I vantaggi della vendita diretta da parte degli agricoltori

I vantaggi della vendita diretta da parte degli agricoltori

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18 luglio 2014

Fisco

1.     I ricavi della vendita diretta possono essere considerati come parte del reddito agrario, alla pari dei ricavi derivanti dalla normale attività agricola esercitata dall'impresa agricola, e quindi gli agricoltori possono beneficiare delle varie agevolazioni fiscali che riguardano, in particolare, la determinazione del reddito imponibile dell'azienda, le aliquote IRPEF e IRAP applicabili, il regime IVA applicato.

2.     Inoltre, nel caso in cui il volume d'affari sia inferiore ai € 7.000 annui, l'agricoltore può optare per il regime di esonero Iva con la possibilità di essere esentato dall'emissione di fatture per le vendite, dalla registrazione delle fatture e tenuta della contabilità, dalla presentazione delle dichiarazioni annuali Iva. Gli unici adempimenti obbligatori per l'agricoltore consisterebbero solo nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture emesse dagli acquirenti (in possesso di P. IVA).

3.     Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo non sono poi assoggettate all'obbligo di emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d'imposta previsto dall'art. 34 del DPR n. 633 del 1972.  E gli imprenditori agricoli possono anche vendere prodotti non provenienti dai propri campi a patto che non siano "prevalenti" sul totale della merce commercializzata. Ciò significa che ciascun soggetto che opera nella vendita diretta deve commercializzare almeno il 51% di prodotti propri.

Regole amministrative

4.     Gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono oggi obbligati a rispettare le norme stabilite per le normali attività commerciali previste dal decreto legislativo 114/1998. In questo senso, non sono obbligati ad avere i requisiti professionali normalmente richiesti per chi apre un'attività commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio nel settore della distribuzione alimentare). Non sono obbligati a rispettare la normativa comunitaria igienico sanitaria, potendo vendere direttamente al dettaglio sia i propri prodotti che i prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate pronte, formaggi, carne macellata, etc.), ottenuti a seguito di un'attività di manipolazione delle materie prime, senza tuttavia l'obbligo di formazione, a cui è invece soggetto l'operatore commerciale.

5.     Il prodotto posto in vendita dall'imprenditore agricolo non deve riportare il prezzo, né indicare il prezzo per unità di misura. Al contrario, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di indicare, in modo chiaro, univoco e  leggibile, per ogni prodotto offerto in vendita il prezzo di vendita e per unità di misura.

6.     Al consumatore che acquista nei mercati agricoli non vengono fornite una serie di informazioni quali ad esempio: la varietà, l'origine, il calibro e la categoria dei prodotti che sono, invece, obbligatorie  nel caso di  vendita di prodotti sfusi. Gli imprenditori agricoli che partecipano alla vendita diretta su "aree pubbliche"  non sono soggetti al pagamento dei contribuiti e degli oneri (ad es. raccolta rifiuti, allacciamento elettrico) cui sono soggetti, invece, gli operatori ambulanti.

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