Seminario Confcommercio sul Jobs Act

Seminario Confcommercio sul Jobs Act

A Roma, presso la sede nazionale, si è svolto un seminario dedicato ai decreti legislativi approvati dal governo. Ha partecipato il segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Pennesi. A introdurre i "lavori" è stata Jole Vernola, direttore centrale Politiche del Lavoro e Welfare. "La regolazione del lavoro per chi fa impresa è fondamentale".

DateFormat

26 febbraio 2015

 

A Roma, presso la sede nazionale di Confcommercio si è svolto un seminario dedicato al tema del Jobs Act al qulae ha partecipato il segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Pennesi. A introdurre i "lavori" è stata Jole Vernola, direttore centrale Politiche del Lavoro e Welfare.  "Questo tema – ha detto Vernola - è fondamentale per Confcommercio, perché la regolazione del lavoro per chi fa impresa è determinante". "Abbiamo lavorato moltissimo dialogando con tutti i soggetti coinvolti con la finalità di trasmettere tutto ciò che raccogliamo dalle imprese nella nostra esperienza quotidiana". Vernola ha ricordato il documento che Confcommercio ha elaborato alla fine del 2014 dedicato al lavoro e nel quale vengono declinate le modalità di funzionamento tipiche dei settori che Confcommercio rappresenta. L'analisi completa dei decreti approvati dal governo, sia i due in via definitiva (contratto a tutele crescenti e ammortizzatori sociali)  che quelli in via preliminare (tipologie contrattuali e conciliazione tempi vita-lavoro)  è stata affidata a Guido Lazzarelli, responsabile settore lavoro e relazioni sindacali della Confederazione.  "Il Jobs Act – ha osservato Lazzarelli - non è un unico provvedimento ma è un campo d'azione sul quale il governo si è mosso a partire dal decreto Poletti del maggio scorso sulla acasualità del lavoro a tempo determinato (stabilisce l'acausalità del contratto a termine per l'intera durata di tre anni, non è più necessario fornire una ragione per l'assunzione a termine, e la più larga disponibilità di proroghe consecutive: cinque al posto di una) e poi con la legge di Stabilità (articolo 1, comma 118) che ha introdotto nuove assunzioni agevolate, ovvero gli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015". Lazzarelli ha quindi illustrato ampiamente tutte le novità contenute nei decreti legislativi. "Il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata 'l'insussistenza del fatto materiale contestato'. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti 'licenziamenti ingiustificati', viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa". Poi si è parlato del decreto sugli ammortizzatori sociali e quindi delle figure del NASPI, nuova assicurazione sociale per l'impiego. dell'Asdi assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità e del Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori) per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata Inps) che perdono il lavoro. Il seminario si è concluso con l'intervento di Paolo Pennesi,  segretario generale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Il contratto a tutele crescenti (revisione flessibilità in uscita) è una "spallata" all'articolo 18 in continuità con la legge Fornero. "Sul licenziamento discriminatorio e quindi nullo – ha detto Pennesi -  la situazione è quella di prima cioè la reintegra del lavoratore. Ma ciò che è importante è che abbiamo introdotto un principio generale che nella legge Fornero non c'era: il licenziamento ha come principio generale un indennizzo economico, in questo senso il governo, in distonia con i pareri delle Commissioni parlamentari ha agito anche sui licenziamenti collettivi".  "La logica del legislatore – ha aggiunto Pennesi - è stata quella di rendere prevedibili e automatiche le quantificazioni, sottraendo potere decisionali ai giudici". Pennesi ha poi parlato anche di alcune criticità dei provvedimenti come ad esempio la difficile quantificazione del fatto materiale oggettivo: "il problema dell'assenza del lavoratore  per esempio non è facile da "oggettivare" così come il danneggiamento del patrimonio aziendale è un fatto materiale ma se per colpa o dolo diventa difficile". Poi si è soffermato anche sulla prevedibile consistente riduzione del contenzioso, "la categoria degli avvocati non sarà contenta". Il nuovo decreto stabilisce un mese per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 mesi. Al di là della cifra, la conciliazione rapida sarà utilizzata quanto più sarà conveniente rispetto alle alternative. A questo fine non solo l'importo della conciliazione è esente da tasse, ma anche il possibile indennizzo in caso di giudizio è stato limitato ad una cifra doppia di quella ottenibile in sede di conciliazione. Il lavoratore può rifiutare l'offerta di conciliazione e cercare in tribunale un indennizzo maggiore, ma oltre al rischio di perdere la causa non può comunque in nessun caso ottenere più del doppio della cifra stabilita dalla conciliazione. Le spese per un avvocato e le tasse da pagare sull'eventuale indennizzo ottenuto in sede di giudizio (che a differenza dell'importo della conciliazione è soggetto a tassazione) dovrebbero dissuadere la maggior parte delle cause di lavoro. 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca