AGRICOLTURA E PESCA

AGRICOLTURA E PESCA

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6 agosto 2002
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AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1)    Lavori della Commissione europea

 

a) Denominazione “Feta” (Com-2002-314)

La Commissione europea ha presentato, il 14 giugno, una proposta di regolamento che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione “Feta”. Secondo tale proposta, il formaggio “feta” può essere prodotto solo in alcune regioni della Grecia, e nel rispetto di specificazioni di prodotto molto severe. I produttori di altri Stati membri o quelli che non rispettano tali specificazioni disporranno di un periodo di transizione massima di cinque anni per modificare la loro denominazione o per cessare la produzione.

 

b) Commercializzazione olio d'oliva

La Commissione europea ha presentato, il 13 giugno, nuove disposizioni che fissano norme di commercializzazione più chiare per l’olio d'oliva, destinate ad offrire un aiuto a tutti gli acquirenti dell'UE. Questa decisione fornisce un contesto più chiaro per l'etichettatura e la presentazione dell'olio d'oliva nei negozi. Essa riguarda inoltre la presentazione di miscele di olio d'oliva con altri oli vegetali nonché i prodotti alimentari che indicano nell'etichetta la presenza di olio d'oliva. Il regolamento costituisce un’applicazione della strategia di qualità lanciata dalla Commissione e fa parte di un pacchetto volto a consolidare il mercato dell’olio d'oliva. Nel luglio 2001 il Consiglio ha adottato un regolamento (n. 1513/2001) che proroga l’attuale regime di aiuti per tre campagne di commercializzazione (dal 2001/2002 al 2003/2004) e stabilisce disposizioni particolari relative a una nuova classificazione dell'olio d'oliva in quattro categorie: "olio extra vergine di oliva", "olio di oliva vergine", "olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini" e "olio di sansa di oliva". Ai fini di una migliore protezione dei consumatori, le nuove norme stabiliscono che l'olio d'oliva debba essere venduto in recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con un sistema di chiusura in cui il sigillo è rotto dopo il primo utilizzo ed un'etichettatura adeguata recante le definizioni delle diverse categorie degli oli d'oliva sopra indicate. Per quanto riguarda le miscele di olio d'oliva con altri oli vegetali, il nuovo regolamento vieta di indicare la presenza di olio d'oliva sull'etichetta a meno che questo non rappresenti almeno il 50% della miscela. A fini promozionali, l'industria alimentare sfrutta in misura crescente l'immagine positiva dell'olio d'oliva per vendere margarine, salse, maionese e prodotti in scatola come verdure e pesce.  In aggiunta alle disposizioni esistenti, il nuovo regolamento stabilisce nuovi requisiti per il produttore che intenda mettere in evidenza sull’etichetta il fatto che il suo prodotto contiene o è a base di olio d'oliva. Subito dopo il riferimento all’olio d'oliva, tale produttore dovrà indicare nell’etichetta la percentuale di olio d'oliva sul peso totale del prodotto o la percentuale di olio d'oliva sui grassi totali contenuti nel prodotto. Le disposizioni attuali, come la direttiva sull'etichettatura e il regolamento sui grassi gialli, restano in vigore. Il nuovo regolamento, non appena adottato, entrerà in vigore il 1° novembre 2002. Esso prevede un periodo di transizione per consentire lo smaltimento dei recipienti e delle etichette esistenti. Tuttavia, per quanto riguarda l’indicazione sulle etichette delle nuove definizioni e descrizioni, esso è applicabile dal 1° novembre 2003.

 

c) Spese Politica Agricola Comune (PAC): recupero

In virtù di due decisioni prese dalla Commissione europea, un ammontare totale di 209,6 milioni di euro corrispondente a delle spese irregolare a titolo della PAC sarà recuperato. Il recupero di tale somma è motivato dalle procedure di controllo insufficienti o dal non rispetto delle regole comunitari sulle spese agricole. Se gli Stati membri sono incaricati del versamento e della verifica della quasi totalità delle spese effettuate a titolo della PAC, la Commissione è obbligata di assicurarsi che gli Stati membri hanno correttamente utilizzato le risorse. La procedura di audit è uno strumento vitale per il controllo delle spese della PAC, che permette di recuperare gli ammontari versati in assenza di garanzie sufficienti quanto alla legittimità dei pagamenti o quanto all’affidabilità del sistema di controllo e di verifica dello Stato membro interessato. Ambedue le decisioni prevedono il recupero di fondi presso tutti gli Stati membri, ad eccezione di Germania, Danimarca e Austria. In particolare, per quanto riguarda l’Italia, saranno recuperati 40,1 milioni di euro a causa di controlli insoddisfacenti nel settore dell’olio d’oliva (22,7) e nel settore dell’orto-frutta (4,7), del non rispetto dei termine di pagamento (8,6) e della vendita di stock senza che il prodotto della vendita sia accreditato al Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) (4,1).

 

d) Nuove previsioni sui mercati agricoli

La Commissione europea ha pubblicato, il 19 giugno, un rapporto sulle “Prospettive dei mercati agricoli: 2002-2009” (dati aprile 2002). Secondo le previsioni, i mercati mondali dovrebbero uscire da una fase discendente prolungata. Le prospettive a medio termine che riguardano l’Ue sono positive, nell’insieme, per la maggior parte dei prodotti agricoli. In particolare, è previsto un aumento continuo del consumo ed una “ripresa sostenuta delle esportazioni di cereali dell’Ue”, e la produzione di carne bovina dovrebbe tornare a dei livelli “più normali”. Il rapporto completo è disponibile al seguente sito Internet: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2002/index_en.htm

 

e) Azioni innovative nel settore della pesca: invito a presentare proposte

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte relative a progetti transnazionali per azioni innovative nel settore della pesca per il 2002 (Guce C132 – 04.06.2002). Il finanziamento avverrà attraverso lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP – Reg. n. 1260/1999). La Commissione invita pertanto gli organismi interessati a presentare proposte per progetti, azioni pilota e scambi di esperienze sui seguenti aspetti:

Ø     Gli sforzi di diversificazione socioeconomica delle zone che dipendono dalla pesca (ad esempio il lancio di attività turistiche legate alla pesca, la messa a punto di nuovi servizi, l'utilizzazione dei siti per altre attività).

Ø     La valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare iniziative in materia di tracciabilità, e la sensibilizzazione del settore e dei consumatori riguardo alla necessità di lottare contro la pesca illegale.

Ø     Il miglioramento dell'immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura (ad esempio in relazione ad iniziative per la protezione del patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, del territorio, ecc.).

Ø     La formazione professionale e continua per tutte le professioni del settore, in particolare in materia di sicurezza in mare.

Ø     La valorizzazione del ruolo delle donne nel settore della pesca e quale soggetto economico nelle zone che dipendono da questa attività.

La dotazione di bilancio è pari a 1 milione di €, i contributi comunitari saranno concessi in base al principio del cofinanziamento, con un importo massimo di 150.000 € per progetto. Il termine ultimo per la presentazione della proposte è fissato al 13 settembre 2002.

 

f) Sondaggio Eurobarometro sulla PAC

La maggioranza degli europei chiede alla politica agricola comune (PAC) di cambiare le modalità di sovvenzione degli agricoltori dell'UE. Secondo l'ultimo sondaggio (25 giugno) d'opinione Eurobarometro, oltre il 60% dei cittadini dell'UE considera che il passaggio dalle sovvenzioni alla produzione al sostegno diretto agli agricoltori e alle zone rurali sia "un'ottima soluzione" o "una cosa abbastanza positiva". I pareri favorevoli fra le persone interrogate sul sostegno diretto ai produttori agricoli erano mediamente del 62%, con un incremento del 6% rispetto all'ultimo sondaggio Eurobarometro che risale alla metà del 2001. Il sondaggio ha inoltre messo in evidenza che i cittadini chiedono alla politica agricola dell'UE di garantire che i prodotti agricoli siano sani e sicuri; inoltre, la priorità della PAC deve essere volta promuovere il rispetto dell'ambiente, a tutelare le piccole e medie imprese agricole ed infine, ad aiutare gli agricoltori ad adattare la loro produzione in funzione delle aspettative dei consumatori. Le persone intervistate (16.041 nei 15 SM) erano decisamente favorevoli ai seguenti obiettivi elencati nel sondaggio:

 

Garantire prodotti agricoli sani e sicuri

90 %

Promuovere il rispetto dell'ambiente

88 %

Tutelare le piccole e medie imprese agricole

81 %

Aiutare i produttori agricoli ad adeguare la loro produzione in funzione delle aspettative dei consumatori

80 %

Favorire il miglioramento della vita nelle campagne

77 %

Rendere più competitiva l'agricoltura europea sui mercati mondiali

77 %

Garantire redditi stabili ed appropriati ai produttori agricoli

77 %

Incoraggiare la diversificazione dei prodotti agricoli e delle attività agricole

73 %

Favorire metodi di produzione biologica

72 %

Tutelare il gusto dei prodotti agricoli europei

73 %

Proteggere la specificità dei prodotti agricoli europei

73 %

Ridurre le disparità di sviluppo fra regioni

72 %

Difendere gli interessi dei produttori agricoli nelle transazioni con intermediari e distributori

71 %

La relazione completa, inclusi i risultati per ciascuno Stato membro, è disponibile sul seguente sito web

http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/index_en.htm

 

2)    Lavori della Corte di Giustizia Ue

 

a) Denominazione “parmesan” (Causa C-66/00 – 25.06.2002)

Per ragioni di protezione dei consumatori e di garanzia di una concorrenza leale, il "falso" parmigiano prodotto in Italia non puo' godere della protezione ai sensi del regime transitorio in materia di denominazioni d'origine. Al formaggio prodotto dal sig. Bigi in Italia non si applica il regime transitorio di deroga di cui al regolamento sulle DOP, il quale riguarda unicamente i prodotti originari di Stati membri diversi da quello che ha chiesto la registrazione della DOP interessata. Il regime di protezione comunitaria delle denominazioni d'origine, istituito con regolamento del Consiglio del 1992, prevede che, dal momento in cui una DOP è stata registrata, è vietato in linea di principio qualsiasi uso di tale denominazione per prodotti non conformi al relativo disciplinare. Questo regime prevede parimenti alcune misure transitorie di deroga: gli Stati membri possono consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per prodotti non conformi: l'impresa che ha legalmente posto in commercio detti prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni precedenti la data della registrazione può ancora farlo per altri 5 anni, purché l'etichetta indichi con chiarezza la vera origine del prodotto. Ciò al fine di permettere ai produttori che utilizzano denominazioni siffatte da lungo tempo di disporre di un periodo di adattamento che eviti loro danni, pur tutelando nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale. Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina l'ambito dei prodotti non conformi. Oltre all'Italia, la Germania, la Grecia, l'Austria, nonché la Francia e il Portogallo hanno presentato osservazioni in questo procedimento. Anzitutto, in risposta a un'obiezione sollevata dalla Germania, la Corte di giustizia ha sottolineato che è tutt'altro che evidente che la denominazione "parmesan" sia divenuta generica. La Corte ha pertanto esaminato se il regime transitorio possa essere applicato ai prodotti non conformi alla DOP, originari dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione. Essa si basa sullo scopo del regime di deroga e ricorda che la sua attuazione dipende dalla volontà di ciascuno Stato membro di mantenere, sul suo territorio, per un periodo limitato e a determinate condizioni, il regime nazionale precedente alla protezione comunitaria. La Corte ha dichiarato che questo regime di deroga riguarda unicamente le DOP ottenute mediante procedura semplificata (la quale presuppone che i prodotti fossero già protetti legalmente nello Stato, anche prima della protezione comunitaria) e ne godano solamente i prodotti originari di Stati diversi da quello che ne ha chiesto la registrazione. Una volta che uno Stato membro ha chiesto la registrazione di una denominazione DOP, i prodotti non conformi al disciplinare relativo a tale denominazione non possono essere legalmente immessi sul mercato nazionale. Non solo: essi non possono nemmeno essere posti in commercio in altri Stati membri, poiché ciò pregiudicherebbe la protezione del consumatore e una concorrenza leale. Infatti, la semplice indicazione della vera origine del prodotto non conforme alla DOP potrebbe comunque indurre in errore il consumatore. Il prodotto, posto in commercio in uno Stato diverso da quello che ha chiesto la registrazione della DOP da un'impresa dello Stato d'origine del prodotto DOP, apparirebbe come un prodotto coperto dalla registrazione, ma non corrisponderebbe alla DOP. Tale indicazione dell'origine potrebbe anche generare, a vantaggio del fabbricante del prodotto non conforme, su un mercato diverso da quello del prodotto DOP, condizioni di concorrenza sleale a svantaggio di altri produttori. Di conseguenza, il sig. Bigi non può avvalersi del regime transitorio di deroga.

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