DDL Camera mercato lavoro 2002

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30 gennaio 2002

Atti Parlamentari

- 1 -

Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  - DOCUMENTI

 

CAMERA DEI DEPUTATI   - N. 2145



DISEGNO DI LEGGE

 

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

 

___

 

Presentato il 28 dicembre 2001

___

 

Relazione

 

 


Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge prevede una delega al Governo diretta a riordinare la disciplina del sistema previdenziale.

 

Il disegno riformatore si muove lungo tre direttrici principali: tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi alla permanenza al lavoro con garanzia del diritto di ottenere, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche già maturate; misure di sostegno alla previdenza complementare;
riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria.

 

In relazione alla disciplina pensionistica la delega prevede, in primo luogo, la certificazione del diritto alla pensione di anzianità che garantisce al soggetto, che abbia maturato i relativi requisiti ai sensi della vigente legislazione, di accedere a tale prestazione indipendentemente dalla successiva evoluzione della normativa pensionistica.

 

Atteso il principio sopra enunciato, al fine di incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa di coloro che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità è data facoltà ai soggetti medesimi di optare, in luogo del regime contributivo ordinario, per un regime speciale che, senza intaccare i diritti sia sul versante retributivo che su quello pensionistico, prevede l'eliminazione totale del versamento dei contributi previdenziali.

 

I contributi non versati sono destinati per metà al lavoratore e per l'altra metà alla riduzione del costo del lavoro.

 

Per accedere a tale regime è necessaria la stipula di un contratto tra datore di lavoro e lavoratore di durata minima di due anni, rinnovabile. Al lavoratore viene garantita una retribuzione almeno equivalente a quella percepita garantendo al contempo l'importo della pensione calcolato al momento dell'esercizio dell'opzione, con rivalutazione progressiva dell'importo medesimo per effetto della rivalutazione automatica.

 

In funzione dell'obiettivo di liberalizzare l'età pensionabile attraverso adeguati incentivi è previsto peraltro che il predetto regime sia applicabile anche ai soggetti che hanno conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Altra misura qualificante del disegno di legge concerne la disciplina del cumulo, in merito alla quale è prevista una progressiva liberalizzazione tenuto comunque conto dell'anzianità contributiva e dell'età dei soggetti interessati.

 

In relazione invece alle misure previste con riferimento alla previdenza complementare, si sottolinea innanzitutto la misura che prevede il conferimento totale (obbligatorio) del trattamento maturando di fine rapporto in favore dei fondi pensione con formule che prevedono il silenzio assenso del lavoratore solo ed esclusivamente per il conferimento in favore dei fondi pensionistici di origine contrattuale.

 

Per le imprese, a fronte della perdita della disponibilità del trattamento di fine rapporto, sono stabilite misure compensative rappresentate da una maggiore facilità di accesso al credito e da agevolazioni fiscali.

 

Per i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato è altresì previsto un abbattimento da 3 a 5 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

 

Tale misura, da un lato, poiché comporta un risparmio dell'onere a carico dell'impresa, incentiverà il ricorso a contratti a tempo indeterminato con effetti di stabilizzazione dell'impiego, dall'altro, non determinerà una penalizzazione nell'importo della pensione pubblica in quanto è stabilito che tale intervento non avrà riflessi nel calcolo della pensione medesima.

 

Ulteriori interventi per favorire l'adesione ai fondi complementari risiedono nella ridefinizione della disciplina fiscale dei fondi medesimi (revisione della deducibilità della contribuzione ai fondi pensione e della tassazione dei rendimenti delle attività dei fondi).

 

Infine, il disegno di legge prevede il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria nel senso della semplificazione e razionalizzazione delle strutture, dell'organizzazione e delle procedure, secondo i princìpi già dettati dalla legge n. 144 del 1999.

 

In particolare, la nuova disciplina è volta a perseguire obiettivi e finalità quali la fusione e la incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, la distinzione e la separazione tra le attività di gestione amministrativa e quelle di indirizzo e vigilanza, la razionalizzazione e la omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali.


 


 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 




Art. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

 

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

 

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;

 

c) liberalizzare l'età pensionabile;

 

d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

 

e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

 

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;

 

b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50 per cento e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata inferiore;

 

c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici;

 

d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

 

e) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;

 

f) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

 

1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

 

2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);

 

3) la riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;

 

4) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

 

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

 

h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:

 

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

 

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

 

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

 

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

 

l) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

 

m) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

 

n) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

 

Art. 2.

(Riduzione del costo del lavoro).

 

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

 

Art. 3.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza

obbligatoria).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

 

2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario".

 

Art. 4.

(Procedure).

 

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri, previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 3 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

 

3. L'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.


 

 

 

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