Rinviato di tre mesi l'aumento Iva

Rinviato di tre mesi l'aumento Iva

Il Consiglio dei Ministri ha deciso il rinvio al primo ottobre dell'aumento di un punto percentuale (dal 21 al 22%) che sarebbe scattato dal primo luglio. Il premier Letta: 'In Parlamento si verificherà insieme alle Commissioni parlamentari la possibilità di un ulteriore differimento del'aumento dell'Iva'. Copertura garantita da aumenti acconti Irpef, Ires e Irap.

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26 giugno 2013
 
Rinvio di tre mesi dell'aumento dell'Iva, ma impegno a valutare in Parlamento se rinviarlo di 6 mesi e dunque fino a fine anno. Il premier Enrico Letta ha sottolineato che "Il Consiglio dei ministri ha approvato il differimento dell'aumento dell'Iva al 1 ottobre: il decreto andra' in Parlamento e li' si si verifichera' la possibilita' di un ulteriore differimento. Per ora c'è il rinvio di tre mesi con una copertura molto precisa individuata dal ministero".  "Il provvedimento sull''Iva - ha detto Letta - credo che dimostri la volonta' del governo di aiutare l'economia con la dovuta prudenza. Poiche' in questo momento non e' il caso di fare scelte che diano l'impressione di ''sfasciare i conti pubblici''.  Per finanziare il rinvio dell'aumento Iva,  arriva una tassa, pari al 58,5% del prezzo di vendita, sulle sigarette elettroniche.. La copertura sarà garantita, inoltre, dagli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti nel 2013. Lo prevede l'articolo 10 della bozza del decreto approvato dal Consiglio dei ministri. "I prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico". Per quanto riguarda gli interventi sull'Irpef, la bozza stabilisce che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100%", dall'attuale 99%. Il decreto precisa poi che per il 2013, "la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto Irpef, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto". Per i soggetti che si
avvalgono dell'assistenza fiscale, saranno i sostituti d'imposta a trattenere la seconda o unica rata di acconto tenendo conto dell'aumento. Per l'Ires, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società, è aumentata dal 100 al 101%. La disposizione "produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto". Infine, "per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento
di acconto dell'Irap è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza".
 
 
 

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