Equo compenso, via libera definitivo

Equo compenso, via libera definitivo

Il testo della proposta di legge, già approvato dal Senato, è passato anche alla Camera. Confcommercio Professioni: "bene l'approvazione, ora confronto con le categorie".

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12 aprile 2023

Dopo l'approvazione del Senato del 22 marzo scorso, è passata anche alla Camera la proposta di legge di Fratelli d'Italia e Lega sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti. Il testo è stato approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti.

Tra le novità quella per cui le imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), oltre alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, debbano versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro", oltre che "conforme ai parametri ministeriali" per la determinazione delle remunerazioni.

Confcommercio Professioni: "bene l'approvazione, ora inizi il confronto con le categorie"

"La normativa introdotta in tema di equo compenso per le prestazioni professionali costituisce sicuramente un primo passo la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione": così Confcommercio Professioni commentando l'approvazione del provvedimento sull'equo compenso.

"Positivo che le professioni non organizzate di cui alla Legge 4/2013 vi siano comprese ma la determinazione dei parametri del compenso equo deve essere preceduta da un’ampia interlocuzione e confronto con le relative rappresentanze. Apprezziamo finalmente l’estensione del provvedimento alla Pa. Restano le perplessità sulla limitazione ai soli rapporti di natura convenzionale e ci auguriamo che a breve si possa ampliare l’ambito di applicazione", ha concluso Confcommercio Professioni. 

I punti salienti del provvedimento

A CHI SI APPLICA: la norma si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La norma si applica inoltre a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese, agli accordi che si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria, e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.

NULLITÀ CLAUSOLE: sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Inoltre, sono nulle le pattuizioni che:

  • vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • impongano allo stesso l'anticipazione di spese;
  • attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

DEONTOLOGIA E SANZIONI: gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso. Il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

CLASS ACTION: la norma consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

OSSERVATORIO NAZIONALE: viene istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito, tra gli altri, di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni.

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