impegna a darne preventiva informazione ed a esporre, ben visibile, un cartello informativo.

 

 

ART. 7)  MARCHIO DI GARANZIA

Gli esercizi commerciali, che si impegnano al rispetto del presente decalogo, possono beneficiare di un marchio di garanzia. Gli stessi esercizi potranno esporre nelle proprie vetrine ed all’interno degli esercizi commerciali il materiale informativo, ovvero locandine, manifesti, vetrofanie e quant’altro verrà predisposto e distribuito dagli Enti promotori.

 

ART. 8)  INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Gli utenti per qualunque informazione o chiarimento, o per effettuare delle segnalazioni, potranno rivolgersi alle associazioni firmatarie del presente documento, nonché al Servizio Armonizzazione del mercato della Camera di Commercio di Pistoia.

 

ART. 9)  COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Camera di Commercio effettuerà un controllo passivo generale, su segnalazione, ed un controllo casuale a campione, pari al 5% dei soggetti aderenti.

La valutazione sulla corretta osservanza del presente decalogo, da parte degli esercizi aderenti, spetta ad una apposita Commissione di Vigilanza, composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e, in ugual numero, dai  rappresentanti della Confcommercio, nonché dal Dirigente competente della Camera di Commercio di Pistoia, che la presiede. 

Qualora l’azienda aderente risulti inadempiente agli obblighi del presente decalogo, sarà, per la prima volta, soggetta a richiamo formale e a una sanzione pari ad euro 50,00, che sarà destinata ad un fondo utilizzato per le iniziative pubblicitarie dell’iniziativa, se recidiva, sarà espulsa dal circuito.

 

ART. 10)  CONTROVERSIE

In caso di controversie tra gli esercizi aderenti al circuito “saldi chiari” ed i loro clienti, qualora non si trovi una soluzione direttamente tra le parti, anche con l’ausilio delle Associazioni firmatarie, si conviene di deferire la controversia allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pistoia, secondo il Regolamento vigente.

 

 

 

 

 

 

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