Legge liguria

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29 ottobre 2004

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 29-03-2004
REGIONE LIGURIA

DISPOSIZIONI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N. 269 (DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), COME CONVERTITO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003 N. 326 E MODIFICATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 350 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA 2004), CONCERNENTI IL RILASCIO DELLA SANATORIA DEGLI ILLECITI URBANISTICO - EDILIZI.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 3
del 31 marzo 2004

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

    

  

ARTICOLO 1

(Incremento dell’oblazione)

1. La misura dell’oblazione stabilita nella tabella C allegata al

decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti

per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti

pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n.

326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350

(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) per la sanatoria

degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento

per l’effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti

aerofotogrammetrici e per la promozione di interventi di

riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed

idrogeologica da parte della Regione.

2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve

essere effettuato al momento della presentazione dell’istanza

di sanatoria edilizia in un’unica soluzione, su apposito conto

corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza

presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge,

comunque entro il 31 marzo 2004.

  

 

   

  

ARTICOLO 2

(Incremento degli oneri di costruzione)

1. Gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi

oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti

ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni

in materia di determinazione del contributo di concessione

edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate:

a) 100 per cento nei Comuni costieri;

b) 50 per cento nei Comuni di fascia collinare retrocostiera,

individuati nell’elenco allegato alla presente legge;

c) 20 per cento nei Comuni montani, individuati nell’elenco

allegato alla presente legge.

2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1,

è ridotto:

a) del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto

unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima

casa alla data del 31 marzo 2003;

b) del 75 per cento nel caso di opere abusive e relative

pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con

esclusione di quelle commerciali e direzionali.

3. La quota del 20 per cento dell'incremento degli oneri di

costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, è riservata

alla Regione per le attività individuate all'articolo 1, comma 1.

4. Gli oneri di costruzione devono essere versati

dall’interessato in via anticipata al momento della

presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia secondo le

misure fissate nella tabella D allegata al d.l. 269/2003,

convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003.

5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai

sensi dell’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003, convertito

dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, l’interessato è

tenuto a versare al Comune la rimanente quota degli oneri di

costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30

settembre 2004.

6. Il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3

deve essere effettuato, a cura del Comune, entro il 30

novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a

norma dell’articolo 1, comma 2.

7. Il Comune verifica l'importo definitivo degli oneri di

costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo

conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine

senza richiesta di conguaglio da parte del Comune, le somme

pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo

incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.

  

 

   

  

ARTICOLO 3

(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)

1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1

al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l.

350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione

per le fattispecie indicate all'articolo 32, comma 27 del d.l.

medesimo:

a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso

non superiori a 450 metri cubi della volumetria della

costruzione originaria;

b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non

superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio

in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi

comunque complessivamente i 1500 metri cubi;

c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di

essi;

d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di

reperimento di parcheggi pertinenziali.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 25, del d.l.

269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l.

350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell’oblazione

penale e delle sanzioni amministrative.

3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e

dell'assetto idraulico ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera

d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato

dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità

assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del

suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28

gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di

bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo

97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento

delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali

nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).

4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti in ambiti

portuali soggetti alla competenza delle Autorità Portuali, fermi

restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di

sanatoria sono assentibili previo rilascio:

a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità

in caso di interventi comportanti modifiche alle concessioni

demaniali in atto;

b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla

tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'articolo 5

della presente legge.

  

 

   

  

ARTICOLO 4

(Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere

abusive)

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003,

convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad

integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27,

lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree

assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32, della legge 28

febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle

opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di

sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate

ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

a) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, realizzati

mediante opere o senza, ove le destinazioni d’uso insediate o

da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del

vincolo;

b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di

superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni

relative all’altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie

coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte

dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non

si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del

relativo vincolo;

c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1°

settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina

urbanistica vigente.

2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della

tabella C allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e

modificato dalla l. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in

zone assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della l. 47/1985

e successive modificazioni le condizioni e le modalità di

sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto d.l. 269/2003,

convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003,

relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma

con dimezzamento dei termini di cui all’articolo 32, commi 36 e

37, del medesimo d.l. 269/2003.

  

 

   

  

ARTICOLO 5

(Modalità di rilascio del parere di cui all’articolo 32 della l.

47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti

su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)

 

1. Il rilascio del parere di cui all’articolo 32 della l. 47/1985 e

successive modificazioni relativamente alle opere abusive

oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a

vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.

 

2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere

corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell’articolo

32, comma 35, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e

modificato dalla l. 350/2003, da elaborati grafici, asseverati da

un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la

localizzazione dell’opera, e le sue dimensioni rappresentate in

piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.

 

3. I Comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e

della pronuncia sull’istanza di sanatoria:

a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della

Commissione Edilizia integrata entro il termine di centoventi

giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;

b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e

integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso

da una Amministrazione preposta alla tutela

paesistico-ambientale, ivi inclusa la Soprintendenza

competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;

c) dell'esito del parere espresso dalla Commissione Edilizia

integrata il Comune deve effettuare formale comunicazione

all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla

data nella quale la Commissione Edilizia integrata ha

espresso il parere.

 

4. L’efficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere

subordinata all’osservanza di specifiche prescrizioni volte al

migliore inserimento dell’opera abusiva nel contesto

paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento,

di un congruo termine entro cui l’interessato è tenuto ad

ottemperare alle prescrizioni.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i Comuni

devono verificare l’ottemperanza alle prescrizioni e in caso di

riscontro negativo:

 

a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza

del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all’irrogazione delle

pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e

successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre

1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in

materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1

della l. 8 ottobre 1997 n. 352);

b) ove trattasi di parziale inottemperanza, ingiungono

all’interessato di ottemperare entro un nuovo termine all’uopo

assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno

all’immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in

sanatoria ed all’irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera

a).

 

6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere

comunicato alla Soprintendenza competente ai sensi

dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 490/1999, salvo il caso in

cui l’assenso della ridetta Soprintendenza sia già stato

acquisito.

 

7. Il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio in sanatoria è

subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei

commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità

pecuniaria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999.

  

 

   

  

ARTICOLO 6

(Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi)

 

1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai

sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l.

47/1985 e successive modificazioni e di cui all’articolo 39 della

legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter

istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore

della presente legge per carenza di documentazione

essenziale da produrre a carico degli interessati, devono

essere integrate dagli stessi entro il 30 settembre 2004, pena

l’inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione

delle istanze e l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori a

norma della vigente legislazione in materia.

 

2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio

non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a

vincoli imposti a tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico e

delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità

indicate nel presente articolo a condizione che le opere

abusive:

a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la

pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei

vigenti piani di bacino;

b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l’attuazione

delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi

di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti

nell’ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai

sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109

(legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive

modificazioni.

 

3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro

centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati,

ad integrazione della domanda già in atti, di un’attestazione,

sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto

delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da

ulteriore documentazione tecnica.

 

4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al

Comune entro il 30 settembre 2004 e corredata dalla prova

dell’avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di

cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e

la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della

Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai

sensi dell’articolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono

destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione

idraulica ed idrogeologica.

 

5. Il Comune, verificata l’attestazione di cui al comma 3, nel

rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni

accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela

della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune

sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e

successive modificazioni.

 

6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la

sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il

Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti

sanzionatori a norma della vigente legislazione.

 

7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente

legge, decorso il termine perentorio di un anno

(trecentosessantacinque giorni) dalla completa integrazione

dell'istanza medesima, in assenza di prescrizioni relative agli

accorgimenti, misure e/o cautele previste all'articolo 6, comma

5, la sanatoria si intende concessa. A richiesta dell'interessato,

nei trenta giorni successivi, il Comune deve rilasciare

un'attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso.

  

 

   

  

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i

finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 6, iscritti nello stato di

previsione dell’entrata del bilancio regionale:

<sum> Titolo III: Entrate extratributarie;

- Categoria 3.1 “Proventi e corrispettivi da beni e servizi” –

U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e

regolamenti”;

- Categoria 3.4 “Entrate di natura varia” – U.P.B. 3.4.1 “Entrate di

natura varia”;

corrispondentemente stanziati nello stato di previsione della

spesa del bilancio regionale:

<sum> AREA III- Territorio

- U.P.B. 3.101 “Spese connesse all’attività di pianificazione

territoriale”;

- U.P.B. 3.201 “Spese connesse all’attività di pianificazione

territoriale”

<sum> AREA IV - Ambiente

- U.P.B. 4.211 "Interventi di prevenzione ed eliminazione del

rischio idrogeologico"

<sum> AREA XVIII – Gestionale

- U.P.B. 18.110 “Spese compensative dell’entrata”.

  

 

   

  

ARTICOLO 8

(Disposizioni finali)

 

1. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per

gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di

provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di

cui al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato

dalla l. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta.

  

 

   

  

ARTICOLO 9

(Dichiarazione d’urgenza)

 

1. La presente legge regionale è dichiarate urgente ed entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

  

 

 

 

 

Formula Finale: 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.


Data a Genova, addì 29 marzo 2004


IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)  

  

ALLEGATO 1:

Allegato (Articolo 2)

  

ARTICOLO 1

 

N.

COMUNI COSTIERI

 

N.

COMUNI COLLINARI RETROCOSTIERI

 

N.

COMUNI MONTANI

 

1

Bordighera

IM

 

1

Airole

IM

 

1

Apricale

IM

 

2

Camporosso

IM

 

2

Badalucco

IM

 

2

Aquila D'Arroscia

IM

 

3

Cervo

IM

 

3

Baiardo

IM

 

3

Armo

IM

 

4

Cipressa

IM

 

4

Castellaro

IM

 

4

Aurigo

IM

 

5

Costarainera

IM

 

5

Ceriana

IM

 

5

Borghetto D'Arroscia

IM

 

6

Diano Marina

IM

 

6

Civezza

IM

 

6

Borgomaro

IM

 

7

Imperia

IM

 

7

Diano Arentino

IM

 

7

Caravonica

IM

 

8

Ospedaletti

IM

 

8

Diano Castello

IM

 

8

Carpasio

IM

 

9

Riva Ligure

IM

 

9

Diano S. Pietro

IM

 

9

Castelvittorio

IM

 

10

S. Bartolomeo al Mare

IM

 

10

Dolceacqua

IM

 

10

Cesio

IM

 

11

San Lorenzo al Mare

IM

 

11

Dolcedo

IM

 

11

Chiusanico

IM

 

12

Sanremo

IM

 

12

Montalto Ligure

IM

 

12

Chiusavecchia

IM

 

13

S. Stefano al Mare

IM

 

13

Olivetta San Michele

IM

 

13

Cosio D'Arroscia

IM

 

14

Taggia

IM

 

14

Perinaldo

IM

 

14

Isolabona

IM

 

15

Vallecrosia

IM

 

15

Pietrabuna

IM

 

15

Lucinasco

IM

 

16

Ventimiglia

IM

 

16

Pompeiana

IM

 

16

Mendatica

IM

 

17

Alassio

SV

 

17

Pontedassio

IM

 

17

Molini di Triora

IM

 

18

Albenga

SV

 

18

San Biagio della Cima

IM

 

18

Montegrosso Pian Latte

IM

 

19

Albissola Marina

SV

 

19

Seborga

IM

 

19

Pieve di Teco

IM

 

20

Albisola Superiore

SV

 

20

Soldano

IM

 

20

Pigna

IM

 

21

Andora

SV

 

21

Terzorio

IM

 

21

Pornassio

IM

 

22

Bergeggi

SV

 

22

Vallebona

IM

 

22

Prelà

IM

 

23

Borghetto S. Spirito

SV

 

23

Vasia

IM

 

23

Ranzo

IM

 

24

Borgio Verezzi

SV

 

24

Villa Faraldi

IM

 

24

Rezzo

IM

 

25

Celle Ligure

SV

 

25

Arnasco

SV

 

25

Rocchetta Nervina

IM

 

26

Ceriale

SV

 

26

Balestrino

SV

 

26

Triora

IM

 

27

Finale Ligure

SV

 

27

Boissano

SV

 

27

Vessalico

IM

 

28

Laigueglia

SV

 

28

Calice Ligure

SV

 

28

Altare

SV

 

29

Loano

SV

 

29

Cisano sul Neva

SV

 

29

Bardineto

SV

 

30

Noli

SV

 

30

Garlenda

SV

 

30

Bormida

SV

 

31

Pietra Ligure

SV

 

31

Giustenice

SV

 

31

Cairo Montenotte

SV

 

32

Savona

SV

 

32

Orco Feglino

SV

 

32

Calizzano

SV

 

33

Spotorno

SV

 

33

Ortovero

SV

 

33

Carcare

SV

 

34

Vado Ligure

SV

 

34

Quiliano

SV

 

34

Casanova Lerrone

SV

 

35

Varazze

SV

 

35

Stella

SV

 

35

Castelbianco

SV

 

36

Arenzano

GE

 

36

Stellanello

SV

 

36

Castelvecchio di Rocca Barbena

SV

 

37

Bogliasco

GE

 

37

Toirano

SV

 

37

Cengio

SV

 

38

Camogli

GE

 

38

Tovo S. Giacomo

SV

 

38

Cosseria

SV

 

39

Chiavari

GE

 

39

Vezzi Portio

SV

 

39

Dego

SV

 

40

Cogoleto

GE

 

40

Villanova D'Albenga

SV

 

40

Erli

SV

 

41

Genova

GE

 

41

Avegno

GE

 

41

Giusvalla

SV

 

42

Lavagna

GE

 

42

Bargagli

GE

 

42

Magliolo

SV

 

43

Moneglia

GE

 

43

Carasco

GE

 

43

Mallare

SV

 

44

Pieve Ligure

GE

 

44

Casarza Ligure

GE

 

44

Massimino

SV

 

45

Portofino

GE

 

45

Castiglione Chiavarese

GE

 

45

Millesimo

SV

 

46

Rapallo

GE

 

46

Ceranesi

GE

 

46

Mioglia

SV

 

47

Recco

GE

 

47

Cicagna

GE

 

47

Murialdo

SV

 

48

S. Margherita Ligure

GE

 

48

Cogorno

GE

 

48

Nasino

SV

 

49

Sestri Levante

GE

 

49

Coreglia Ligure

GE

 

49

Onzo

SV

 

50

Sori

GE

 

50

Davagna

GE

 

50

Osiglia

SV

 

51

Zoagli

GE

 

51

Leivi

GE

 

51

Pallare

SV

 

52

Ameglia

SP

 

52

Lumarzo

GE

 

52

Piana Crixia

SV

 

53

Bonassola

SP

 

53

Mele

GE

 

53

Plodio

SV

 

54

Deiva Marina

SP

 

54

S. Colombano Certenoli

Ge

 

54

Pontinvrea

SV

 

55

Framura

SP

 

55

Sant'Olcese

GE

 

55

Rialto

SV

 

56

La Spezia

SP

 

56

Serra Riccò

GE

 

56

Roccavignale

SV

 

57

Lerici

SP

 

57

Tribogna

GE

 

57

Sassello

SV

 

58

Levanto

SP

 

58

Uscio

GE

 

58

Testico

SV

 

59

Monterosso al Mare

SP

 

59

Arcola

SP

 

59

Urbe

SV

 

60

Portovenere

SP

 

60

Ortonovo

SP

 

60

Vendone

SV

 

61

Riomaggiore

SP

 

61

 

 

 

61

Zuccarello

SV

 

62

Sarzana

SP

 

62

 

 

 

62

Borzonasca

GE

 

63

Vernazza

SP

 

63

 

 

 

63

Busalla

GE

 

64

 

 

 

64

 

 

 

64

Campo Ligure

GE

 

65

 

 

 

65

 

 

 

65

Campomorone

GE

 

66

 

 

 

66

 

 

 

66

Casella

GE

 

67

 

 

 

67

 

 

 

67

Crocefieschi

GE

 

68

 

 

 

68

 

 

 

68

Fascia

GE

 

69

 

 

 

69

 

 

 

69

Favale di Malvaro

GE

 

70

 

 

 

70

 

 

 

70

Fontanigorda

GE

 

71

 

 

 

71

 

 

 

71

Gorreto

GE

 

72

 

 

 

72

 

 

 

72

Isola del Cantone

GE

 

73

 

 

 

73

 

 

 

73

Lorsica

GE

 

74

 

 

 

74

 

 

 

74

Masone

GE

 

75

 

 

 

75

 

 

 

75

Mezzanego

GE

 

76

 

 

 

76

 

 

 

76

Mignanego

GE

 

77

 

 

 

77

 

 

 

77

Moconesi

GE

 

78

 

 

 

78

 

 

 

78

Montebruno

GE

 

79

 

 

 

79

 

 

 

79

Montoggio

GE

 

80

 

 

 

80

 

 

 

80

Ne

GE

 

81

 

 

 

81

 

 

 

81

Neirone

GE

 

82

 

 

 

82

 

 

 

82

Orero

GE

 

83

 

 

 

83

 

 

 

83

Propata

GE

 

84

 

 

 

84

 

 

 

84

Rezzoaglio

GE

 

85

 

 

 

85

 

 

 

85

Ronco Scrivia

GE

 

86

 

 

 

86

 

 

 

86

Rondanina

GE

 

87

 

 

 

87

 

 

 

87

Rossiglione

GE

 

88

 

 

 

88

 

 

 

88

Rovegno

GE

 

89

 

 

 

89

 

 

 

89

Santo Stefano D'Aveto

GE

 

90

 

 

 

90

 

 

 

90

Savignone

GE

 

91

 

 

 

91

 

 

 

91

Tiglieto

GE

 

92

 

 

 

92

 

 

 

92

Torriglia

GE

 

93

 

 

 

93

 

 

 

93

Valbrevenna

GE

 

94

 

 

 

94

 

 

 

94

Vobbia

GE

 

95

 

 

 

95

 

 

 

95

Beverino

SP

 

96

 

 

 

96

 

 

 

96

Bolano

SP

 

97

 

 

 

97

 

 

 

97

Borghetto Vara

SP

 

98

 

 

 

98

 

 

 

98

Brugnato

SP

 

99

 

 

 

99

 

 

 

99

Calice al Cornoviglio

SP

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

Carro

SP

 

101

 

 

 

101

 

 

 

101

Carrodano

SP

 

102

 

 

 

102

 

 

 

102

Castelnuovo Magra

SP

 

103

 

 

 

103

 

 

 

103

Follo

SP

 

104

 

 

 

104

 

 

 

104

Maissana

SP

 

105

 

 

 

105

 

 

 

105

Pignone

SP

 

106

 

 

 

106

 

 

 

106

Riccò del Golfo

SP

 

107

 

 

 

107

 

 

 

107

Rocchetta Vara

SP

 

108

 

 

 

108

 

 

 

108

S. Stefano Magra

SP

 

109

 

 

 

109

 

 

 

109

Sesta Godano

SP

 

110

 

 

 

110

 

 

 

110

Varese Ligure

SP

 

111

 

 

 

111

 

 

 

111

Vezzano Ligure

SP

 

112

 

 

 

112

 

 

 

112

Zignago

SP

 

 

 

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