Agricoltura e pesca

Agricoltura e pesca

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16 febbraio 2005
1) Lavori del Consiglio Ue

AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1) Lavori del Consiglio Ue

 

a) Contingenti di pesca 2005

La Commissione europea ha presentato l'8 dicembre una proposta riguardante le possibilità di pesca e le relative misure per il 2005. Si tratta di ricostituire gli stock gravemente depauperati e di proteggere quelli che si trovano ancora in buone condizioni biologiche, preservando nel contempo, per quanto possibile, le attività economiche delle flotte interessate. La proposta tiene conto dei più recenti pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che costituisce un organismo indipendente, e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione, nonché dei contributi provenienti dai gruppi di interesse. La Commissione ha promosso quest'anno una maggiore partecipazione dei portatori di interesse, avviando sin dall'inizio consultazioni con l'industria e con le altre parti interessate. In sostanza essa propone totali ammissibili di cattura (TAC) più stabili, come richiesto dai gruppi di interesse, attraverso l'applicazione di piani di ricostituzione pluriennali in sintonia con la strategia a lungo termine adottata nel quadro della riforma della politica comune della pesca (PCP). In altri termini, rispetto all'applicazione letterale e sistematica delle raccomandazioni scientifiche in materia di TAC, la Commissione intende privilegiare misure supplementari destinate a garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici. Le riduzioni più significative in termini di contingenti e di sforzo di pesca riguardano le specie pelagiche, particolarmente vulnerabili. Per gli stock depauperati di merluzzo bianco la Commissione propone ulteriori limitazioni dello sforzo di pesca, da conseguire generalmente mediante la definizione di zone di divieto.

 

2) Lavori della Commissione europea

 

a) Italia: BSE

La Commissione europea ha autorizzato retroattivamente l'Italia a concedere un aiuto di Stato pari a 169 milioni di € per i costi di distruzione obbligatoria di materiale specifico a rischio  (SRM) e per l'ammasso di materiale a basso rischio nonché come aiuto al reddito per i produttori di bovini diretto a contrastare gli effetti della crisi della BSE del 2001 (‘malattia della mucca pazza'). L'aiuto di Stato era stato concesso nel 2001 senza l'autorizzazione della Commissione. Le misure approvate rientrano nella legge italiana 49/2001, autorizzata in parte dalla Commissione al momento dell'insorgere della crisi della BSE nel 2001. Le restanti misure di aiuto esaminate ora riguardano il corretto smaltimento dei materiali specifici a rischio, dei materiali ad alto rischio e dei prodotti trasformati/ottenuti/derivati da questi ultimi, l'ammasso pubblico obbligatorio per le proteine animali a basso rischio e la sospensione/differimento dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai pagamenti in materia di previdenza sociale per gli allevatori di bovini e il settore a valle (macelli, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio di carne). La distruzione del materiale a rischio e l'ammasso pubblico obbligatorio sono diretti a prevenire la BSE assicurando il corretto smaltimento del materiale SRM e della farina di carne e ossa. Le misure finanziate rispettano la normativa comunitaria. L'aiuto, che raggiunge un'intensità massima del 100%, è concesso alle imprese responsabili dello smaltimento/distruzione e ammasso degli scarti di origine animale in Italia. Il vantaggio economico viene tuttavia trasferito integralmente agli allevatori. L'aiuto al reddito a favore dei produttori di bovini, concesso attraverso la sospensione e il differimento dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai pagamenti in materia di previdenza sociale, è autorizzato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi eccezionali. La Commissione ha accertato l'assenza di compensazione eccessiva sia a livello settoriale che a quello del singolo allevatore, in considerazione delle perdite subite nel 2001. L'aiuto al reddito concesso al settore a valle, previsto dalla decisione, ammonta a circa 103,25 €/per azienda, è considerato un aiuto "de minimis" e non rientra quindi nel divieto degli aiuti di Stato contemplato dal trattato CE. Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che l'aiuto non supera 3000 € per beneficiario su un periodo di tre anni, che esso rimane nei limiti della dotazione finanziaria prevista per gli aiuti "de minimis" per l'Italia e che tutte le altre condizioni per questo tipo di aiuto sono rispettate.  Il testo della decisione sarà disponibile su Internet sul sito: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/agriculture_2003.htm dopo che gli Stati membri avranno comunicato se desiderano la cancellazione di parti della decisione per motivi di riservatezza.

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