norma modello MARZO 2003

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16 dicembre 2004
I Comuni, anche su iniziativa, e comunque d'intesa con le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, o con associazioni o consorzi di operatori da queste promossi, individuano ar

 

 

PROGETTO "MARKETING URBANO"

 

 Proposta di legge regionale per la progettazione ed il finanziamento di centri commerciali naturali  e di centri commerciali integrati

 

 

Casella di testo: ARTICOLO 1

 

 

 

1.      I Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, individuano aree del proprio territorio ricadenti in zone corrispondenti a quelle di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nelle quali promuovere la realizzazione di centri commerciali naturali.

 

2.      Per centro commerciale naturale, in seguito denominato "centro", si intende uno spazio fisico ed economico in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti e di servizi da parte di una pluralita' di operatori, anche pubblici, caratterizzato da unitarieta' di immagine, omogeneita'  dell'arredo urbano, diffusa accessibilita' e valorizzazione degli spazi pedonali.

 

3.      Il progetto di "centro" e' elaborato  da un soggetto promotore, al quale possono partecipare:

·         le singole imprese ubicate all'interno dell'area prescelta;

·         le organizzazioni di categoria di cui al primo comma;

·         i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Regione;

 

4.      Il progetto deve assicurare una adeguata accessibilita' veicolare e pedonale al "centro", anche per le persone disabili, prevedere la realizzazione, l'ampliamento o il rinnovo di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica, e può inoltre prevedere:

 

a)     l'attivazione o la modifica di servizi urbani;

b)     il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti, assicurando una equilibrata presenza nel "centro" delle diverse tipologie delle strutture distributive, in sintonia con le caratteristiche socio-economiche, ambientali ed urbanistiche dell'area;

 

 

 

c)     interventi di incentivazione o di disincentivazione per l'avvio, la trasformazione o la chiusura di determinate attivita' all'interno del "centro". Tali interventi possono, tra l'altro, riguardare, in accordo con il Comune, la fiscalita' locale, la destinazione d'uso degli immobili, gli standard urbanistici e gli oneri concessori;

d)     attivita' di servizio a favore dei consumatori e degli utenti, di promozione e valorizzazione dell'area, di fidelizzazione della clientela;

e)     l'individuazione di un soggetto, identificabile anche con lo stesso soggetto promotore, e nel quale sia prevista una qualificata partecipazione delle organizzazioni di categoria di cui al primo comma, al quale sia demandata ogni opera ed iniziativa per la realizzazione del "centro" e per la gestione coordinata degli interventi sul territorio e delle attivita' promozionali.

 


 

 

Casella di testo: ARTICOLO 2

 

 

1.      Qualora il progetto di cui al comma 4 dell'articolo 1 contenga previsioni in contrasto con il Piano Regolatore Generale, con il piano del traffico o con quello della viabilita' o con altri strumenti programmatori in essere, l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale  comporta automatica variazione dei predetti strumenti programmatori, previo parere positivo dell'ente o dell'autorita'  che li hanno adottati.

 

2.      Qualora le aree di cui al primo comma dell'articolo 1, o loro porzioni, o singoli immobili in esse ubicati, rivestano carattere di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, l'approvazione del progetto di cui al quarto comma dello stesso articolo 1 e' subordinato al nulla-osta della competente autorita'.

 

3.      Nelle aree di cui al primo comma dell'articolo 1, in seguito all'approvazione del progetto di "centro", il Comune puo' prevedere, entro un limite temporale predefinito, l'esclusione di nuove attivita' di vendita di determinate merceologie o di nuove attivita' di servizi, perche' gia' sufficientemente presenti nel "centro" stesso o perche' incompatibili con le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

 

4.      Il Comune puo' altresi' limitare o vietare, per un periodo di tempo predefinito, il trasferimento di sede di attivita' ubicate nel "centro" in locali posti al di fiuori dello stesso o una modifica rilevante della gamma merceologica.

 


 

Casella di testo: ARTICOLO 3

 

 

 

1.      La Regione provvede al cofinanziamento dei progetti e della loro realizzazione, utilizzando a tal fine il 40% dei fondi annualmente disponibili a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' i fondi di cui ………………………………………………………………………………………….. .

 

2.      Con successiva delibera della Giunta Regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti la misura e le modalita' dell'intervento regionale, i termini e  le procedure per la presentazione delle domande di contributo ed i criteri di valutazione delle stesse, assicurando una priorita' a favore delle iniziative promosse dalle organizzazioni di cui al primo comma dell'articolo 1, e saranno precisate le iniziative agevolabili, tenendo conto di quanto disposto dai comma successivi del presente articolo.

 

3.      L'intervento agevolativo della Regione e' rivolto al soggetto promotore del "centro" ed alle singole imprese ubicate nello stesso.

 

4.      Il contributo a favore del soggetto promotore inerisce lo studio di fattibilita' e la progettazione del "centro", nonche' opere destinate a migliorare la qualificazione estetica e funzionale dell'area, quali il recupero o la ristrutturazione di immobili pubblici, il miglioramento dell'arredo urbano e degli spazi pubblici, la realizzazione di nuovi parcheggi o l'ampliamento di quelli esistenti, il miglioramento dell'accessibilita' veicolare e pedonale, con particolare riferimento alle esigenze delle persone disabili, l'avvio di attivita' di servizio e di promozione.

 

5.      Il contributo a favore delle singole imprese e' finalizzato all'acquisizione, all'ampliamento ed alla ristrutturazione dei locali, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rinnovo degli arredi e delle attrezzature, in sintonia con l'unitarieta' di immagine propria del "centro".

 

6.      La delibera di cui al secondo comma puo' riservare, per i primi due anni di vigenza della presente legge, una parte dei fondi di cui al primo comma alle spese per la progettazione e per lo studio di fattibilita' dei "centri". La stessa delibera fissera' la percentuale di copertura di tali spese, comunque non inferiore al 50%, e la percentuale di anticipazione, comunque non inferiore al 20%.

 


 

 

Casella di testo: ARTICOLO 4

 

1.      Fermo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 1, il progetto di centro commerciale naturale puo' anche prevedere la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del     D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 1 del D.P.R. 380/01 sulle singole unita' immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze.

 

2.      Per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma, i Comuni possono concedere contributi a fondo perduto, secondo modalita' e procedure determinate con la delibera di cui al quinto comma.

 

3.      Fermo il rispetto di ogni altra disposizione in materia edilizia ed urbanistica, i contributi di cui al comma 2 sono destinati esclusivamente agli interventi di cui al primo comma realizzati in conformita' al progetto del "centro".

 

4.      I proprietari degli immobili beneficiari dei contributi e dei mutui di cui al comma 2 non possono cedere a titolo oneroso gli immobili stessi per un  periodo di 10 anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di cui al primo comma.

 

5.      Con delibera del Consiglio comunale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento di attuazione del presente articolo, che puo' anche estendere il vincolo di cui al comma precedente ad altre fattispecie, con particolare riferimento agli immobili condotti in locazione, favorendo, al riguardo, accordi tra locatori e conduttori.

 


Casella di testo: ARTICOLO 5

 

 

 

1.      La realizzazione di infrastrutture e di altri lavori pubblici previsti dal progetto di "centro" o comunque ad esso connessi viene preferibilmente attuata, in quanto compatibile, a mezzo di contratti di concessione che prevedano sia la costruzione che la gestione dell'opera, con le modalita' di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2.      Nelle procedure di assegnazione dei lavori di cui al comma precedente sono stabiliti criteri di priorita' a favore del soggetto promotore e/o gestore del "centro".

 

3.      Il Comune e le altre amministrazioni pubbliche possono delegare ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Regione proprie funzioni amministrative  da espletare nei confronti dei soggetti presenti nel "centro" .

 

4.      Il Comune puo' affidare al gestore del "centro" l'espletamento di servizi pubblici nell'area ove lo stesso e' localizzato (pulizia e manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, gestione dei rifiuti, ecc….)

 


 

Casella di testo: ARTICOLO 6

 

 

 

1.      Con delibera della Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato, sono istituiti corsi di formazione per la promozione e la gestione di centri commerciali naturali o integrati e per la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei centri storici, riservati a quanti siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria.

 

2.      Previo riconoscimento della Regione, i corsi di cui al comma precedente possono essere organizzati anche dalle Camere di Commercio, dai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale o da societa' di servizi da queste costituite.

 

3.      La delibera di cui al primo comma stabilisce la durata, le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento e di conclusione dei corsi, nonche' i criteri e le procedure per il riconoscimento di quelli organizzati dagli enti di  cui al secondo comma.

 


 

Casella di testo: ARTICOLO 7

 

 

 

1.      Al fine del contenimento di consumo del suolo e per il recupero e la riqualificazione di aree territoriali dismesse, ciascun singolo Comune o piu' Comuni facenti parte del medesimo bacino di utenza promuovono, in accordo con  le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, la realizzazione nelle predette aree di centri commerciali integrati, ove alla funzione commerciale si integrano la funzione direzionale, quella di servizi, ricreativa e di spettacolo, in un disegno organico che assicuri  unitarieta' di immagine, omogeneita' dell'arredo urbano, ottimizzazione dell'uso di spazi collettivi, diffusa accessibilita' e valorizzazione  degli spazi pedonali.

 

2.      Per la progettazione e la realizzazione del centri commerciali integrati di cui al primo comma, i Comuni possono avvalersi di una Societa' di Trasformazione Urbana (S.T.U.), come previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2167 - T.U.E.L. – e successive modifiche ed integrazioni, alla quale possono partecipare anche i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Regione e le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi.

 

3.      La progettazione di cui al comma precedente dovra' riguardare anche il sistema viario, le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per la piena funzionalita' del centro commerciale integrato.

 

4.      L'offerta commerciale nei centri di cui al presente articolo deve assicurare una equilibrata presenza delle diverse forme distributive, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo delle strutture di grande distribuzione indicati dalla Regione.

 

5.      Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, lett. c), d), ed e), 2, 3 e 4.

 

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