Leggi tutta la Lettera dalle Regioni n. 11

Leggi tutta la Lettera dalle Regioni n. 11

DateFormat

29 ottobre 2004

Condono Edilizio: tempo per le regioni fino al 10 novembre

 

Si sta approssimando la scadenza entro cui le Regioni devono stabilire regole proprie in materia di condono edilizio, altrimenti verrà applicata la normativa nazionale prevista nel decreto n.168/2004.

Ma procediamo con ordine.

Il nuovo condono edilizio è stato varato dal Governo nel 2003 (d.l. 30 settembre 2003, n. 269) nel dichiarato intento di reperire 1,500 miliardi di euro, ma è subito entrato in rotta di collisione con molte Regioni che, forti della competenza ripartita con lo Stato in materia di “governo del territorio”, hanno deciso di limitare l’applicazione della sanatoria ponendo vincoli o divieti di carattere normativo-regolamentare e presentando una serie di ricorsi davanti alla Corte Costituzionale (vedi al riguardo la comun. n. 09 del 12/02/2004. )

Ne è conseguita una situazione giuridica particolarmente incerta con una minore adesione al condono rispetto a quanto previsto, circostanza che ha costretto il Governo a prorogare una prima volta i termini per l’adesione con il d.l. 31 marzo 2004, n. 82, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della normativa statale e/o delle norme regionali (vedi la comun. n. 15 del 08/04/2004 ).

La Consulta si è pronunciata con la sentenza n. 196/2004, che ha sancito la potestà dello Stato sui contenuti di carattere generale, mentre le Regioni possono definire alcuni aspetti applicativi e porre limiti più stringenti di condonabilità rispetto a quelli statali. Sono, conseguentemente, risultate illegittime alcune norme del d.l. 269/2003 che impedivano l’esercizio dell’autonomia regionale ed alcune normative regionali che, di fatto, impedivano l’applicazione del condono sul proprio territorio.

La Corte ha inoltre chiamato lo Stato a fissare, in tempi rapidi, un termine congruo per consentire alle Regioni di esercitare le proprie scelte e riaprire i termini per consentire l’adesione al condono alla luce della nuova pronuncia (vedi la parte relativa al condono edilizio della comun. n. 21 del 13/07/2004 ).  

Il Governo ha dato esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale con il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, stabilendo che:

·   le regioni dovranno emanare le loro leggi entro il 10 novembre

·   in caso di inadempienza, si applicherà l'art. 32 D.L. n. 269/2003

·   le domande di condono, anche quelle relative ad aree demaniali, dovranno essere presentate dopo l'11 novembre e fino al 10 dicembre 2004

·   restano salvi gli effetti amministrativi (a meno che le leggi regionali non dispongano diversamente) e gli effetti penali delle domande già presentate fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione sulla G. U. della sentenza Corte Costituzionale n. 196/2004);

·   restano validi gli effetti penali e civilistici delle domande presentate dal 12 Luglio 2004 (data di entrata in vigore del decreto n. 168/2004) sino alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione di detto decreto.

Questo susseguirsi di provvedimenti ha comportato una serie di scadenze in cui non è sempre agevole districarsi.

A complicare ulteriormente la situazione, è intervenuto il disegno di legge in materia ambientale approvato al Senato il 14 ottobre u.s. – e trasmesso alla Camera per l’approvazione – il quale all’art. 1, c. 37, prevede che “ per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti … comporta l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 , e di ogni altro reato in materia paesaggistica”.

In altri termini, viene   ammessa la sanatoria di abusi compiuti in zone vincolate da piani paesistici o da specifici provvedimenti ministeriali, qualora vi sia un parere favorevole di compatibilità ambientale rilasciato dalla stessa autorità che ha posto il vincolo.

Costruire senza titolo in zona vincolata comporta due violazioni: la prima di natura urbanistica, la seconda nei confronti dei vincoli ambientali, dato che un danno all’ambiente potrebbe non essere sanabile dalla mera compatibilità edilizia.

Va però osservato che la tutela dei beni culturali e ambientali è attribuita in via esclusiva allo Stato dal nuovo titolo V della Costituzione (articolo 117, c. 2, lett. s), ma le Regioni possono comunque occuparsi della loro valorizzazione, in quanto materia concorrente (articolo 117, c. 3), impostazione peraltro già prevista nel citato Codice dei beni culturali e del paesaggio   che, all’articolo 4, riserva la tutela in materia ambientale al Ministero per i beni e le attività culturali (ossia, sul territorio, alle Soprintendenze) mentre le Regioni possono cooperare con il Ministero nelle funzioni di tutela (art. 5).  

E dato che quasi tutte le leggi regionali recentemente approvate – in particolare quelle dell’Emilia e della Toscana - tendono a definire limiti di condonabilità più restrittivi rispetto a quelli statali e ad escludere la sanatoria in caso di abusi in zone vincolate, questo incrociarsi di competenze non sempre ben definite, costituisce la premessa perché il contrasto tra Stato e Regioni in materia ambientale continui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca