Tabelle alcol: la Fipe chiede chiarimenti a Maroni

Tabelle alcol: la Fipe chiede chiarimenti a Maroni

A pochi giorni dall'obbligo di esposizione delle tabelle sui tassi alcolemici, è ancora forte le confusione su quali locali debbono adeguarsi alla normativa. Al Ministero dell'Interno si chiede di definire meglio il concetto di intrattenimento.

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25 settembre 2008
Tabelle alcol: la Fipe chiede chiarimenti a Maroni

Tabelle alcol: la Fipe chiede chiarimenti a Maroni 

 

A pochi giorni dall’obbligo di esposizione delle tabelle contenenti le indicazioni sui tassi alcolemici, è ancora forte le confusione su quali locali debbono adeguarsi alla normativa. Il decreto ministeriale con cui sono state emanate le tabelle fa infatti riferimento all’articolo 6 della legge 160/2007, dove si parla esplicitamente di locali “ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche”.

Nei fatti, però si continuano, a citare tipologie di pubblico esercizio che non rientrerebbero nell’obbligo. E’ per questo che la Fipe ha ritenuto opportuno chiedere un’ulteriore precisazione direttamente al ministero dell’Interno, Roberto Maroni, affinché possa essere definito meglio il termine di intrattenimento. In assenza di prese di posizione ufficiali da parte dei Ministeri competenti, secondo Fipe per intrattenimento sono da considerare quelle attività effettuate nei pubblici esercizi per le quali deve essere rilasciata la licenza prevista dal coordinato disposto dell’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decereto 18 giugno 1931 n. 773 con l’articolo 124 del regolamento di attuazione del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 che impone il rilascio di tale licenza per qualsiasi specie di spettacolo organizzato nei pubblici esercizi. Pertanto sono soggetti a dotarsi delle tabelle tutti i locali dove si effettuano le attività per le quali deve essere richiesta la licenza del citato articolo 69.

Non è soggetta al rilascio di tale licenza la detenzione di apparecchi televisivi, radiofonici, di filodiffusione, di intrattenimento quali i videogiochi, i biliardi, nonché i riproduttori di cd non serviti da un dj. Riguardo ai televisori, si precisa che occorre la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del Tulps solo nel caso in cui le sedie del locale siano disposte a platea e/o si paghi un biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo.

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