Legge liguria
Legge liguria
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 29-03-2004 DISPOSIZIONI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N. 269 (DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), COME CONVERTITO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003 N. 326 E MODIFICATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 350 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA 2004), CONCERNENTI IL RILASCIO DELLA SANATORIA DEGLI ILLECITI URBANISTICO - EDILIZI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA |
Il Consiglio regionale ha approvato
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ARTICOLO 1 (Incremento delloblazione) 1. La misura delloblazione stabilita nella tabella C allegata al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento per leffettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione. 2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dellistanza di sanatoria edilizia in ununica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dellentrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004.
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ARTICOLO 2 (Incremento degli oneri di costruzione) 1. Gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate: a) 100 per cento nei Comuni costieri; b) 50 per cento nei Comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nellelenco allegato alla presente legge; c) 20 per cento nei Comuni montani, individuati nellelenco allegato alla presente legge. 2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, è ridotto: a) del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003; b) del 75 per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali. 3. La quota del 20 per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, è riservata alla Regione per le attività individuate all'articolo 1, comma 1. 4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dallinteressato in via anticipata al momento della presentazione dellistanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella D allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003. 5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dellarticolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, linteressato è tenuto a versare al Comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004. 6. Il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del Comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dellarticolo 1, comma 2. 7. Il Comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del Comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.
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ARTICOLO 3 (Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive) 1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per le fattispecie indicate all'articolo 32, comma 27 del d.l. medesimo: a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi della volumetria della costruzione originaria; b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi; c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi; d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di reperimento di parcheggi pertinenziali. 2. Le disposizioni di cui allarticolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti delloblazione penale e delle sanzioni amministrative. 3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia). 4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti in ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorità Portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatoria sono assentibili previo rilascio: a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità in caso di interventi comportanti modifiche alle concessioni demaniali in atto; b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'articolo 5 della presente legge.
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ARTICOLO 4 (Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere abusive) 1. Ai sensi dellarticolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui allarticolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione duso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni duso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative allaltezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo; c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente. 2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella C allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui allarticolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalità di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui allarticolo 32, commi 36 e 37, del medesimo d.l. 269/2003.
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ARTICOLO 5 (Modalità di rilascio del parere di cui allarticolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)
1. Il rilascio del parere di cui allarticolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.
2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nellarticolo 32, comma 35, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, da elaborati grafici, asseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dellopera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
3. I Comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sullistanza di sanatoria: a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della Commissione Edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria; b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria; c) dell'esito del parere espresso dalla Commissione Edilizia integrata il Comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la Commissione Edilizia integrata ha espresso il parere.
4. Lefficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere subordinata allosservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dellopera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui linteressato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i Comuni devono verificare lottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo:
a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso allirrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997 n. 352); b) ove trattasi di parziale inottemperanza, ingiungono allinteressato di ottemperare entro un nuovo termine alluopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno allimmediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed allirrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a).
6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla Soprintendenza competente ai sensi dellarticolo 151, comma 4, del d.lgs. 490/1999, salvo il caso in cui lassenso della ridetta Soprintendenza sia già stato acquisito.
7. Il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio in sanatoria è subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999.
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ARTICOLO 6 (Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi)
1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui allarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 30 settembre 2004, pena linammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e lapplicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia.
2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dellassetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive: a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino; b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa lattuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nellultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dellarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di unattestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.
4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 30 settembre 2004 e corredata dalla prova dellavvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dellarticolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.
5. Il Comune, verificata lattestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni.
6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione.
7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, decorso il termine perentorio di un anno (trecentosessantacinque giorni) dalla completa integrazione dell'istanza medesima, in assenza di prescrizioni relative agli accorgimenti, misure e/o cautele previste all'articolo 6, comma 5, la sanatoria si intende concessa. A richiesta dell'interessato, nei trenta giorni successivi, il Comune deve rilasciare un'attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso.
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ARTICOLO 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 6, iscritti nello stato di previsione dellentrata del bilancio regionale: <sum> Titolo III: Entrate extratributarie; - Categoria 3.1 Proventi e corrispettivi da beni e servizi U.P.B. 3.1.2 Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti; - Categoria 3.4 Entrate di natura varia U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia; corrispondentemente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: <sum> AREA III- Territorio - U.P.B. 3.101 Spese connesse allattività di pianificazione territoriale; - U.P.B. 3.201 Spese connesse allattività di pianificazione territoriale <sum> AREA IV - Ambiente - U.P.B. 4.211 "Interventi di prevenzione ed eliminazione del rischio idrogeologico" <sum> AREA XVIII Gestionale - U.P.B. 18.110 Spese compensative dellentrata.
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ARTICOLO 8 (Disposizioni finali)
1. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di cui al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta.
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ARTICOLO 9 (Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarate urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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Formula Finale: E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare |
ALLEGATO 1:
Allegato (Articolo 2)
ARTICOLO 1
N.
COMUNI COSTIERI
N.
COMUNI COLLINARI RETROCOSTIERI
N.
COMUNI MONTANI
1
Bordighera
IM
1
Airole
IM
1
Apricale
IM
2
Camporosso
IM
2
Badalucco
IM
2
Aquila D'Arroscia
IM
3
Cervo
IM
3
Baiardo
IM
3
Armo
IM
4
Cipressa
IM
4
Castellaro
IM
4
Aurigo
IM
5
Costarainera
IM
5
Ceriana
IM
5
Borghetto D'Arroscia
IM
6
Diano Marina
IM
6
Civezza
IM
6
Borgomaro
IM
7
Imperia
IM
7
Diano Arentino
IM
7
Caravonica
IM
8
Ospedaletti
IM
8
Diano Castello
IM
8
Carpasio
IM
9
Riva Ligure
IM
9
Diano S. Pietro
IM
9
Castelvittorio
IM
10
S. Bartolomeo al Mare
IM
10
Dolceacqua
IM
10
Cesio
IM
11
San Lorenzo al Mare
IM
11
Dolcedo
IM
11
Chiusanico
IM
12
Sanremo
IM
12
Montalto Ligure
IM
12
Chiusavecchia
IM
13
S. Stefano al Mare
IM
13
Olivetta San Michele
IM
13
Cosio D'Arroscia
IM
14
Taggia
IM
14
Perinaldo
IM
14
Isolabona
IM
15
Vallecrosia
IM
15
Pietrabuna
IM
15
Lucinasco
IM
16
Ventimiglia
IM
16
Pompeiana
IM
16
Mendatica
IM
17
Alassio
SV
17
Pontedassio
IM
17
Molini di Triora
IM
18
Albenga
SV
18
San Biagio della Cima
IM
18
Montegrosso Pian Latte
IM
19
Albissola Marina
SV
19
Seborga
IM
19
Pieve di Teco
IM
20
Albisola Superiore
SV
20
Soldano
IM
20
Pigna
IM
21
Andora
SV
21
Terzorio
IM
21
Pornassio
IM
22
Bergeggi
SV
22
Vallebona
IM
22
Prelà
IM
23
Borghetto S. Spirito
SV
23
Vasia
IM
23
Ranzo
IM
24
Borgio Verezzi
SV
24
Villa Faraldi
IM
24
Rezzo
IM
25
Celle Ligure
SV
25
Arnasco
SV
25
Rocchetta Nervina
IM
26
Ceriale
SV
26
Balestrino
SV
26
Triora
IM
27
Finale Ligure
SV
27
Boissano
SV
27
Vessalico
IM
28
Laigueglia
SV
28
Calice Ligure
SV
28
Altare
SV
29
Loano
SV
29
Cisano sul Neva
SV
29
Bardineto
SV
30
Noli
SV
30
Garlenda
SV
30
Bormida
SV
31
Pietra Ligure
SV
31
Giustenice
SV
31
Cairo Montenotte
SV
32
Savona
SV
32
Orco Feglino
SV
32
Calizzano
SV
33
Spotorno
SV
33
Ortovero
SV
33
Carcare
SV
34
Vado Ligure
SV
34
Quiliano
SV
34
Casanova Lerrone
SV
35
Varazze
SV
35
Stella
SV
35
Castelbianco
SV
36
Arenzano
GE
36
Stellanello
SV
36
Castelvecchio di Rocca Barbena
SV
37
Bogliasco
GE
37
Toirano
SV
37
Cengio
SV
38
Camogli
GE
38
Tovo S. Giacomo
SV
38
Cosseria
SV
39
Chiavari
GE
39
Vezzi Portio
SV
39
Dego
SV
40
Cogoleto
GE
40
Villanova D'Albenga
SV
40
Erli
SV
41
Genova
GE
41
Avegno
GE
41
Giusvalla
SV
42
Lavagna
GE
42
Bargagli
GE
42
Magliolo
SV
43
Moneglia
GE
43
Carasco
GE
43
Mallare
SV
44
Pieve Ligure
GE
44
Casarza Ligure
GE
44
Massimino
SV
45
Portofino
GE
45
Castiglione Chiavarese
GE
45
Millesimo
SV
46
Rapallo
GE
46
Ceranesi
GE
46
Mioglia
SV
47
Recco
GE
47
Cicagna
GE
47
Murialdo
SV
48
S. Margherita Ligure
GE
48
Cogorno
GE
48
Nasino
SV
49
Sestri Levante
GE
49
Coreglia Ligure
GE
49
Onzo
SV
50
Sori
GE
50
Davagna
GE
50
Osiglia
SV
51
Zoagli
GE
51
Leivi
GE
51
Pallare
SV
52
Ameglia
SP
52
Lumarzo
GE
52
Piana Crixia
SV
53
Bonassola
SP
53
Mele
GE
53
Plodio
SV
54
Deiva Marina
SP
54
S. Colombano Certenoli
Ge
54
Pontinvrea
SV
55
Framura
SP
55
Sant'Olcese
GE
55
Rialto
SV
56
La Spezia
SP
56
Serra Riccò
GE
56
Roccavignale
SV
57
Lerici
SP
57
Tribogna
GE
57
Sassello
SV
58
Levanto
SP
58
Uscio
GE
58
Testico
SV
59
Monterosso al Mare
SP
59
Arcola
SP
59
Urbe
SV
60
Portovenere
SP
60
Ortonovo
SP
60
Vendone
SV
61
Riomaggiore
SP
61
61
Zuccarello
SV
62
Sarzana
SP
62
62
Borzonasca
GE
63
Vernazza
SP
63
63
Busalla
GE
64
64
64
Campo Ligure
GE
65
65
65
Campomorone
GE
66
66
66
Casella
GE
67
67
67
Crocefieschi
GE
68
68
68
Fascia
GE
69
69
69
Favale di Malvaro
GE
70
70
70
Fontanigorda
GE
71
71
71
Gorreto
GE
72
72
72
Isola del Cantone
GE
73
73
73
Lorsica
GE
74
74
74
Masone
GE
75
75
75
Mezzanego
GE
76
76
76
Mignanego
GE
77
77
77
Moconesi
GE
78
78
78
Montebruno
GE
79
79
79
Montoggio
GE
80
80
80
Ne
GE
81
81
81
Neirone
GE
82
82
82
Orero
GE
83
83
83
Propata
GE
84
84
84
Rezzoaglio
GE
85
85
85
Ronco Scrivia
GE
86
86
86
Rondanina
GE
87
87
87
Rossiglione
GE
88
88
88
Rovegno
GE
89
89
89
Santo Stefano D'Aveto
GE
90
90
90
Savignone
GE
91
91
91
Tiglieto
GE
92
92
92
Torriglia
GE
93
93
93
Valbrevenna
GE
94
94
94
Vobbia
GE
95
95
95
Beverino
SP
96
96
96
Bolano
SP
97
97
97
Borghetto Vara
SP
98
98
98
Brugnato
SP
99
99
99
Calice al Cornoviglio
SP
100
100
100
Carro
SP
101
101
101
Carrodano
SP
102
102
102
Castelnuovo Magra
SP
103
103
103
Follo
SP
104
104
104
Maissana
SP
105
105
105
Pignone
SP
106
106
106
Riccò del Golfo
SP
107
107
107
Rocchetta Vara
SP
108
108
108
S. Stefano Magra
SP
109
109
109
Sesta Godano
SP
110
110
110
Varese Ligure
SP
111
111
111
Vezzano Ligure
SP
112
112
112
Zignago
SP