ABRUZZO Accordoquadro per la disciplina transitoria 10FEBBRA

ABRUZZO Accordoquadro per la disciplina transitoria 10FEBBRA

DateFormat

1 aprile 2005
Accordo quadro per la disciplina transitoria

Accordo  quadro per la disciplina transitoria

dell'apprendistato professionalizzante nella regione Abruzzo

 

 

 

In data  10.02.2005 , presso la Regione Abruzzo, si  incontrano:

§         la Regione Abruzzo, in persona dell'Assessore Regionale al Lavoro,

 

§         le Segreterie Regionali di:

C.G.I.L.- C.I.S.L. - U.I.L. – U.G.L.

 

E

 

§         le Associazioni Regionali dei datori di lavoro :

CONFINDUSTRIA – CONFAPI – CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI – CONFARTIGIANATO – C.N.A. – CASARTIGIANI – COLDIRETTI –

 

·                Le Associazioni di Rappresentanza e Tutela Cooperative Regionali:

LEGA – CONFCOOPERATIVE – A.G.C.I.

 

·                     I Rappresentanti Regionali di:

A.N.C.L. , Ordine Consulenti Lavoro – Albo Ragionieri e Dottori Commercialisti.

 

 

Tra le parti presenti,

VISTI

- la Legge 14.02.2003, n. 30;

- gli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. del 10.09.2003, n. 276 in materia di apprendistato;

- la Circolare del M.L.P.S. n. 40/04 sull'apprendistato;

 

PREMESSO

- che alla Regione spetta il compito, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 276\03, di definire con proprio atto, di intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nel libretto formativo;

- che ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale spetta di stabilire, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, determinando  le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;

 

CONSIDERATO

- che occorre evitare che il passaggio dalla vecchia (legge 24 giugno 1997, n. 196) alla nuova disciplina (D.lgs. n. 276/03) del contratto di apprendistato determini una situazione di incertezza applicativa che potrebbe essere causa  di un ritardo nell'attuazione delle nuove norme, non consentendo il ricorso  ad un importante contratto a carattere formativo, e delineando possibili negative conseguenze anche dal punto di vista occupazionale;

- che al fine di evitare tali effetti si rende necessario ed indifferibile un intervento della Regione, individuabile in una disciplina transitoria del contratto di apprendistato professionalizzante, anche alla luce delle indicazioni fornite dal M.L.P.S. con la richiamata circolare n. 40/04;

- che tale disciplina transitoria non esaurisce il compito della Regione e delle parti sociali, le quali si impegnano a continuare il confronto al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi del contratto;

 

si  conviene con l'Accordo allegato n. 1:

 

ART. 1

Di definire  gli obiettivi ed i contenuti per la realizzazione delle sperimentazioni in materia di apprendistato, individuando quali obiettivi prioritari e qualificanti i seguenti:

 

a)     costituzione di un modello di procedure e contenuti per valorizzare, mediante la certificazione, l'insieme degli aspetti formativi del contratto di apprendistato ed in particolare la formazione non formale;

b)     costruzione di un modello della certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi ed alla loro regolamentazione ovvero alla costruzione del sistema regionale delle qualifiche, riportandosi, tra l'altro agli accordi sottoscritti in materia nell'ambito della Conferenza unificata;

c)     individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali;

d)     individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese.

 

Le parti, per quanto attiene l'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 276/03, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 251/04, al fine di renderne possibile la sperimentazione, fissano, come da allegato n. 1, i riferimenti iniziali sulle materie maggiormente innovative o controverse, tra cui, in particolare: piano formativo aziendale, piano formativo individuale, formazione e tutor aziendale, certificazione del percorso formativo, capacità formative delle imprese, sedi formative, rapporto di collaborazione tra impresa e soggetti formativi esterni.

 

Gli obiettivi ed i contenuti indicati nell'allegato n. 1 sono da considerarsi di riferimento anche per le sperimentazioni sull'apprendistato di cui agli articoli 48 e 50, fermo restando che le sperimentazioni verranno realizzate in macro settori e profili formativi che verranno individuati nell'ambito delle macro aree industria, artigianato e terziario.

 

Per la realizzazione delle sperimentazioni si prevede la costituzione di apposita Commissione composta da rappresentanti delle parti firmatarie con le funzioni ed i compiti precisati nell'allegato n. 1 al presente accordo, restando inteso che alle riunioni della Commissione potranno essere invitati a partecipare esperti nelle materie della formazione e del lavoro, compresi i rappresentanti delle Università e delle Istituzioni formative.

 

Art. 2

In via transitoria e sperimentale il contratto di apprendistato professionalizzante nella regione Abruzzo  risulta disciplinato applicando quanto specificato nell'Allegato 1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, ai settori di attività per i quali i contratti collettivi e gli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale o regionale abbiano regolamentato l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. L.vo 276/03 mentre resta ferma la precedente disciplina ( art. 16 legge 196/97) per tutti gli altri settori, ai quali la presente regolamentazione si applicherà dalla data di entrata in vigore del corrispondente e specifico contratto collettivo o accordo interconfederale.

 

Art. 3

La Regione si impegna ad emanare uno o più atti deliberativi che diano attuazione all'Accordo dell'allegato n. 1.

 

Art. 4

Le parti, preso atto delle materie devolute alla competenza regionale e di quelle riferibili alla contrattazione collettiva, si danno sin d'ora reciprocamente atto che l'emananda disciplina  legislativa del contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere coordinata con eventuali accordi interconfederali sottoscritti a livello nazionale in materia.

 

Pescara _10.,02.2005

 

Regione Abruzzo - Assessore Regionale al Lavoro,

 

OO.SS Regionali          

 

 

Associazioni dei datori di lavoro Regionali

 

Associazioni Cooperative

 

Associazioni ed Ordini Professionali

 


 

ALLEGATO 1 Disposizioni transitorie e sperimentali da applicare nella regione Abruzzo sull'apprendistato professionalizzante  disciplinato dall'art. 49 e seguenti del D. L.vo 276/03

 

 

Art. 1  Sfera di applicazione

L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un determinato  tirocinio.

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche  e mansioni previste dalla disciplina dei CCNL stipulati tra le parti dell'Accordo e  relativi Allegati con esclusione delle figure professionali espressamente individuate.

Ai sensi della legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

 

Art.2            Proporzione numerica

Il  numero  complessivo  di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per  cento  delle  maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne abbia  in  numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere apprendisti  in  numero non superiore a tre. La presente norma non si applica  alle  imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché altre situazioni eventualmente individuate dalla Commissione di cui all'art. 14..

 

Art.3   Limiti di età

In applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.

 

Art.4            Assunzione

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato con allegato   piano formativo individuale corrispondente al progetto formativo validato dalla Commissione di cui al successivo art. 14.

 

Art.5            Percentuale di conferma

Si rinvia a quanto specificatamente previsto dai contratti collettivi e accordi collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie dell'Accordo quadro, di cui il presente Allegato n. 1 costituisce parte integrante.

 

Art.6            Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno, ovvero di diverso termine previsto da contratti ed accordi collettivi stipulati in materia di apprendistato. Sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.

Il riconoscimento della qualifica professionale, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi di cui alla normativa regionale statale, compreso l'accordo sottoscritto in data 26/01/04 ( G.U. n. 286 del 6/12/04) dalla Conferenza Unificata ai sensi del D. L.vo 281/97, applicando le modalità stabiliye ed i criteri fissati dalla Commissione di cui al successivo  14.

La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato seguendo quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento mentre i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno quelli previsti nel CCNL applicato, risultando vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

 

Art.7   Durata dell'apprendistato

Il rapporto di apprendistato avrà la durata minima di 2 anni e massima di 6 anni e si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze indicate nelle corrispondenti discipline dei CCNL nazionali e interconfederali,  stipulati dalle parti firmatarie dell' Accordo   e relativo Allegato, applicati dai datori di lavoro interessati.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare, entro la scadenza stabilita dalle norme vigenti in materia, al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

 

Art.8            Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, (in affiancamento), o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, le eventuali competenze trasversali – di base da acquisire, sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

 

Art.9            Formazione:

a.      Durata

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.

Le ore di  attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle eventualmente svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, non rilevando eventuali diverse pattuizioni contenute nella disciplina della contrattazione collettiva.

 

b.      Definizione della formazione formale

Si definisce formale la formazione che risulta:

Ø       Svolta in ambienti organizzati e strutturali ( organismi di formazione, istituti scolastici, luoghi di lavoro);

Ø       Assistita da competenti figure professionali;

Ø       Progettata esplicitamente per l'apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;

Ø       Intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende;

Ø       Con esiti verificabili e certificabili.

Sono consentite attività formative che, avendo i suddetti requisiti verificabili in itinere, si svolgono con modalità on the job ed in affiancamento finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico professionali 

 

La Commissione di cui al successivo art. 14 provvede a definire ogni altro aspetto relativo alla formazione formale

eventualmente necessaria ad integrare quanto sopra previsto.

 

c.      Contenuti

Per la formazione dell'apprendistato professionalizzante, le aziende a titolo sperimentale faranno riferimento ai contenuti formativi di cui al presente accordo.

Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:

-a) competenze relazionali, b) organizzazione ed economia, c)  disciplina del rapporto di lavoro, d) sicurezza sul lavoro.

I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale

- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro

- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Il recupero eventuale di altre conoscenze es: linguistiche/matematiche, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

Per l'ulteriore definizione degli obiettivi e dei profili formativi si fa riferimento all' elaborato della Commissione istituita presso l'ISFOL in base all'art. 4 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 179 del 20 maggio 1999 e all'Accordo della Conferenza Unificata del 28/10/04 richiamato in precedenza.

 

d.      Realizzazione della formazione formale

 

In riferimento alle caratteristiche dell'utenza interessata e degli argomenti trattati, la formazione formale deve essere riconducibile anche all'utilizzazione di metodi e tecniche alternative alla cosiddetta  " didattica frontale d'aula" , quali, ad esempio, quelli di seguito riportati:

§         Esercitazioni in gruppo (comunicazione problem solving, lavoro di gruppo, ecc.),

§         Simulazioni

§         Role-play

§         Project work

§         Analisi di casi

§         Autocasi

§         Utilizzo di filamti con relativa discussione

§         Cooperative learning

§         Attività outdoor

§         FAD ( formazione on line, videoconferenze, forum, web chat, etc.)

§         Attività presso azienda pilota

§         Testimonianze

§         Visite aziendali

 

La formazione formale può essere erogata dalle strutture seguenti:

 

a.      Organismi di formazione accreditati;

b.      Aziende ed enti bilaterali con capacità formativa formale interna espressa da:

§         Presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze;

§         Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate;

§         Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

 

Nel caso in cui i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stabiliscano una ripartizione tra formazione formale interna ed esterna, tale articolazione, per la parte relativa alla formazione formale interna è subordinata alla capacità formativa formale dell'azienda come sopra definita. Il datore di lavoro dovrà dichiarare, tramite autocertificazione alla Commissione di cui al successivo art. 14, se l'azienda possiede o meno i requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale    interna, specificando gli elementi nella precedente lettera b).

In mancanza di capacità formativa formale interna, la formazione formale dovrà svolgersi esclusivamente all'esterno dell'azienda.

Nel caso in cui i contratti collettivi non stabiliscano la ripartizione tra formazione formale interna ed esterna, le aziende con capacità formativa formale di cui al punto b) dovranno provvedere ad erogare la formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico professionali, anche sul lavoro ( on the job) ed in affiancamento, all'interno dell'azienda.

La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali deve avvenire in sedi esterne alle imprese interessate, e dovrà prevedere al riguardo la realizzazione di almeno n.40  ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato, comprensive delle ore teoriche relative all'antinfortunistica, alla sicurezza e prevenzione, nonché all'organizzazione aziendale e le stesse dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto stesso, ossia non oltre il primo 25% della durata prevista per lo stesso.

Resta precisato che le 120 ore di formazione formale per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato sono da determinarsi come media, con un minimo inderogabile da realizzare per ciascun anno di almeno n. 80 ore.

Le imprese che non possono realizzare la formazione formale interna potranno provvedervi attraverso modalità e forme specifiche di convenzionamento attivabile con strutture formative riconosciute, associazioni datoriali, enti bilaterali, ordini e collegi professionali, nel rispetto in ogni caso delle indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione prevista dal successivo art. 14.

Nel limite delle disponibilità esistenti per gli oneri derivanti dalle ore di formazione esterne potranno essere riconosciuti contributi a carico dei  finanziamenti pubblici secondo le modalità previste ed i criteri applicati in vigenza dell'art. 16 della legge 196/97.

 

Art.10 Tutor aziendale

Il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore, ferma restando l'applicazione delle disposizioni compatibili contenute nel DM 28/02/2000 del Ministro del Lavoro.

Inoltre trovano applicazione le direttive contenute nella circolare ministeriale n. 78/2000 del 9/11/2000 ( G.U n. 260 del 17/11/00 ) circa l'obbligo degli apprendisti assenti  dalle attività formative a partecipare alle   iniziative di recupero  e comunque a realizzare almeno l'80% delle ore formative annuali  previste in media per usufruire delle agevolazioni contributive.

In particolare, il tutor aziendale deve possedere i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 28/02/2000 e le competenze adeguate per svolgere il compito di :

Ø       Facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto aziendale;

Ø       Partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista;

Ø       Agevolare l'apprendimento dell'apprendista e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi ( sia nella formazione formale che non formale);

Ø       Facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze;

Ø       Assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obietivi formativi identificati nel piano formativo individuale.

L'iniziativa formativa per il tutor aziendale di cui all'art. 3 comma 2 del citato D.M. è di durata non inferiore a 12 ore.

 

Art.11 Il progetto formativo

Il progetto formativo sarà redatto tenendo conto dei principi fissati e dalle linee guida definite dalla Commisssione prevista dal successivo art. 14 e dovrà :

a.      Essere coerente al profilo formativo di riferimento;

b.      Delineare il percorso formativo formale e non formale dell'apprendista;

c.      Indicare l'articolazione della formazione formale interna ed esterna, in relazione alla previsione cella contrattazione collettiva di riferimento e prevedere, nel caso di formazione interna, anche le modalità di erogazione della stessa di contenere gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste ( di base, trasversali, e tecnico – professionali.

 

Tale progetto, costruito in base a standard comuni, sarà seguito da un piano formativo individuale di dettaglio in cui il datore di lavoro indica con maggiore precisione ed ampiezza il percorso formativo dell'apprendista ed evidenzia le competenze da acquisire rispetto a quelle già possedute e che verrà allegato al contratto di apprendistato, nel rispetto della previsione contenuta nel fac – simile di progetto e di piano individuale  approvato dalla Commissione prevista dal successivo art. 14.

Nel caso di non coerenza del progetto e del piano individuale rispetto al profilo formativo di riferimento, l'azienda dovrà ripresentare gli aggiornamenti richiesti, attenendosi alle indicazioni pervenute in proposito.

 

Art.12 Profilo formativo

Il profilo formativo provvede a definire gli obiettivi formativi e le relative aree di contenuto, nonché le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato con riferimento a quanto in materia disciplinato dai contratti collettivi e dalla legislazione statale e regionale.

 

Art.13 Valutazione e certificazione esiti formativi

La formazione effettuata durante il periodo d'apprendistato sarà registrata sul libretto formativo di cui all'art. 2 del D. L.vo 276/03, in base a quanto sarà definito, tenendo conto, tra l'altro, dell'Accordo della Conferenza Unificata del 28/10/04, già in precedenza citato.

 

Art.14 Commissione per l'apprendistato professionalizzante

Fermi restando i principi contenuti nelle presenti disposizioni di indirizzo e nel rispetto della disciplina del D. L.vo 276/03, la sperimentazione relativa ai contratti di apprendistato professionalizzante, avrà avvio con apposito avviso regionale di procedura di validazione delle richieste di enti bilaterali, associazioni, ordini e collegi professionali ed imprese che intendono partecipare alla sperimentazione stessa.

I progetti formativi presentati nel rispetto delle modalità e scadenze dell'avviso regionale, saranno validati, previo riconoscimento di conformità al D. L.vo 276/03 e delle disposizioni previste dall'Accordo tra Regione e parti sociali, di cui il presente Allegato n. 1 costituisce parte integrante,  da una Commissione composta: da 2 rappresentanti della Regione, di cui 1 con funzioni di Presidente, 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 4 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, nonché da 1 rappresentante delle Associazioni Cooperative e da 1 rappresentante delle associazioni professionali in materia di lavoro

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza contestuale oltre che del Presidente, di 1 rappresentante dei lavoratori e 1 rappresentante dei datori di lavoro.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale, mentre spetta alle associazioni corrispondenti la designazione dei rappresentanti delle cooperative e degli ordini professionali.

Alla costituzione della Commissione provvede il Dirigente Regionale del settore  Lavoro e formazione della Giunta Regionale, restando stabilito che in caso di mancata designazione dei rappresentanti, entro 15 giorni, provvede il Dirigente Regionale all'individuazione dei rappresentanti mancanti.

La Commissione ha il compito di verificare la coerenza dei progetti formativi con i profili formativi di riferimento, di definire il fac –simile del piano formativo individuale e fornire criteri e parametri per individuare l'idoneità delle strutture aziendali a realizzare la formazione formale. La Commissione comunicherà le validazioni fornite sui progetti formativi ai richiedenti  interessati e tramite le Province ai Centri Impiego della Regione.

Spetta alla Commissione altresì individuare le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi per la formazione effettuata durante il periodo di apprendistato, che dovrà essere valutata in coerenza con quanto stabilito negli accordi della Conferenza Unificata del 18/02/00 e del 28/10/04.

 

Art.15 Comunicazioni aziendali

Alla comunicazione di assunzione dell'apprendista professionalizzante, comprensiva dei dati del modello C/ASS e dei dati sul tutor aziendale, secondo il D.M. del 7/10/99, da trasmettere obbligatoriamente secondo il modello già usato e entro le scadenze stabilite, ai Centri per l'Impiego competenti, deve essere allegata copia del piano formativo individuale, l'autocertificazione  relativa alla capacità formativa dell'azienda ovvero la convenzione per la formazione formale esterna, nonché precisati gli estremi relativi alle validazioni dei progetti formativi da parte della Commisssione di cui all'art. 14.

Agli effetti delle agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente per i contratti di apprendistato, i Centri per l'Impiego, sulla base delle comunicazioni aziendali ricevute ed eventualmente su specifico invito, integrate, provvederanno a segnalare agli Enti Previdenziali, eventuali difformità dei contratti di apprendistato professionalizzante rispetto al D. L.vo 276/03 e alle disposizioni dell'intesa tra Regione e parti sociali.

 

 

 

Il  presente Allegato 1 costituisce parte integrante del verbale di Accordo quadro sottoscritto in pari data ,presso la Regione Abruzzo,  per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante di cui al D. L.vo 276/03 e alla circolare del Ministero del Lavoro n.40/04.

 

 

La Regione Abruzzo                            ____________________________________________________________

 

Le Segreterie Regionali OO.SS.                  ____________________________________________________________

 

 

Le Associazioni Regionali dei datori di lavoro _________________________________________________________

 

Le Associazioni Cooperative                        _____________________________________________________________

 

Le Associazioni -  Ordini Professionale     

 

_____________________________________________________________

 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca