Codice etico
Codice etico
Codice etico
Codice Etico deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009
Successivamente modificato il 19 giugno 2014
Premesse
- La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.
- Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:
- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;
- A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.
Art.1 - Doveri generali
Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:
- ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
- ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
- a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
- ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.
Art. 2 - Doveri dei livelli del sistema confederale
- Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:
- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nelle diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
- Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:
- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
- Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.
Art. 3 - Principi di governance del sistema confederale
- Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.
- Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.
Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi
- Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
- Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.
Art. 5 - Doveri del Presidente
- Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.
- Pertanto, il Presidente:
- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.
Art. 6 - Doveri del Direttore o Segretario Generale
- Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.
- Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:
- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.
Art. 7 - Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori
- A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:
- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.
Art. 8 - Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo
- Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.
- Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
- Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.
Art. 9 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni
- I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
- I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:
- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
- Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.
- Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.
Art. 10 - Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"
- I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.
- Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .
Art. 11 - Organi di vigilanza
- A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .
- Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.
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