Statuto

STATUTO

Statuto deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009;
Successivamente modificato il 23 giugno 2011
Nuovamente modificato il 29 novembre 2012
Nuovamente modificato il 29 gennaio 2014
Nuovamente modificato il 14 dicembre 2016
Nuovamente modificato il 12 dicembre 2018
Nuovamente deliberato il 10 luglio 2019
Nuovamente deliberato il 30 settembre 2020
Nuovamente modificato l’8 luglio 2021
Nuovamente modificato il 28 giugno 2023

 

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Titolo I – Principi Generali

Art. 1 – Denominazione

La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l’Italia” (di seguito indicata, per brevità, come “Confederazione” o “Confcommercio”), è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.


Art. 2 – Ambiti di rappresentanza

“Confcommercio” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.


Art. 3 – Sede e durata

La Confederazione ha sede in Roma e durata illimitata.


Art. 4 – Autonomia associativa

“Confcommercio” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. “Confcommercio” persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.


Art. 5 – Principi e valori ispiratori

“Confcommercio” si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

  • la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  • l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
  • la democrazia interna, quale regola fondamentale del sistema confederale, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-” propugna nel Paese;
  • lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
  • la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  • la solidarietà, come carattere primario della sua natura associativa;
  • l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 6 – Codice etico

  1. “Confcommercio” adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale.
  2. Il Codice Etico di “Confcommercio” è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante. Il Codice Etico di “Confcommercio” deve essere altresì allegato allo Statuto di ciascuna organizzazione di ciascun livello del Sistema confederale di cui è parimenti parte integrante.

Art. 7 – Scopi della Confederazione

  1. “Confcommercio” ha per scopi:
    1. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l’azione;
    2. la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale;
    3. la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese;
    4. l’organizzazione e l’erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
    5. l’attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;
    6. la promozione, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.
  2. Gli scopi generali della Confederazione sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal presente Statuto ai diversi ambiti e livelli che compongono il sistema confederale, secondo quanto stabilito al “Titolo II – Il sistema confederale: definizioni, organizzazione e funzioni”.

TITOLO II – Il sistema confederale: definizioni, organizzazione e funzioni

Art. 8 – Il sistema confederale

  1. Il sistema confederale è l’insieme coordinato delle attività e delle strutture che costituiscono diretta attuazione degli scopi e delle funzioni facenti capo alla Confederazione, ai suoi soci e agli enti ed organismi collegati di cui all’articolo 14 del presente Statuto.
  2. Soci della Confederazione sono:
    • “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali (di seguito indicate per brevità come “Unioni Regionali”;
    • “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali (di seguito indicate per brevità come “Associazioni Territoriali”);
    • “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali (di seguito indicate per brevità come “Federazioni di Settore Nazionali”);
    • “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni o Federazioni di Categoria Nazionali (di seguito indicate per brevità come “Associazioni di Categoria Nazionali”). Per Associazioni di Categoria Nazionali, soci della Confederazione, si intendono quelle di cui all’art. 13, comma 3, del presente Statuto.
  3. La Confederazione è il livello nazionale del sistema confederale. Le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali sono gli altri livelli del sistema.
  4. La Confederazione, le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente Statuto.
  5. Tutti i livelli che compongono il sistema confederale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.
  6. Ad ogni livello del sistema confederale, i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. Nella determinazione delle posizioni debitorie nei confronti della Confederazione non sono ricompresi gli interventi a favore degli altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta, a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 12, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati secondo predeterminati piani di rientro, il puntuale rispetto degli stessi è condizione inderogabile per l’esercizio dei diritti associativi.
  7. Alla Confederazione possono aderire forme associative, mutualistiche e consortili, fondazioni, enti e organismi costituiti per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici, purché diversi dagli associati come definiti all’art. 9, comma 2. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di appositi accordi deliberati dal Consiglio Nazionale. Per l’adesione dei soggetti di cui al presente comma, per gli ambiti di loro rappresentanza, si applica l’art. 13, comma 7.
  8. Sono inoltre riconosciuti dal sistema confederale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna, di cui ai successivi artt. 15 e 16.
  9. L’organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati che fanno parte del sistema confederale stesso.

Art. 9 – Partecipanti e associati

  1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo entra a far parte del sistema confederale, come definito al precedente art. 8, comma 1, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del presente Statuto, in qualità di partecipante.
  2. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che aderisce ad uno dei soci della Confederazione, come definiti al precedente art. 8, comma 2, acquista lo status di associato e i diritti e doveri connessi, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto del livello del sistema interessato.
  3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, l’adesione ad uno dei soci della Confederazione comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del sistema, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del sistema. A tal fine, la Confederazione promuove, previa approvazione del Consiglio, conseguenti protocolli d’intesa, sia in ordine a specifiche casistiche sia sul piano generale.
  4. Gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi del presente articolo, entrano a far parte del sistema confederale, contribuiscono alla vita e allo sviluppo del sistema confederale stesso. Gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che aderiscono ad uno dei soci della Confederazione, come definiti al precedente art. 8, comma 2, oltre a condividere e rispettare gli Statuti degli altri livelli del sistema a cui sono associati, condividono e rispettano lo Statuto e il Codice Etico di “Confcommercio”. L’inadempimento agli obblighi previsti dal presente comma comporta il venir meno della permanenza nel sistema confederale.

Art. 10 – “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

  1. La Confederazione è il livello nazionale del sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l’intero sistema è portatore. È titolare esclusiva della denominazione di cui all’art. 1 del presente Statuto e del relativo logo.
  2. La Confederazione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
    1. rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema confederale presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;
    2. promuove la formazione imprenditoriale e l’elevazione culturale degli imprenditori partecipanti e associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
    3. stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;
    4. favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema confederale;
    5. assiste ogni componente del sistema confederale nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti partecipanti e associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti;
    6. organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;
    7. concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;
    8. promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
    9. promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori partecipanti e associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
    10. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
  3. In aggiunta alle precedenti funzioni, all’interno del sistema confederale, “Confcommercio:
    1. esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema confederale e ne assicura la coerente attuazione;
    2. verifica che i suoi soci, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza e mantengano nei rispettivi Statuti i contenuti previsti dall’art. 18 del presente Statuto;
    3. opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema confederale e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;
    4. assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema confederale, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;
    5. realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici del sistema e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del sistema e del personale che, per attribuzioni e funzioni, svolga attività specialistica per i Soci del sistema;
    6. assicura una adeguata rappresentanza del sistema confederale presso l’Unione europea e a livello internazionale;
    7. promuove l’immagine unitaria delle componenti del sistema confederale, anche attraverso la realizzazione di segni distintivi comuni, tra cui la tessera associativa che rappresenta l’appartenenza alla Confederazione.                
  4. Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui al superiore comma 2, lettera c), si stabilisce che:
    1. la stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla Confederazione, che vi provvede, mediante un’apposita Commissione sindacale presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, previa consultazione dei livelli del sistema interessati, in particolare delle Associazioni Territoriali, anche con il coinvolgimento delle stesse nella Commissione sindacale in quanto deputate ad assicurare le funzioni di rappresentanza e tutela degli associati e dei partecipanti nei territori di loro competenza;
    2. la Commissione sindacale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente ed opera secondo le direttive e il mandato da esso impartiti. La Commissione sindacale deve comprendere un’adeguata rappresentanza delle Associazioni Territoriali e dei livelli del sistema interessati;
    3. la stipulazione di contratti e accordi che interessano un singolo settore o una singola categoria aventi particolari caratteristiche è di competenza della Federazione di Settore Nazionale o Associazione di Categoria Nazionale interessata; detti contratti e accordi sono negoziati con l’assistenza dei competenti uffici confederali, firmati congiuntamente alla Confederazione su conforme parere del Consiglio confederale;
    4. il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati senza la partecipazione della Confederazione nelle modalità di cui al precedente punto c);
    5. la stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi territoriali – nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con delibera del Consiglio – è demandata alle corrispondenti Unioni Regionali e/o Associazioni Territoriali. Il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati in contrasto con le linee guida e le procedure definite. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato regionale e/o territoriale del settore o della categoria interessata e dalla Unione Regionale e/o Associazione Territoriale competente, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione.
  5. Per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo, la Confederazione dovrà:
    1. disporre di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela, servizio, controllo, supporto e verifica nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;
    2. svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio dei partecipanti, degli associati e del sistema confederale nel suo complesso;
    3. garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate, secondo le modalità previste in apposito regolamento deliberato dal Consiglio.

Art. 11 – “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali

  1. Le Unioni Regionali – obbligatoriamente costituite dalle Associazioni Territoriali presenti nella Regione di riferimento – sono il livello regionale del sistema confederale.
  2. La Confederazione non ammette più di una Unione Regionale per la stessa regione. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, è ammessa, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di Unioni Interregionali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più regioni. La costituzione di una Unione Interregionale esclude la presenza di Unioni Regionali nel medesimo territorio. Ai fini del presente Statuto, le Unioni Interregionali sono equiparate alle Unioni Regionali.
  3. La Giunta valuta la conformità degli Statuti delle Unioni Regionali che possono prevedere l’adesione anche di Associazioni regionali di settore e di categoria - nonché delle eventuali successive modifiche statutarie, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto e ne delibera l’approvazione.
  4. Le Unioni Regionali rappresentano in ciascuna sede regionale – nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali – il sistema confederale nelle materie di competenza delle Regioni.
  5. Ai fini di cui sopra, ciascuna Unione Regionale adotta nel proprio Statuto e svolge almeno le seguenti funzioni fondamentali:
    1. concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;
    2. sostenere e coordinare l’azione delle proprie Associazioni costituenti nell’espletamento di funzioni di rilevanza regionale o sovraprovinciale;
    3. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con le stesse categorie;
    4. coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze di 50&Più Enasco e con quelle degli altri enti ed organismi collegati alla Confederazione di cui all’art. 14 del presente Statuto, operanti in ambito regionale;
    5. stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, secondo le disposizioni di cui all’art. 10, comma 4, lettera , del presente Statuto;
    6. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.
    Alle Unioni Regionali, nonché alle Unioni Interregionali, inoltre, possono essere attribuite, da parte della Confederazione, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, funzioni di coordinamento di specifici progetti e/o compiti di sviluppo associativo di interesse nazionale, da svolgere nei territori di competenza.
  6. Al fine dello svolgimento delle funzioni fondamentali di cui al precedente comma 5, le Associazioni Territoriali provvedono, sulla base di piani organizzativi tra le stesse determinati, al finanziamento della corrispondente Unione Regionale, prevedendo nei rispettivi Statuti il detto finanziamento, in conformità con quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera g), del presente Statuto.
  7. Alle Unioni Regionali possono essere assegnate o delegate, con deliberazione assunta dai competenti Organi di tutte le Associazioni Territoriali facenti parte dell’Unione Regionale e ratificata dal competente Organo dell’Unione Regionale, ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:
    1. la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interterritoriale, regionale od interregionale, anche attraverso l’attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Unione Regionale e/o dagli altri livelli del sistema confederale;
    2. la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;
    3. il sostegno, il coordinamento o l’esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;
    4. lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.
  8. Laddove le Unioni Regionali risultassero non in grado di far fronte agli impegni statutari obbligatori di cui al superiore comma 5, ovvero laddove le Associazioni Territoriali risultassero inadempienti od impossibilitate ad adempiere agli obblighi di cui al superiore comma 6, ovvero laddove le stesse Associazioni Territoriali ne facciano esplicita richiesta alla Giunta, la Confederazione ha facoltà di individuare nonché disporre l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema confederale in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati.
  9. Le Unioni Regionali esercitano le proprie funzioni in raccordo, per quanto di competenza, con le Federazioni di Settore Nazionali, con le Associazioni di Categoria Nazionali e con gli altri Organismi di cui al successivo art. 14 e livelli del sistema confederale, concordando formalmente con gli stessi le opportune modalità per la partecipazione alla propria attività associativa.
  10. Le Unioni Regionali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio regionale e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.
  11. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d’indirizzo nelle materie di competenza delle Unioni Regionali, è istituita la Conferenza delle Unioni Regionali. La Conferenza è composta dai Presidenti delle Unioni Regionali ed è presieduta dal Presidente Nazionale. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori o Segretari Generali (in seguito, nel presente Statuto, entrambi indicati con la denominazione di Direttori) delle Unioni Regionali.
  12. Al fine di contribuire allo sviluppo delle Unioni Regionali ed al loro miglior funzionamento, è istituito, anche con finalità perequative, il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di conto preventivo. Il Fondo Nazionale può finanziare esclusivamente, oltre che gli interventi di cui al superiore comma 8, progetti mirati ed articolati di sviluppo delle Unioni Regionali (od Interregionali), che siano stati formalmente deliberati dai competenti Organi associativi delle Unioni Regionali (od Interregionali) e delle Associazioni Territoriali coinvolte. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria di una Commissione Tecnico Politica nominata dal Presidente confederale.

Art. 12 – “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto, le Associazioni Territoriali associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, nonché le Associazioni costituite dai predetti soggetti, con sede od unità locali nel territorio di propria competenza.
  2. La Confederazione non ammette più di una Associazione Territoriale per la medesima area territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo e previa deliberazione assunta dai competenti Organi delle Associazioni Territoriali interessate, è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di Associazioni pluriterritoriali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali. La costituzione di una Associazione pluriterritoriale esclude la presenza di altre Associazioni Territoriali nel medesimo territorio. Nel caso di istituzione di nuove province ovvero di soppressione di province esistenti, le previgenti e interessate Associazioni Territoriali, manterranno di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 8 ed ai requisiti di cui all’art. 18 del presente Statuto – quali Associazioni Territoriali di ambito interprovinciale ovvero quali Associazioni Territoriali aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle previgenti Associazioni Territoriali.
  3. La Giunta valuta la conformità degli Statuti delle Associazioni Territoriali, nonché delle eventuali successive modifiche statutarie, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto e ne delibera l’approvazione.
  4. Le Associazioni Territoriali rappresentano la Confederazione nel territorio di propria competenza.
  5. Le Associazioni Territoriali, in particolare:
    1. rappresentano e tutelano i partecipanti e gli associati nell’ambito del territorio di propria competenza e, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
    2. promuovono lo sviluppo socio-economico delle imprese del territorio;
    3. anche attraverso società da esse costituite, organizzano ed erogano servizi ai partecipanti e agli associati e ne incentivano lo sviluppo in coerenza con le esigenze degli stessi;
    4. si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative, e possono promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
    5. d’intesa con le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali, favoriscono la costituzione ed il funzionamento, a livello di propria competenza, delle proprie articolazioni organizzative, secondo le politiche e le direttive confederali;
    6. stipulano contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lettera e), del presente Statuto;
    7. hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie e di bilancio e sono impegnate a perseguire la correttezza, l’equilibrio e la trasparenza della loro gestione economica e finanziaria nonché di quella delle proprie articolazioni ovvero delle Società da esse controllate o partecipate, a tal scopo adottando obbligatoriamente nei propri Statuti le norme relative stabilite dal presente Statuto;
    8. devono provvedere al finanziamento delle rispettive “Unioni Regionali, in conformità con quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del presente Statuto possono assegnare o delegare ad esse ulteriori funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del presente Statuto;
    9. esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.
  6. Le Associazioni Territoriali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.
  7. Al fine di garantire, a livello territoriale, l’efficacia della rappresentanza della Confederazione, nonché di assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali è dovuto in favore delle Associazioni Territoriali l’apposito “Contributo di adesione contrattuale” previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da altri CCNL e Accordi di cui all’art. 10, comma 4.

Art. 13 – “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni o Federazioni di Categoria Nazionali

  1. Le Federazioni di Settore Nazionali sono livelli verticali nazionali del sistema confederale nei quali confluiscono – sulla base di deliberazione assunta dai rispettivi competenti Organi delle Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria ovvero di vincolanti atti di indirizzo programmatico del Consiglio Nazionale quando ciò sia suggerito da comprovate esigenze di funzionalità ed efficienza e fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo comma 3 – le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, caratterizzate da affini interessi di settore economico. Componenti associative ed organizzazioni esterne al sistema confederale possono aderire a Federazioni di Settore Nazionali socie esclusivamente ove tale adesione non sia in contrasto con i princìpi sanciti dal presente Statuto e dal Codice Etico della Confederazione e ove comunque il Consiglio Nazionale non rilevi motivi ostativi all’adesione stessa.
  2. Le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, confluendo nella pertinente Federazione di Settore Nazionale, ai sensi del precedente comma 1, costituiscono ai fini dei rapporti con la Confederazione, articolazioni organizzative interne alla stessa Federazione di Settore Nazionale, come tali prive di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale nei confronti della Confederazione. La confluenza non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della Confederazione.
  3. Con delibera del Consiglio Nazionale, sono determinati condizioni ovvero requisiti associativi ed organizzativi, anche con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 18 del presente Statuto, in ragione dei quali le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio possono essere autorizzate, con delibera dello stesso Consiglio Nazionale, a derogare alla confluenza nelle Federazioni di Settore Nazionali. Le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria autorizzate a derogare alla confluenza nelle Federazioni di Settore Nazionali possono mantenere la qualifica di Associazione o Federazione nazionale di Categoria Nazionali e, come tali, conservare la propria autonomia economica, finanziaria, patrimoniale e associativa nei confronti della Confederazione.
  4. Le Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria sono livelli verticali nazionali del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto, associano, secondo le norme di cui ai rispettivi Statuti, tutte le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata.
  5. La qualifica di Federazione di Settore Nazionale può essere riconosciuta, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, anche a singole Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, ovvero a singole Associazioni di Categoria Nazionali, che ne facciano richiesta, in ragione di loro specifiche connotazioni organizzative o di tipologia imprenditoriale.
  6. Le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria concorrono a comporre il sistema confederale e sono il livello di organizzazione e rappresentanza degli interessi per gli specifici ambiti settoriali e categoriali riconosciuti.
  7. Gli ambiti di rappresentanza settoriali e categoriali delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria sono definiti dal Consiglio Nazionale. La Confederazione non ammette più di una Federazione di Settore Nazionale o più di una Associazione di Categoria Nazionale per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale.
  8. La Giunta valuta la conformità degli Statuti delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria, nonché delle eventuali successive modifiche statutarie, ai contenuti di cui all'art. 18 del presente Statuto e ne delibera l'approvazione.
  9. Le Federazioni di Settore Nazionale e le Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria si organizzano, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell'ambito delle Unioni Regionali e delle Associazioni Territoriali, secondo le modalità stabilite dagli Statuti dei livelli regionali e Territoriali del sistema confederale.
  10. Le Federazioni di Settore Nazionali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti dai rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi ambiti categoriali e professionali rappresentati.
  11. Le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali partecipano alla contrattazione collettiva e stipulano contratti e accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente Statuto. Esse provvedono inoltre alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi sociali ed economici delle imprese e degli imprenditori associati, alla elaborazione di studi e proposte, alla promozione o erogazione di servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali e categoriali, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche di settore e di categoria, alla formazione professionale specialistica, al monitoraggio permanente di settore e di categoria. Esse rappresentano la Confederazione, per quanto di propria competenza, nei confronti di Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.
  12. Le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni o Federazioni di Categoria Nazionali esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.
  13. Al fine di contribuire allo sviluppo delle Federazioni di Settore Nazionali ed al loro miglior funzionamento, è istituito il Fondo Nazionale per le Federazioni di Settore, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di conto preventivo. Il Fondo Nazionale può finanziare esclusivamente progetti mirati ed articolati di sviluppo delle Federazioni di Settore Nazionali, che siano stati formalmente deliberati dai loro competenti Organi associativi o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria di una Commissione Tecnico Politica nominata dal Presidente confederale.
  14. Ai fini del rafforzamento della rappresentanza unitaria di specifici comparti economici e per lo sviluppo di politiche generali di interesse di tali comparti, la Confederazione promuove e sostiene strutture associative di coordinamento tra le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni o Federazioni nazionali di Categoria interessate.
  15. Ai sensi del comma precedente, Confturismo è la struttura associativa di coordinamento per il comparto del turismo”.

Art. 14 – Enti ed organismi collegati diversi dalle società

  1. Sono enti ed organismi collegati alla Confederazione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
  2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali la Confederazione soltanto partecipi.
  3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive confederali in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
  4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti del sistema confederale nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con i diversi livelli organizzativi del sistema confederale.
  5. 50&Più Enasco, costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato di carattere tecnico del quale il sistema confederale si avvale per svolgere, in rispondenza all’art. 7, comma 1, lettera e), del presente Statuto, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 15 – Gruppo Giovani Imprenditori

  1. Presso la Confederazione è costituito il Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori, composto dai Gruppi Giovani Imprenditori costituiti presso i diversi livelli del Sistema, in rappresentanza dei giovani imprenditori ad essi associati.
  2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento degli Organi associativi del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi del Gruppo Nazionale costituito presso la Confederazione.
  3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del sistema stesso.

Art. 16 – Gruppo Terziario Donna

  1. Presso la Confederazione è costituito il Gruppo Nazionale Terziario Donna, composto dai Gruppi Terziario Donna costituiti presso i diversi livelli del Sistema, in rappresentanza delle imprenditrici ad essi associate.
  2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo Terziario Donna. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento degli Organi associativi del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi del Gruppo Nazionale costituito presso la Confederazione.
  3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del Sistema stesso.

Art. 17 – Associazioni affiliate

  1. Possono essere affiliate alla Confederazione, per un periodo massimo di un anno, prorogabile per una sola volta, senza acquisire la qualità di soci e senza diritto di elettorato attivo e passivo, le Associazioni, diverse dalle organizzazioni di cui all’art. 8, comma 2, che, condividendo i principi e valori ispiratori della Confederazione, rispettandone lo Statuto ed il Codice Etico, nonché contribuendo con una quota associativa specificamente determinata dal Consiglio Nazionale, intendano avviare una partecipazione alla vita del sistema confederale. Le richieste di affiliazione alla Confederazione da parte delle predette associazioni, corredate da esaustiva documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo, sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, determinando le condizioni, la durata del periodo di affiliazione, il contributo che l’Associazione affiliata è tenuta a versare alla Confederazione. Qualora vengano meno, ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale, i presupposti per l’affiliazione, lo stesso Consiglio Nazionale può deliberare la revoca del predetto status di affiliata. La revoca non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue eventuali debiti nei confronti della Confederazione.

Titolo III – Requisiti di ammissione alla Confederazione

Art. 18 – Requisiti di ammissione alla Confederazione

  1. Possono essere ammesse alla Confederazione le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma 2;
    2. disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;
    3. svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio dei partecipanti, degli associati e della Confederazione;
    4. garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell’associazione, mettendo a disposizione della Confederazione, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile, anagrafico o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell’associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
    5. accettare che la Confederazione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di periodico monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione periodica dei dati degli associati e delle informazioni relative alle quote associative ed ai contributi da questi versati, anche ai fini della misurazione della rappresentatività, e nell’ambito del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema confederale e degli Enti ad esso collegati.
  2. Gli Statuti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali prevedono:
    1. l’esplicita attestazione di appartenenza al sistema confederale, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Confederazione;
    2. valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto, in particolare agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
    3. l’esplicita e specifica individuazione di ambiti territoriali, settoriali e categoriali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, in particolare all’art. 11, comma 2 per le Unioni Regionali, all’art. 12, comma 2 per le Associazioni Territoriali e all’art. 13, comma 7 per le Federazioni di Settore Nazionali e per le Associazioni di Categoria Nazionali;
    4. norme idonee a garantire l’attuazione di principi di democrazia nell’elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali, nonché presenza di rappresentanti dei gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
    5. Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi coerenti con quelle previste dal presente Statuto, in particolare agli artt. 24, 25, 26, 27 e 28, nonché l’attribuzione al Direttore o Segretario Generale della funzione di responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
    6. il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi, nonché il versamento, da parte di ciascun competente livello, della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale;
    7. per le Associazioni Territoriali, il finanziamento delle Unioni Regionali, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del presente Statuto;
    8. Organi di controllo e di garanzia corrispondenti a quelli previsti agli artt. 39 e 40 del presente Statuto;
    9. l’utilizzazione, sempre e in ogni forma di comunicazione, della denominazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, settoriale o categoriale, ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, del logo definito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”; la presa d’atto che:
      1. la denominazione di cui all’art. 1 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
      2. la loro adozione ed utilizzazione sono riservate ai soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” di cui all’art. 8 del presente Statuto e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto. La concessione di denominazione e relativo logo ad Associazioni e strutture aderenti ai predetti soci confederali spetta esclusivamente a questi ultimi che ne determinano limiti, modalità e responsabilità;
      3. la Confederazione, per l’ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 23 dello Statuto, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l’utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni;
    10. la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, l’obbligo di inoltro annuale, alla stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia, dei bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore o Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all’approvazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, scadenza da comunicare preventivamente alla Confederazione, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
    11. l’impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 40 del presente Statuto, nonché l’esplicita accettazione della clausola compromissoria e l’impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all’art. 41 del presente Statuto;
    12. l’esplicita accettazione delle norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Statuto. Per quanto riguarda la deliberazione di recesso, gli Statuti dovranno prevedere una maggioranza sufficientemente rappresentativa degli associati, comunque non inferiore al 30% dei componenti le rispettive Assemblee e che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi.
  3. bis) I diversi livelli del sistema confederale trasmettono i propri Statuti al Segretario Generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, al fine dell’esercizio del potere di vigilanza ed eventuale sollecitazione di cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del presente Statuto. Trasmettono altresì, preventivamente, le modifiche che intendono apportare ai propri statuti e si impegnano a non farle deliberare dai rispettivi Organi competenti prima che la Giunta ne abbia deliberato l’approvazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera h), del presente Statuto.
  4. Le domande di ammissione alla Confederazione da parte di nuove Unioni Regionali, di Associazioni Territoriali, di Federazioni di Settore Nazionali e di Associazioni di Categoria Nazionali sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l’integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. La delibera con cui il Consiglio accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente, alle Unioni Regionali, alle Associazioni Territoriali, alle Federazioni di Settore Nazionali ed alle Associazioni di Categoria Nazionali già associate alla Confederazione. Queste ultime, solo se in regola con tutti gli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 40 del presente Statuto.

Titolo IV – Interventi di sostegno, di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza al sistema confederale. Recesso, esclusione.

Art. 19 – Iniziative di sostegno della Confederazione

  1. La Confederazione opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema confederale, supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli o a supportare le capacità operative degli stessi.
  2. A tali fini, è istituito il Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di conto preventivo.
  3. Il Fondo Nazionale finanzia, anche con finalità perequative, progetti mirati ed articolati di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, che siano deliberati dai competenti Organi associativi dei livelli del sistema interessati o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria di una Commissione Tecnico Politica nominata dal Presidente confederale.

Art. 20 – Nomina di un Delegato

  1. Il Presidente Nazionale può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
    1. emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
      1. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
      2. carenze organizzative e/o amministrative;
      3. violazione delle previsioni del presente Statuto, nonché del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi;
      4. mancato rispetto dei deliberati di Organi della Confederazione;
    2. appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
  2. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
  3. La nomina del Delegato da parte del Presidente Confederale è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato.
  4. Il Delegato, potendosi avvalere dei settori/uffici delle diverse strutture della Confederazione e con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
  5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente Nazionale.
  6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 21 – Commissariamento

  1. Il Presidente Nazionale può nominare un Commissario nei seguenti casi:
    1. qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 20 del presente Statuto;
    2. qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 20, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all’art. 20, comma 1, lettera , del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
    3. qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 20, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.
    4. qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del Sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
  2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga. Il Presidente nomina un Commissario e può altresì nominare uno o più sub-Commissari.
  3. La nomina del Commissario, ed eventualmente dei sub-Commissari, è comunicata per iscritto al Commissario, agli eventuali sub-Commissari, e al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente Nazionale.
  4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
  5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza del termine del periodo di commissariamento, il Commissario, preventivamente alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo degli Organi statutari, presenta dettagliata relazione della sua gestione, corredata da elementi economico-finanziari, al Presidente Nazionale ed alla Giunta, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
  6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al superiore comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
    1. chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell’art. 40, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
    2. ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 41 del presente Statuto.
  7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
  8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
    • in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
    • ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
  9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura di cui all’art. 40, comma 7, lett. a, dello Statuto e/o durante il giudizio arbitrale di cui art. 41 dello stesso Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l’obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del livello del sistema interessato.

Art. 22 – Recesso

  1. Il recesso dalla Confederazione si esercita con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione interessata, corredata dalla delibera all’uopo assunta dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 18 e comunicata al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r.
  2. Il recesso dalla Confederazione è deliberato, con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti, dall’Organo associativo dell’Organizzazione interessata corrispondente all’Assemblea. La convocazione dell’Organo associativo chiamato a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente della Confederazione mediante lettera raccomandata a.r. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
  3. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della Confederazione.
  4. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

Art. 23 – Esclusione

  1. L’esclusione dalla Confederazione delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
  2. La proposta della Giunta è comunicata per iscritto al Consiglio Nazionale e al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 120 giorni. Decorsi 120 giorni dalla comunicazione, senza che il Consiglio Nazionale abbia deliberato, la proposta di esclusione decade.
  3. Entro i 10 giorni successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera di esclusione è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
  4. Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, il Presidente del livello del sistema escluso, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, può:
    1. chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell’art. 40, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
    2. ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 41 del presente Statuto.
  5. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema escluso, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
  6. La delibera di esclusione diviene inoppugnabile:
    • in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 4;
    • ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 5, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
  7. L’esclusione dalla Confederazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:
    1. il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della Confederazione, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
    2. la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi della Confederazione;
    3. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 18, comma 1), del presente Statuto.
  8. L’esclusione non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della Confederazione.
  9. La Confederazione, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso.
  10. L’esclusione non fa venir meno il rapporto di partecipazione e associativo di cui all’art. 9 del presente Statuto, con le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi aderenti all’associato escluso, i quali, anche prima della costituzione del nuovo livello del sistema confederale di cui al precedente comma 9, continuano ad avere diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, con il conseguente impegno in ordine alla contribuzione, secondo le norme del medesimo Statuto ed i deliberati degli Organi della Confederazione. Al fine di rendere effettiva la continuità della partecipazione alla vita associativa, da parte degli aderenti all’associato escluso, la Confederazione fornisce prestazioni di servizi ed assistenza sindacale, direttamente, o per il tramite delle proprie articolazioni presenti nel medesimo territorio dell’associato escluso ovvero in territori limitrofi (Unioni Regionali, Associazioni Territoriali, Federazioni di Settore Nazionali ed Associazioni di Categoria Nazionali). Con la costituzione del nuovo livello del sistema confederale, gli aderenti all’associato escluso entrano di diritto a far parte di tale nuovo livello.

Titolo V – Organi associativi del sistema: disposizioni generali

Art. 24 – Composizione

  1. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del presente Statuto, hanno aderito ad uno dei livelli del sistema, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, o dei soggetti di cui all’art. 8, comma 7, del presente Statuto, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse deliberate dai competenti Organi e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema.
  2. A livello Nazionale, gli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e che siano presidente, componenti di Organo elettivo, rappresentanti dei livelli del sistema in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/pregresse nei confronti della Confederazione, ovvero, limitatamente alla Giunta, aderenti ad uno dei livelli del sistema ai sensi dell’art. 9, comma 2, o soggetti di cui all’art. 8, comma 7, del presente Statuto. Non sono ricompresi, per la determinazione delle posizioni debitorie nei confronti della Confederazione, gli interventi a favore di altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 12, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati sulla base di predeterminati piani di rientro, la Giunta ne riscontrerà il puntuale rispetto come condizione inderogabile per la composizione, da parte dei rappresentanti dei livelli del sistema interessati, degli Organi associativi.
  3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.
  4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1, 2 e 3, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
  5. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
  6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 5, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri del livello del sistema interessato. Avverso la decisione di rigetto del ricorso, il componente decaduto può presentare domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione, ai sensi dell’art. 40, comma 7, lett. a), punto ii, del presente Statuto.
  7. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento agli Organi associativi della Confederazione, dal presente Statuto.

Art. 25 – Incompatibilità

  1. Presso la Confederazione la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Presso le Unioni Regionali, le Associazioni Territoriali, le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali, la carica di Presidente, Vicepresidente, membro di Giunta od Organo ad essa corrispondente è incompatibile con mandati ed incarichi di cui al comma 1. Gli Statuti dei predetti livelli organizzativi potranno prevedere, in eventuale deroga al principio dell’incompatibilità, che i soggetti già membri di Giunta o Organo ad esso corrispondente, previa delibera del Consiglio o Organo ad esso corrispondente, possano assumere i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al comma 1. Restano ferme le ulteriori incompatibilità previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema.
  3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema confederale, ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’art. 24.
  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

Art. 26 – Direttori e Segretari Generali

  1. Ad ogni livello del sistema confederale, l’incarico di Direttore o Segretario Generale è conferito dal Consiglio o Organo ad esso equiparato, il quale, nella selezione del nominativo a cui attribuire detto incarico, deve attenersi ai criteri indicati dalla Confederazione in apposito regolamento adottato con deliberazione della Giunta.
  2. Ad ogni livello del sistema confederale, le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all’art. 25, comma 1, si applicano anche al Direttore o Segretario Generale. L’incarico di Direttore o Segretario Generale, inoltre, è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 27 – Durata

  1. Presso la Confederazione, tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.
  2. Ad ogni altro livello del sistema confederale, tutte le cariche elettive hanno la durata massima di cinque anni.
  3. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

Art. 28 – Rieleggibilità del Presidente

  1. Ad ogni livello del sistema confederale, il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dagli Statuti di ogni livello del sistema confederale.
  2. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente.
    Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente.
    Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Titolo VI – Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

Art. 29 – Organi

  1. Gli Organi della Confederazione sono:
    • l’Assemblea;
    • il Consiglio;
    • il Presidente;
    • la Giunta;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • il Collegio dei Probiviri.
    Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio, il Presidente, la Giunta. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
  2. L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
  3. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 30 – Assemblea: criteri per la rappresentanza

  1. Ciascuna Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale ha diritto, in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla Confederazione per l’esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per ogni scaglione di contribuzione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Gli scaglioni di contribuzione, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare della moneta, sono determinati dal Consiglio.
  2. Il calcolo dei voti viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla Confederazione, stabiliti ai sensi del presente Statuto.
  3. Per le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali, ai predetti contributi va sommato il 50% delle quote annuali di contributo interassociativo di pertinenza della Confederazione. Il residuo 50% va attribuito a ciascuna Associazione Territoriale, in relazione alla rispettiva quota di partecipazione.
  4. Ai fini di una coerente ed equilibrata rappresentanza delle diverse componenti, territoriale e nazionale di categoria nell’ambito dell’Assemblea, le percentuali di voti calcolati sulla base dei precedenti commi 1, 2 e 3 e riservata complessivamente alle Federazioni di Settore Nazionali ed alle Associazioni di Categoria Nazionali sono determinate annualmente con apposita delibera assembleare da approvare contestualmente all’approvazione del Conto preventivo per l’esercizio successivo. Per le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali la predetta delibera potrà, inoltre, determinare, nell’ambito della percentuale di voti loro riservata, criteri aggiuntivi per la ripartizione dei voti di rispettiva competenza.
  5. Il numero dei voti attribuito a ciascuna Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del precedente comma 1.
  6. A ciascuna Unione Regionale è attribuito, convenzionalmente, un voto per ciascuna Associazione Territoriale costituente ed in regola con il versamento dei contributi dovuti alla relativa Unione Regionale.
  7. Al Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori ed al Gruppo Nazionale Terziario Donna è attribuito rispettivamente un voto.
  8. La frazione di voto si arrotonda all’unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.
  9. Ai soci ammessi nel corso dell’esercizio in cui si svolge l’Assemblea è attribuito un voto.
  10. L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 31 – Assemblea: composizione

  1. L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali. Per legali rappresentanti si intendono il Presidente, ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dal Presidente, ed il Commissario nominato ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto.
  2. Ciascuna Unione Regionale, Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea, per delega del proprio legale rappresentante, dal rappresentante di un diverso livello del sistema confederale. Nessun rappresentante può essere, comunque, portatore di più di due deleghe oltre la propria.
  3. Possono assistere alle riunioni dell’Assemblea, oltre ai componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto, i legali rappresentanti o loro delegati degli enti ed organismi collegati di cui all’art. 14 del presente Statuto, nonché i Direttori dei diversi livelli del sistema confederale.

Art. 32 – Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea ordinaria:
    1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Confederazione vincolanti per il sistema;
    2. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
    3. approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
    4. elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;
    5. elegge, a scrutino segreto:
      • i componenti del Consiglio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, categoriale e settoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema confederale;
      • il Collegio dei Revisori dei conti;
      • il Collegio dei Probiviri;
    6. determina i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
    7. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
  3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul Regolamento Elettorale di cui all’art. 34, comma 7, sul Codice Etico, nonché sullo scioglimento della Confederazione ai sensi degli artt. 33, comma 12, e 47 del presente Statuto.

Art. 33 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
  2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
  3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. La convocazione dell’Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 15 giorni prima della data della riunione.
  5. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
  6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  7. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
  8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.
  10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 24, comma 7, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
  11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
  12. Per lo scioglimento della Confederazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
  13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 34 – Consiglio: composizione

  1. Il Consiglio è composto da:
    1. il Presidente Nazionale, che lo presiede;
    2. 45 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Presidenti o loro delegati delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali;
    3. 15 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Presidenti o loro delegati delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia-Associazioni e Federazioni di Categoria Nazionali e tra i Presidenti o loro rappresentanti delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali, in rappresentanza di ciascuno dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi/Professioni e del Trasporto/Logistica e secondo la ripartizione da determinarsi in sede di approvazione del Regolamento Elettorale di cui al comma 7 del presente articolo;
    4. i Presidenti delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali;
    5. il Presidente Nazionale di 50&Più Associazione;
    6. il Presidente della Federascomfidi;
    7. il Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori;
    8. la Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna;
    9. l’ultimo Past President di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
    10. i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 35, comma 1, del presente Statuto.
  2. La Giunta interviene alle riunioni del Consiglio. Non hanno diritto di voto i componenti della Giunta che non sono membri del Consiglio
  3. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso il livello del sistema e/o l’Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale è stato eletto in Consiglio o vi fa parte di diritto, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
  4. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 3, qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
  5. Qualora uno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1 sia anche eletto in Consiglio ad altro titolo, la rappresentanza del livello del sistema e/o dell’Organizzazione in virtù della quale si fa parte di diritto del Consiglio deve essere delegata ad un consigliere dello stesso livello del sistema e/o della stessa Organizzazione di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1.
  6. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, tutte le cariche associative decadono e l’Assemblea per il rinnovo delle stesse, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente.
  7. L’elezione dei consiglieri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 è disciplinata dal Regolamento Elettorale approvato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 32, comma 3.

Art. 35 – Consiglio: competenze

  1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a diciotto componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi aderenti ad uno dei livelli del sistema confederale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del presente Statuto, o tra legali rappresentanti o amministratori con deleghe operative o dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, nonché dei soggetti di cui all’art. 8, comma 7, del presente Statuto, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
  2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione del sistema confederale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
  3. Il Consiglio, inoltre:
    1. delibera sulla proposta del Presidente di nomina dei membri di Giunta, approvando o respingendo integralmente tale proposta;
    2. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;
    3. predispone ogni anno il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi confederali e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
    4. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Confederazione;
    5. delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina competenze;
    6. su proposta del Presidente ratifica i contratti o accordi integrativi di cui all’art. 10, comma 4, lett. a) ed e) del presente Statuto;
    7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall’art. 10, comma 2, lettera h), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    8. delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Confederazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
    9. decide sulle domande di ammissione alla Confederazione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del presente Statuto e stabilisce le modalità di adesione di cui all’art. 9 dello stesso Statuto;
    10. ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente Nazionale, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto;
    11. delibera i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del presente Statuto o altro tipo di provvedimento riguardante le diverse articolazioni dei diversi livelli del sistema confederale, specificandone i motivi;
    12. può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
    13. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
    14. può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
    15. determina l’indennità di carica del Presidente e dei membri di Giunta;
    16. può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
    17. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 36 – Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
  2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
  4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
  6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
  7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 37 – Presidente Nazionale

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Presidenti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali, previa presentazione della propria candidatura sottoscritta da parte di un numero di componenti dell’Assemblea che rappresenti almeno un quarto dei voti complessivi. Ciascun componente dell’Assemblea può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla carica di Presidente. Il Regolamento Elettorale determina i tempi e le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
  2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno tre anni e previa presentazione della propria candidatura nei termini di cui al precedente comma 1 – un imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo aderente ad uno dei livelli del sistema confederale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del presente Statuto, o il legale rappresentante o l’amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.
  3. Il Presidente:
    1. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione; ne ha la firma, che può delegare;
    2. ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita l’azione politico-sindacale nell’ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. A tal fine si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vicepresidenti nonché dall’ultimo Past President di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, al quale sottoporre tematiche ed iniziative a carattere strategico o di elevato impatto per il Sistema, oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi, nonché della collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
    3. può altresì istituire un Advisory Board chiamandone a far parte eminenti e riconosciuti esponenti del mondo economico-sociale, professionale ed istituzionale del Paese nonché l’ultimo Past President di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
    4. esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema confederale e sul rispetto dello Statuto confederale;
    5. ha la gestione ordinaria della Confederazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell’attività della Confederazione stessa;
    6. su proposta del Segretario Generale, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
    7. propone al Consiglio la nomina dei membri della Giunta in numero non superiore a ventotto tra i quali almeno un membro in rappresentanza di ciascuno dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi/Professioni e del Trasporto/Logistica, scelti tra gli aderenti ad uno dei livelli del sistema confederale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, o tra i soggetti di cui all’art. 8, comma 7, del presente Statuto, e ne indica tra questi un numero massimo di undici che assumono la carica di Vicepresidente;
    8. può nominare, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
    9. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
    10. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    11. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
    12. nomina il Commissario di cui all’art. 21;
    13. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
    14. dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti degli Organi di governo di cui al presente Statuto, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
    15. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
  4. Fuori dal caso previsto all’art. 33, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d’età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 38 – Giunta

  1. La Giunta è presieduta dal Presidente, lo affianca nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Confederazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
  2. La Giunta è composta, oltre che dai membri nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera a), e dell’art. 37, comma 3, lettera g), dal Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori e dalla Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna, nonché dall’ultimo Past President di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
  3. La Giunta:
    1. coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
    2. delibera in merito agli interventi dei fondi di cui all’art. 11, comma 12, all’art. 13, comma 13, all’art. 19, comma 2, riferendone al Consiglio e all’Assemblea con relazione annuale programmatica e a consuntivo, che viene portata in discussione in concomitanza con le sessioni di redazione e approvazione del Conto preventivo e del Rendiconto da parte dei competenti Organi associativi;
    3. può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
    4. delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi confederali;
    5. propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto;
    6. nell’ipotesi in cui emergano, a carico di qualsiasi livello del sistema, criticità, inadempienze o violazioni statutarie riconducibili alle circostanze indicate al comma 1 dell’art. 21 e tali da poter arrecare pregiudizio grave ed imminente alla Confederazione od al sistema confederale, adotta provvedimenti di immediato intervento di sostegno nei confronti degli Organi del livello interessato:
      1. valutando la tipologia di atti da porre in essere per consentire un tempestivo ripristino delle normali condizioni di efficienza organizzativa del livello interessato;
      2. individuando un incaricato ad acta, e proponendolo per la nomina ai competenti Organi del livello interessato.
        La delibera di Giunta contenente la proposta di conferimento del mandato all’incaricato ad acta è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, nonché agli Organi statutariamente competenti a deliberare gli atti indicati nella proposta. In caso di mancata accettazione della proposta entro 7 giorni dalla ricezione della predetta delibera, ovvero nel caso in cui sia stata ostacolata l’attività dell’incaricato ad acta, il Presidente Nazionale potrà deliberare ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) del presente Statuto;
    7. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” presso: enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
    8. valuta la conformità degli Statuti dei diversi livelli del sistema confederale, e delle loro eventuali modificazioni, alle disposizioni generali sugli Organi associativi del sistema confederale di cui al Titolo V del presente Statuto, nonché, su proposta del Segretario Generale, ai contenuti vincolanti di cui all’art. 18, comma 2, e ne delibera l’approvazione;
    9. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
  4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di appartenere al sistema associativo confederale, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio.
  5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
  6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
  7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 39 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.
  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Confederazione, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale, di cui all’art. 29 del presente Statuto.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, relative al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Confederazione, si applicano ai Collegi dei Revisori dei Conti costituiti presso gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Legali riguarda il solo Presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo costituito nell’ambito del medesimo livello del sistema.

Art. 40 – Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti tra magistrati ordinari in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale.
  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente di un livello del Sistema di cui all’art. 8 del presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della Confederazione.
  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
  7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione:
    1. delibera:
      1. sulle controversie tra soci della Confederazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Confederazione, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
      2. in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. Al fine di fornire al sistema confederale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla lettera a), del presente comma 7 è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
    2. esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Confederazione.
  8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 41 – Arbitrato

  1. Le controversie tra soci e Confederazione, previa eventuale presentazione, per i casi di commissariamento e di esclusione, del ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini di cui agli articoli 21 e 23, sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera m), del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.
  2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
  3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
  4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 42 – Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Presso la Confederazione, l’incarico del Segretario Generale ha la stessa durata del Consiglio che l’ha nominato; in caso di decadenza del Consiglio, anche il Segretario Generale decade.
  2. Il Segretario Generale:
    1. sovrintende all’esecuzione delle delibere degli Organi associativi e assicura il raccordo tra tali Organi e le Direzioni Centrali della Confederazione;
    2. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale della Confederazione;
    3. coadiuva il Presidente nella vigilanza sul rispetto del presente Statuto da parte degli altri livelli del sistema, con le modalità e in riferimento agli ambiti previsti con regolamento approvato dal Consiglio;
    4. vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti vincolanti di cui all’art. 18, comma 2, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l’approvazione;
    5. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 35, comma 3, lettera ;
    6. è il capo del personale e sovrintende agli uffici confederali, assicurandone il buon funzionamento;
    7. propone al Presidente l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
    8. svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Direttori e/o Segretari Generali degli altri livelli del sistema e delle loro articolazioni.

Titolo VII – Risorse del sistema

Art. 43 – Contribuzione

  1. Tutti gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali che compongono il sistema confederale hanno il dovere di corrispondere alla Confederazione il contributo associativo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall’Assemblea Nazionale, nonché altri contributi deliberati dallo stesso Consiglio e approvati dalla stessa Assemblea.
  2. La Confederazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa “Confcommercio”.
  3. Per quanto di propria competenza, ogni livello del sistema confederale garantisce il finanziamento dell’intero sistema attraverso l’effettiva riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal sistema a fronte della contribuzione.
  4. In caso di commissariamento, qualora ricorrano comprovate e strutturali condizioni di difficoltà organizzativa tali da non consentire l’integrale e/o parziale assolvimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo, il Consiglio Nazionale, sulla base di proposte della Giunta, potrà deliberare specifiche deroghe nei confronti del livello del sistema confederale commissariato.
  5. Per le stesse ragioni e secondo le stesse modalità indicate al precedente comma 4, analoghe deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 22, comma 4, e 23, comma 9, del presente Statuto.

Art. 44 – Fondo comune

  1. Il Fondo comune della Confederazione è formato da:
    1. contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema confederale;
    2. bis) contributi previsti nei contratti e accordi collettivi di lavoro di cui all’art. 10 del presente Statuto a favore del sistema di rappresentanza, ove destinati da delibere e accordi al patrimonio confederale, esclusi in ogni caso i contributi di cui all’art. 12, comma 7;
    3. ter) quota di spettanza del contributo associativo integrativo annuale (Contrin);
    4. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
    5. entrate e contributi attribuiti alla Confederazione da Autorità ed Enti pubblici e privati;
    6. oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore della Confederazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
    7. beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della Confederazione;
    8. contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi confederali;
    9. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.
  2. Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 12, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto.

Art. 45 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Confederazione, nonché degli altri livelli del sistema confederale, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 46 – Conto preventivo e Rendiconto d’esercizio

  1. La Confederazione, nonché degli altri livelli del sistema confederale, approvano, secondo le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dai rispettivi Statuti, il Rendiconto relativo all’esercizio precedente ed il Conto preventivo per l’esercizio successivo.
  2. Con apposito regolamento, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dagli Organi Nazionali ed Internazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, verranno definiti il contenuto minimale dei bilanci, le loro modalità di redazione e gli obblighi concernenti le modalità di certificazione e/o revisione contabile dei bilanci stessi.
  3. Ai sensi di quanto previsto al precedente art. 18, comma 2, lett. l), la trasmissione alla Confederazione dei bilanci di cui al comma 1, con l’eventuale certificazione prevista dallo stesso art. 18, comma 2, lett. l), ultima parte, nonché dei bilanci relativi a Società controllate o partecipate è condizione essenziale per l’ammissibilità delle richieste di accesso ai fondi di sviluppo di cui agli articoli 11, 13 e 19 del presente Statuto.

Titolo VIII – Norme finali

Art. 47 – Scioglimento della Confederazione

In caso di scioglimento della Confederazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.


Art. 48 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.


Titolo IX – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 49 – Disposizioni sui soci della Confederazione

  1. I soci della Confederazione devono adeguare i propri Statuti ai requisiti di appartenenza e ai contenuti previsti dall’art. 18, nonché ai contenuti previsti dall’art. 12, comma 7, e dall’art. 44, entro e non oltre nove mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.
  2. Le Associazioni territoriali di livello sub-provinciale di Alba ed Imola, in quanto soci fondatori delle rispettive Unioni regionali e rappresentate nei loro Organi, possono acquistare la qualità di socio della Confederazione sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, previo parere motivato della Associazione Territoriale di riferimento.
  3. Le Associazioni Territoriali di Bolzano e Trento, per le peculiarità territoriali in cui operano, sono riconosciute, ciascuna, e a tutti gli effetti, anche in qualità di Unioni Regionali, con le prerogative, gli scopi e le funzioni previsti ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.

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