Agricoltura e Pesca

Agricoltura e Pesca

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10 febbraio 2004
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AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1)    Lavori del Consiglio Ue

 

a) Adozione della riforma della politica agricola comune (PAC)

Il Consiglio ha adottato formalmente a maggioranza qualificata, il 29 settembre, i sette regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune. Questa adozione fa seguito all'accordo politico raggiunto il 26 giugno 2003 al termine della sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca". Il 23 gennaio 2003, la Commissione aveva presentato al Consiglio sette proposte di regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune riguardanti:

Ø     norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (regolamento orizzontale),

Ø     lo sviluppo rurale,

Ø     i mercati nel settore dei cereali,

Ø     il mercato del riso,

Ø     i mercati nel settore dei foraggi essiccati,

Ø     i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

Ø     un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Questa riforma della PAC, intervenuta quattro anni dopo la riforma "Agenda 2000" sulla scia del movimento avviato nel 1992 per la riduzione progressiva del finanziamento a carico del bilancio (sostegno ai prezzi) e l'aumento della compensazione finanziaria sotto forma di aiuti diretti ai produttori, costituisce il cambiamento più radicale dalla creazione, nel 1958, della PAC che era basata inizialmente su principi volti a garantire l'autosufficienza alimentare della Comunità europea (articoli da 32 a 38 del trattato) mediante l'aumento della produttività agricola, nonché ad assicurare un reddito elevato agli agricoltori, a stabilizzare i mercati e a fornire ai consumatori prodotti agricoli a prezzi ragionevoli. La PAC riformata introduce ormai un nuovo elemento chiave, che ne costituisce il fondamento, ossia il disaccoppiamento parziale degli aiuti legati alla produzione, basato su un periodo di riferimento (2000-2002) e che subordina ormai il versamento degli aiuti al rispetto delle norme ambientali, di benessere degli animali, d'igiene e di conservazione del paesaggio. È stato così istituito un pagamento unico per azienda a partire dal 1º gennaio 2005, con la possibilità di mantenere in via transitoria gli aiuti completamente accoppiati fino al 31 dicembre 2006. La riforma sviluppa il secondo pilastro della PAC riguardante lo sviluppo rurale mediante l'aumento degli aiuti orizzontali, svincolati dall'attività produttiva. Sono ridotti i prezzi d'intervento - per es. nel settore del grano duro, del riso - e il sostegno comunitario - per es. nel settore della frutta a guscio - prevedendo compensazioni parziali per queste diminuzioni o degli incentivi per le produzioni di qualità. Una parte dell'aiuto comunitario resta tuttavia legata alla produzione, in particolare nel settore dei cereali, dei semi oleosi e piante proteiche (il 25% accoppiato), della fecola di patate ((il 60% dell'aiuto), del grano duro (il 40% dell'aiuto supplementare per ettaro) e delle carni bovine (sono proposte varie possibilità). In tal modo la riforma dovrebbe consentire alla Comunità di assicurare un maggior rispetto dei suoi impegni internazionali assunti in sede di OMC, segnatamente trasferendo la quasi totalità di questi aiuti legati alla produzione e aventi un effetto di distorsione sulla produzione e gli scambi (scatole "gialla" e "blu" secondo la terminologia dell'OMC) verso aiuti "scatola verde" i cui effetti di distorsione sugli scambi sono nulli o tutt'al più minimi. La scatola verde deve essere finanziata da fondi pubblici (senza imporre ai consumatori prezzi più elevati) e non deve comportare un sostegno dei prezzi. Il quadro finanziario della PAC è stato fissato nel Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2002. Le modifiche intervenute tra l'accordo politico di giugno e l'adozione formale riguardano soprattutto il settore del latte, per il quale la Commissione ha dichiarato che, se il limite di 70 000 tonnellate relativo all'intervento per il burro fosse raggiunto durante il periodo d'intervento (1º marzo - 31 agosto 2004), l'intervento verrebbe proseguito. Per quanto riguarda il prelievo nel settore del latte applicato in caso di superamento del quantitativo di riferimento nazionale, è previsto che gli Stati membri rimborsino il 99% dell'importo dovuto alla Comunità (FEAOG) anziché il 99,5%. Nel caso del regolamento orizzontale, l'impossibilità per i produttori di ortofrutticoli di accedere al pagamento disaccoppiato è mitigata da una deroga che tiene conto della produzione durante il periodo di riferimento.

 

2)    Lavori della Commissione Ue

 

a) Riforma agricola: modello agricolo sostenibile per i settori del tabacco, dell'olio d'oliva e del cotone

La Commissione europea ha presentato il 23 settembre alcune proposte per una riforma radicale delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) per olio d'oliva, tabacco greggio e cotone in linea con la riforma della PAC decisa dal Consiglio nel giugno 2003. Per i tre settori, viene proposto di trasferire una parte considerevole degli attuali pagamenti legati alla produzione al sistema di pagamento unico per azienda disaccoppiata. Come per la riforma della PAC, questo pagamento ed altri pagamenti diretti saranno subordinati al rispetto di norme in materia di ambiente e di sicurezza alimentare attraverso la condizionalità ecologica. Per favorire una politica sostenibile nel settore del tabacco greggio in futuro, la Commissione propone una soppressione progressiva dell'attuale regime su un periodo di tre anni, un disaccoppiamento del premio per il tabacco, accanto ad un'eliminazione graduale del Fondo comunitario per il tabacco e alla creazione di una dotazione finanziaria per la ristrutturazione delle zone dedite alla tabacchicoltura. Nel settore dell'olio d'oliva, il 60% dei pagamenti legati alla produzione per il periodo di riferimento verrebbero convertiti in nuovi diritti al pagamento unico per azienda. Gli Stati membri potrebbero destinare il restante 40% alla concessione di un ulteriore pagamento diretto per gli oliveti a bassa resa e per quelli situati in zone marginali nonché per l'attuazione di misure a favore della qualità.  Per il cotone, il 60% della spesa di ogni Stato membro destinata al sostegno alla produzione verrebbe trasferita al pagamento unico per azienda sotto forma di nuovi diritti, mentre gli Stati membri avrebbero la facoltà di trattenere il restante 40% per l'erogazione ai produttori di un nuovo pagamento diretto. Il saldo delle spese del settore del cotone per il periodo di riferimento servirebbe a finanziare le organizzazioni interprofessionali e la ristrutturazione nelle zone produttrici di cotone. La riforma dovrebbe portare a un maggiore orientamento al mercato e una migliore tutela dell'ambiente, rafforzare la competitività e stabilizzare il reddito degli agricoltori grazie alla maggiore efficacia dell'erogazione dei pagamenti disaccoppiati.

 

b) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Il 5 settembre 2003, la Commissione europea ha adottato due decisioni sulla ristrutturazione e sulla riconversione dei vigneti. La prima definisce lo stanziamento indicativo di 443 milioni di euro per il 2003-2004; la seconda concerne lo stanziamento definitivo dei fondi per la campagna del 2002-2003. Gli Stati membri possono ottenere gli aiuti finanziari annuali per un certo numero di ettari, in favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La Commissione procederà all’allocazione dei fondi sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle situazioni particolari e del quantitativo di vigneti esistenti nello Stato membro interessato. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione ha previsto uno stanziamento indicativo per la campagna 2003-2004 di 120 milioni di euro, da ripartire su un’area di circa 17.000 ettari; la ripartizione definitiva dei fondi riguardanti la campagna del 2002-2003 ha assegnato all’Italia 123 milioni di euro circa, per un’area oltre i 18.000 ettari.

 

c) Alimenti e agricoltura biologiche: Piano di azione europeo, risultato consultazione

Nel 91, il Consiglio Agricoltura aveva invitato gli Stati membri, la Commissione europea e le parti interessate ad effettuare un interscambio di idee sulle misure che potrebbero essere prese a livello europeo per facilitare la produzione, la trasformazione, gli scambi ed il consumo di prodotti biologici in Europa, chiedendo alla Commissione di analizzare tali idee e di stabilire un Piano d’azione europeo al fine di promuovere gli alimenti e l’agricoltura biologiche. La Commissione ha, nel 2001 e 2002, raccolto le informazioni e le proposte degli Stati membri e delle parti interessate ed ha poi preparato un documento di lavoro intitolato “Analisi delle possibilità di un piano d’azione europeo in materia di alimentazione e di agricoltura biologiche” che ha poi trasmesso al Consiglio. Dal 6.02.03 al 16.3.03, la Commissione ha aperto una consultazione in linea che conteneva 12 punti :

1.   sviluppare e rendere accessibili diversi sistemi di vendita dei prodotti biologici;

2.   mirare allo sviluppo dell'agricoltura biologica nelle zone ecologicamente sensibili;

3.   favorire lo scambio di informazioni tecniche tra coltivatori;

4.   consentire che la PAC promuova lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

5.   garantire la rintracciabilità e la genuinità dei cibi biologici;

6.   promuovere l'uso del logo UE;

7.   rendere disponibili le informazioni sui requisiti ispettivi addizionali, laddove esistenti;

8.   armonizzare i metodi di analisi e le procedure di controllo, supervisione e accreditamento, nonché operare per una proficua collaborazione tra quanti partecipano al sistema ispettivo;

9.   adottare procedure standardizzate adeguate che garantiscano allo stesso tempo una equa concorrenza tra i prodotti d'importazione e i prodotti comunitari e la compatibilità tra le importazioni e gli impegni comunitari nei confronti dei paesi in via di sviluppo;

10.              istituire un organo di consultazione indipendente, trasparente e altamente qualificato che si esprima sulla conformità di metodi di produzione, sostanze, ecc., ai principi dell'agricoltura biologica;

11.              raccogliere e diffondere con regolarità i dati statistici ufficiali sulla produzione, il consumo e il commercio di prodotti biologici;

12.              finanziare adeguatamente la ricerca sull'agricoltura biologica nel campo della sicurezza e della qualità alimentari; allargare l'indagine allo sviluppo di nuovi prodotti e metodi di trasformazione e alla “ecocompatibilità” dell'agricoltura biologica.

I risultati sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/plan/result_fr.pdf

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