Ape sociale, come cambia nel 2024

Ape sociale, come cambia nel 2024

Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime novità introdotte dall'ultima Legge di bilancio in merito all'Anticipo pensionistico, con i chiarimenti e le istruzioni dell'Inps.

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27 febbraio 2024

Il 20 febbraio scorso, con la Circolare n. 35/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 riguardanti l’Ape sociale, un'indennità di anticipo pensionistico a carico dello Stato ed erogata dall'Istituto ai soggetti in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni e 5 mesi e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L’Istituto ha illustrato la proroga dell’Anticipo pensionistico per il 2024, l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso e l’incumulabilità con i redditi di lavoro e ha chiarito che restano invariati i requisiti contributivi e le altre condizioni per l’accesso al beneficio.

Vediamole le ultimissime novità nel dettaglio.

Innalzamento del requisito anagrafico

Le disposizioni in materia di Ape sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi (nuovo requisito entrato in vigore da quest'anno).

Restano quindi fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose che, tuttavia, hanno visto l’eliminazione del requisito dei 32 anni per gli operai edili ed i ceramisti e delle 23 professioni di cui all’all.n.3 di cui alla l. n. 234/2021. L’elenco dei lavoratori gravosi rimane quindi quello dell'allegato C l. 232/2016 come modificato dalla l. 205/2017 (per l'elenco completo vedi sotto).

Rimane invariata anche la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni per le lavoratrici madri. Le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio possono essere presentate dal 1° gennaio 2024.

Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti, ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso del 2024.

Si precisa infine che i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso al beneficio anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (fissato al 31 dicembre 2024).

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità nel caso in cui:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5mila euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, età anagrafica valida fino al 31 dicembre 2026). Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei 5mila euro di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, oltre all’avvenuto superamento del limite reddituale di 5mila euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini di verifica e decorrenza

I soggetti interessati all’Ape sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024. Le domande presentate oltre i termini di scadenza saranno prese in considerazione solo in caso di fondi residuali. 

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'indennità decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero. Inoltre, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024. Infine, si precisa che i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda dell’Ape sociale.

Come funziona l'Ape sociale

Per accedere all'indennità bisogna prima di tutto presentare domanda sul sito dell'Inps, accedendo con SPID, CIE o CNS. È possibile anche far inoltrare la domanda dai patronati. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di accesso.

L'Ape sociale viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. È riservata ai dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla gestione separata (escluse le casse professionali) che versano in uno dei seguenti stati di difficoltà:

  • disoccupazione;
  • con disabilità oltre il 74%;
  • soggetti conviventi con familiare disabile;
  • lavoratori con almeno 36 anni di anzianità contributiva di cui almeno sette degli ultimi dieci anni impegnati in professioni gravose.

Per le cosiddette professioni gravose sono intese le seguenti:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Requisiti

Per ricevere l'Ape sociale è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Al momento della domanda i soggetti interessati dovranno:

  • avere almeno 63 anni;
  • avere almeno 30 anni di anzianità contributiva
  • avere almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono attività gravose;
  • non essere titolari di titolari di alcuna pensione diretta;
  • aver cessato l'attività lavorativa

Per le donne con figli disoccupate o occupate in una delle professioni elencate sopra, i requisiti contributivi richiesti sono ridotte di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

È incompatibile con l'indennità di disoccupazione involontaria NASPI, DIS COLL, ISCRO e con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente o parasubordinata solo nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

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