AGRICOLTURA

AGRICOLTURA

DateFormat

5 febbraio 2002
1

AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1) Lavori della Commissione europea

 

a)    Leader+ Abruzzo

La Commissione ha approvato, il 21 dicembre, il programma dell'iniziativa comunitaria LEADER+ a favore della regione italiana Abruzzo. Per il periodo 2001-2006, verrà destinato a questo programma uno stanziamento complessivo di 69,02 milioni di €, con un contributo pubblico di 35,34 milioni di € comprendente una partecipazione comunitaria di 17,67 milioni di €. L'obiettivo globale del programma è di promuovere azioni integrate concepite e attuate a livello locale per conseguire uno sviluppo integrato delle zone rurali svantaggiati della regione. Tale obiettivo è articolato su tre assi di programma che mirano rispettivamente a:

ð    Rafforzare i servizi a favore della popolazione rurale e a valorizzare e sviluppare in modo durevole il territorio e l'ambiente.

ð    Promuovere il territorio e la cultura locale (pubblicità dei territori, promozione dell'offerta turistica; sostegno alle iniziative collettive per migliorare le economie di scala; valorizzazione delle manifestazioni locali).

ð    Incoraggiare la cooperazione fra i territori rurali e la cooperazione interterritoriale e transnazionale.

I principali gruppi beneficiari sono le aziende agricole, le piccole imprese e le famiglie di agricoltori. Il programma prevede azioni volte a migliorare i servizi destinati alle imprese come pure a sviluppare e a valorizzare l'offerta turistica. Per quanto concerne le famiglie di agricoltori, il programma si propone di rafforzare il sistema economico della famiglia rurale attraverso l'innovazione dei servizi, la sperimentazione di una nuova organizzazione dei valori del reddito e la qualificazione del ruolo delle donne tramite dispositivi che includono più attività. Sarà riservata la priorità alle iniziative che favoriscono l'occupazione dei giovani e che incoraggiano le pari opportunità per le donne.

Il programma intende inoltre preservare e valorizzare le risorse ambientali.

Beneficeranno di questo programma 7 gruppi di azione locale che saranno selezionati da un Comitato regionale. Per garantire un approccio ascendente, i gruppi d'azione locale definiranno le proprie misure e i propri obiettivi specifici nell'ambito delle priorità e strategie generali fissate nel programma.

La selezione dei Gruppi d'azione locale avverrà in base all'analisi della struttura e dell'organizzazione dei gruppi nonché alla qualità delle strategie proposte nel piano di sviluppo.

 

b) Leader+ Marche

La Commissione europea ha approvato, il 17 dicembre, il programma di iniziativa comunitaria LEADER+ a favore della regione Marche. Per il periodo 2001-2006, il contributo dell’Unione europea ammonta a 7,850 milioni di €, a fronte di una spesa pubblica complessiva di 15,700 milioni di € e di un investimento complessivo di 20,274 milioni di €.  

L’obiettivo generale è la promozione di nuove dinamiche di sviluppo sostenibile ed integrato dell’area interessata, da perseguire attraverso:

·       la diffusione di metodi e tecnologie innovative, per migliorare la qualità e la competitività dei prodotti e dei servizi;

·       il miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle zone rurali;

·       la valorizzazione delle produzioni locali, in particolare attraverso azioni collettive per facilitare l’accesso ai mercati delle piccole imprese;

·       la valorizzazione delle risorse naturali e culturali.

Un Comitato regionale selezionerà, per l’attuazione del programma, fino a cinque Gruppi d'azione locale. Per garantire un approccio ascendente, ogni Gruppo d'azione locale definirà le sue misure ed i suoi obiettivi specifici a partire dalle caratteristiche della Regione ed all'interno delle priorità e delle strategie generali fissate nel programma. Tali misure saranno definite in un piano di sviluppo, stabilito dallo stesso gruppo. La selezione dei gruppi di azione locale si baserà su un'analisi della struttura e dell'organizzazione del gruppo e sulla qualità delle strategie proposte nel suo piano di sviluppo.

 

c) Spese agricole dall'Italia

La Commissione ha adottato, il 12 dicembre, una decisione relativa al recupero di 264,2 milioni di € di fondi destinati all'agricoltura che sono stati gestiti scorrettamente dalle autorità italiane. Il recupero concerne il prelievo supplementare di latte e il relativo interesse di mora dovuti per gli esercizi finanziari 1996 e 1997.  A motivare la restituzione di queste somme sono l'inadeguatezza delle procedure di controllo e l'inosservanza delle norme comunitarie in materia di spesa agricola. L'Italia ha superato il quantitativo nazionale garantito per le consegne di latte. Poiché gli importi di prelievo supplementare sono già stati accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) mediante riduzioni degli anticipi e degli importi dichiarati nei conti annuali e mensili, la Commissione intende rifiutare il finanziamento per l'importo ancora in sospeso. A questo si aggiunge poi l'interesse dovuto per mancato pagamento del prelievo entro il 1° settembre. Di conseguenza sono proposte le seguenti rettifiche: 154 milioni di € per la campagna latte 1995/1996 e 110,2 milioni di € per la campagna latte 1996/1997. Dalla spesa del FEAOG, sezione garanzia vengono così esclusi in totale 264,2 milioni di €.

 

c) Metodo di produzione biologico

La Commissione ha adottato, il 19 dicembre, une Regolamento (CE n. 2491/2001) che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Guce L337-20.12.01). L'allegato III del regolamento del 1991 prevede già disposizioni per i principali operatori e per le diverse fasi della produzione biologica di prodotti agricoli. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, per garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli biologici nelle varie fasi della catena commerciale e la loro conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre modificare l'allegato III. È’ quindi necessario che gli Stati membri completino le misure di cui all'allegato III per assicurare che i consumatori ricevano garanzie che i prodotti sono ottenuti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato pertanto modificato.

 

2) Lavori della Corte di giustizia

 

a) Embargo sulle importazioni di carni bovine britanniche: condanna della Francia (Sentenza C-1/00)

La Corte ha sottolineato l'importanza di un sistema di rintracciabilità affidabile per la tutela della salute pubblica. Essa ha inoltre dichiarato che talune difficoltà di applicazione delle decisioni comunitarie erano la conseguenza di una normativa poco chiara.

Dal 1990, diverse misure adottate dal Consiglio e dalla Commissione hanno istituito un programma di lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Il 27 marzo 1996 l'embargo totale nei confronti dei prodotti bovini del Regno Unito comunque ottenuti è stato deciso in seguito alla scoperta di un probabile collegamento tra tale malattia ed una variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob che colpisce gli esseri umani. La revoca di tale embargo è stata progressivamente organizzata a partire dal giugno 1998. In un primo tempo, la revoca dell'embargo ha interessato le carni ed i prodotti di carne ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord che rientravano nel regime di  certificazione delle mandrie per l'esportazione (ECHS); poi, con una decisione 25 novembre 1998, si sono fissate le condizioni di esportazione delle carni e dei prodotti bovini provenienti dal Regno Unito e facenti capo al regime fondato sulla data di nascita degli animali (Date-Based Export Scheme). Le condizioni di tale regime erano relative all'identificazione ed alla rintracciabilità degli animali. Il 23 luglio 1999, dopo aver verificato la buona applicazione del dispositivo di protezione, la Commissione ha fissato al 1° agosto 1999 la data di revoca dell'embargo e di ripresa delle importazioni di carne bovina e dei derivati provenienti dal Regno Unito verso gli Stati membri. La Francia si è rifiutata di applicare tale decisione e si è limitata ad autorizzare il transito della carne bovina britannica sul suo territorio basandosi sul parere dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il 4 gennaio 2000, la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto a far dichiarare che il governo francese, rifiutandosi di permettere che i bovini britannici conformi ai requisiti comunitari fossero commercializzati in Francia a decorrere dal 1° agosto 1999, era venuto meno ai suoi obblighi comunitari. Il governo francese  ha segnatamente considerato che la non affidabilità del regime DBES, l'assenza di armonizzazione comunitaria in materia di etichettatura e rintracciabilità, sul territorio degli Stati membri, delle carni bovine e prodotti derivati di origine britannici, aggiunti a programmi di test di individuazione insoddisfacenti, non gli permettevano di procedere alla revoca dell'embargo.

 

Rintracciabilità

La Corte di giustizia ha ritenuto che tale rimessa in questione dell'efficacia del regime DBES va interpretata come una contestazione della legittimità delle decisioni comunitarie che hanno istituito tale regime. Trattandosi della rintracciabilità dei prodotti, condizione essenziale del regime DBES, che non esisterebbe, secondo la Francia, al di là del laboratorio di sezionamento britannico, la Corte ha sottolineato che la rintracciabilità è indispensabile sino al punto di vendita per consentire il ritiro dalla circolazione di una partita comprendente un animale che non soddisfi le condizioni del DBES. Orbene tale rintracciabilità non era garantita, ha constatato la Corte, al momento della decisione della Commissione 23 luglio 1999 revocante l'embargo, segnatamente per le carni ed i prodotti DBES sezionati, trasformati o ricondizionati. Un memorandum di accordo è stato concluso il 24 novembre 1999 tra il Regno Unito, la Francia e la Commissione. Esso prevedeva che i prodotti direttamente sbarcati in Francia potessero essere soggetti ad un'identificazione specifica. Gli altri Stati membri dovevano adottare misure vincolanti per garantire la bollatura e l'etichettatura di tutte le carni o tutti i prodotti derivati spediti dal Regno Unito ed il mantenimento di tale bollatura dopo il sezionamento, la trasformazione o il ricondizionamento sul loro territorio. Il miglioramento del sistema di rintracciabilità poggiava sull'assistenza reciproca tra Stati membri di cui taluni avevano però indicato che escludevano una bollatura distinta per la carne britannica. La normativa comunitaria relativa alla rintracciabilità prevista dal regime DBES non era di fatto vincolante. Solo il 17 luglio 2000 venne istituito un sistema di rintracciabilità ed etichettatura obbligatoria completo applicabile agli animali macellati a partire dal 1° settembre 2000. Nel momento in cui la Commissione ha adottato la sua decisione di revoca dell'embargo il 23 luglio 1999, spettava quindi agli Stati membri porre in essere le disposizioni necessarie alla bollatura ed alla rintracciabilità.

 

Decisione della Corte

La Corte ritiene su tale punto che gli argomenti della Francia sono pertinenti nella parte in cui riguardano i prodotti bovini britannici soggetti al programma DBES che sarebbero stati sezionati, trasformati o ricondizionati nel territorio di un altro Stato membro per essere successivamente esportati in Francia senza avere nessun bollo distinto per consentire di identificarli in occasione di un ritiro eventuale di partite. Tuttavia la Corte ha dichiarato che la Commissione non dimostra come la Francia si sia opposta all'importazione di qualsiasi carne o prodotto bovini provenienti dagli altri Stati membri per tale motivo, e rigetta il ricorso su tale punto. Viceversa la Corte ha concluso che la Francia è venuta meno ai suoi obblighi a causa del suo rifiuto di permettere la commercializzazione sul suo territorio di prodotti rientranti nel regime DBES correttamente bollati o etichettati. Tuttavia, rilevando che, da un lato, il ricorso della Commissione è stato solo parzialmente accolto e che, dall'altro, talune difficoltà di applicazione erano la conseguenza di una poco chiara normativa comunitaria, la Corte ripartisce le spese tra la Francia e la Commissione sino alla concorrenza di due terzi a carico della Francia e di un terzo a carico della Commissione.

 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca