Cambiano le regole sul contratto di autotrasporto

Cambiano le regole sul contratto di autotrasporto

Un emendamento del governo al ddl Stabilità, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, dispone il superamento dell'attuale sistema dei contratti basati sui 'costi minimi', a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.

DateFormat

28 novembre 2014

 

Cambiano le regole sul contratto di autotrasporto merci: un emendamento del governo al ddl Stabilità, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, dispone il superamento dell'attuale sistema dei contratti basati sui 'costi minimi'. L'attuale normativa italiana, basata sul presupposto che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio, infatti, è stata recentemente giudicata non conforme ai Trattati Ue, in quanto restrittiva della concorrenza. Le norme previste nell'emendamento governativo dettano, invece, una nuova disciplina basata sul principio generale che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomi negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Si stabilisce che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. Si prevede poi che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei mesi) con specifica delibera. Fino all'adozione di tale delibera il committente è tenuto ad acquisire il documento consistente in un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali. In mancanza di tale verifica da parte del committente viene previsto che il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto, con l'esclusione delle sanzioni amministrative, e con possibilità di esercitare l'azione di regresso; e che in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato. Inoltre, nel caso di contratto con prestazioni eccedenti i trenta giorni si prevede l'adeguamento della parte del corrispettivo, relativo ai costi del carburante e delle tariffe autostradali italiane sostenuto dal vettore, laddove siano intervenute variazioni superiori al 2% di detti costi, presi a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Infine viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% della fattura, con un minimo di mille euro, per il mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo. 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca