Agricoltura e pesca

Agricoltura e pesca

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23 novembre 2005
1) Lavori del Consiglio Ue

AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1) Lavori del Consiglio Ue

 

a) Fondo per lo sviluppo rurale

Il Consiglio ha adottato un regolamento per l'attuazione della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 istituendo un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La missione del FEASR e contribuire alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile in tutta l'UE:

§         accrescendo la competitività del settore agricolo e forestale attraverso il sostegno alla ristrutturazione, allo sviluppo e all'innovazione;

§         valorizzando l'ambiente e lo spazio naturale attraverso il sostegno alla gestione del territorio;

§         migliorando la qualità di vita nelle zone rurali e promuovendo la diversificazione delle attività economiche.

 

Il regolamento:

§         reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

§         definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;

§         definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica di sviluppo rurale e dei piani strategici nazionali;

§         definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;

§         stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

Le risorse assegnate saranno compatibili con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

 

Le principali modifiche rispetto alla proposta iniziale sono le seguenti:

§         Tasso di finanziamento minimo per asse: i tassi esprimono la percentuale minima comunitaria per ciascun asse di sviluppo rurale. Il tasso e fissato al 10% anziché al 15% per il miglioramento della competitività e dell'imboschimento (asse 1) e per le misure di diversificazione (asse 3). Il tasso resta al 25% per l'asse 2 (gestione del territorio). Per i programmi relativi ai dipartimenti francesi d'oltremare il tasso per l'asse 2 e fissato al 10%.

§         L'asse Leader e mantenuto al 5% della programmazione comunitaria. Per i nuovi dieci Stati Membri tuttavia la percentuale del contributo totale del fondo e fissata in media al 2,5%.

§         La riserva per l'asse Leader prevista alla fine della programmazione (2011-2013) pari al 3% del bilancio dello sviluppo rurale e soppressa.

§         Per quanto riguarda la dimensione delle imprese ammissibili agli aiuti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali il sostegno e limitato alle microimprese per la produzione forestale. Il sostegno e fissato ad un tasso massimo ed e limitato alle microimprese, alle piccole e medie imprese per le misure che apportino valore aggiunto ai prodotti agricoli e forestali. Non sono fissati limiti al sostegno alle Azzorre, a Madera, alle Canarie, ai dipartimenti francesi d'oltremare e alle isole minori dell'Egeo. Il tasso massimo dell'aiuto e ridotto del 50% per le imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.

§         Presentazione di una relazione annuale degli Stati membri e della Commissione: la cadenza e una relazione ogni due anni a decorrere dal 2010, anziché dal 2008 e 2009. L'ultima relazione è prevista nel 2014: ossia se ne prevedono tre in tutto.

§         Il premio all'insediamento a favore dei giovani agricoltori passa da 40 000 EUR a 55 000 EUR. Il periodo di grazia concesso ai giovani agricoltori per conformarsi alla normativa comunitaria e fissato a 36 mesi.

§         L'IVA irrecuperabile e ammissibile al contributo del fondo se sostenuta a titolo definitivo dal beneficiario.

§         La ripartizione annuale da parte degli Stati membri delle risorse del fondo tiene conto tra l'altro delle situazioni specifiche e delle necessita in base a criteri obiettivi.

§         L'aliquota del sostegno nelle zone ultraperiferiche e nelle zone svantaggiate e accresciuta in generale.

§         Zone svantaggiate: la Commissione presenterà una relazione e delle proposte sul futuro sistema di erogazione e sulla delimitazione delle zone svantaggiate nel 2010. Fino a tale data sono applicate le disposizioni del regolamento 1257/1999. La proposta prevedeva una modifica degli attuali criteri per le zone svantaggiate basata sulla produttività del suolo e sulle condizioni climatiche.

§         L'entità dell'aiuto all'imboschimento e stata aumentata al 70%, fuori delle zone svantaggiate (+30%), all'80% nelle zone svantaggiate (+30%) e all'85% nelle zone ultraperiferiche (+10%). Peraltro l'importo massimo del mancato guadagno e stato aumentato a 700 EUR/ha.

§         Le misure transitorie a favore dell'agricoltura di semi-sussistenza e delle associazioni di produttori sono state prorogare alla fine del 2013 anziché del 2008.

 

2) Lavori della Commissione europea

 

a) Accordo commerciale UE-USA sul vino

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto, il 15 settembre, un accordo iniziale sul commercio del vino che proteggerà le denominazioni dei vini comunitari e salvaguarderà quello che per l'UE è il mercato di esportazione più grande e redditizio. In base all'accordo, l'amministrazione statunitense presenterà al Congresso una proposta mirante a modificare lo status di denominazioni vinicole comunitarie quali "Borgogna", "Champagne", "Chablis", "Chianti", "Madera", "Malaga", "Porto", "Sherry" e "Tokaj", attualmente considerate negli Stati Uniti menzioni semigeneriche e a limitarne l'uso negli Stati Uniti. Questi ultimi, inoltre, dispenseranno l'UE dalle nuove prescrizioni in fatto di certificazione, accetteranno i principi fondamentali delle norme comunitarie sull'etichettatura e si impegnano ad adoperarsi per risolvere eventuali questioni bilaterali relative agli scambi vinicoli attraverso consultazioni bilaterali informali anziché tramite meccanismi di composizione delle controversie. Le due parti si sono altresì impegnate ad andare oltre l'accordo appena concluso, iniziando a negoziarne uno più ambizioso 90 giorni dopo l'entrata in vigore del primo.

 

L'accordo prevede i seguenti elementi principali.

§         Gli Stati Uniti e l'Unione europea riconoscono espressamente alle rispettive denominazioni vinicole lo status di "denominazione di origine".

§         L'amministrazione statunitense proporrà al Congresso di modificare lo status e limitare l'uso di 17 denominazioni vinicole europee (Borgogna, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madera, Malaga, Marsala, Moselle, Porto, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokaj) attualmente considerate semigeneriche negli Stati Uniti.

§         Gli Stati Uniti accettano i principi fondamentali delle norme comunitarie sull'etichettatura e cercheranno di risolvere eventuali questioni bilaterali relative agli scambi vinicoli attraverso consultazioni bilaterali informali anziché tramite meccanismi di composizione delle controversie.

§         Gli Stati Uniti hanno la facoltà di utilizzare, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, 14 menzioni tradizionali comunitarie (Château, classic, clos, cream, crusted/crusting, fine, late bottled vintage, noble, ruby, superior, sur lie, tawny, vintage e vintage character).

§         L'Unione europea riconosce le pratiche enologiche statunitensi attualmente approvate negli Stati Uniti ma, per quanto riguarda quelle che non sono attualmente oggetto di deroghe comunitarie, solo in relazione ai vini esportati nell'Unione europea dopo che gli Stati Uniti avranno modificato lo status delle 17 denominazioni vinicole considerate menzioni semigeneriche negli Stati Uniti.

§         Le esportazioni vinicole comunitarie, comprese quelle di vini con un titolo alcolometrico inferiore al 7%, sono esentate dalle prescrizioni statunitensi in materia di certificazione adottate alla fine del 2004. Non appena modificheranno lo status delle 17 denominazioni viticole attualmente considerate semigeneriche entro i loro confini, gli Stati Uniti beneficeranno di prescrizioni notevolmente semplificate in materia di certificazione nell'Unione europea.

§         90 giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo saranno avviati negoziati per un accordo più approfondito, comprendenti tra l'altro discussioni sulle indicazioni geografiche, sulle denominazioni di origine, compreso il futuro delle menzioni semigeneriche, sull'uso delle menzioni tradizionali nonché su vini a basso tenore alcolico, certificazione, pratiche enologiche e sull'istituzione di un comitato congiunto sulle questioni vinicole.

§         Le parti intendono procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni vinicole aventi un'incidenza sugli scambi internazionali e sulla maniera di strutturare al meglio la cooperazione internazionale nel settore vinicolo.

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