Aumento Iva: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Aumento Iva: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

"Qualora nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento".

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1 ottobre 2013

 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull'aumento dell'Iva dal 21 al 22% che dovrà essere applicato da oggi. "L`articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall`art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) - ha ricordato l'Agenzia - ha disposto l`aumento dell`aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013. Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare la nuova aliquota". "Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l`aliquota ordinaria del 21% - ha aggiunto - qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in
modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non
corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all`aumento dell`aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti". In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell`Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini: liquidazione periodica mensile - periodo di fatturazione ottobre e novembre, versamento acconto Iva 27 dicembre; periodo fatturazione dicembre termine liquidazione annuale 16 marzo; liquidazione periodica trimestrale - quarto trimestre, termine liquidazione annuale 16 marzo. Entro i termini indicati dovranno
quindi essere regolarizzate, ai sensi dell`articolo 26 del Dpr n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
 

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