E' legge la riforma del risparmio

E' legge la riforma del risparmio

Via libera definitivo dall'assemblea di Palazzo Madama al ddl sul risparmio. Tra le novità, nuove regole per la Banca d'Italia, pene più severe per i manager che falsificano i bilanci, il trasferimento dei poteri sulla concorrenza all'Antitrust.

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23 dicembre 2005
E' legge la riforma del risparmio

E' legge la riforma del risparmio

 

Tra le principali novità della riforma ci sono le nuove regole per la Banca d'Italia, maggiori pene per i manager che falsificano i bilanci delle società, il trasferimento dei poteri sulla concorrenza da via Nazionale all'Antitrust, il tetto per i diritti di voto delle Fondazioni nel capitale delle banche, le  nuove norme sul conflitto di interesse fra banche e imprese, l'obbligo di un prospetto informativo per i bond venduti ai risparmiatori.

 

MANDATO A TERMINE: arriva un termine all'incarico a vita per il governatore della Banca d'Italia. Sarà di 6 anni, rinnovabile una sola volta. Il mandato a termine viene esteso anche agli altri membri del direttorio. Ma per il direttore generale e i due vicedirettori generali attualmente in carica viene stabilita una fase transitoria per evitare la decadenza integrale di tutti i vertici dell'Istituto e garantirne così la continuità organizzativa.

 

CRITERI DI NOMINA GOVERNATORE: viene ribaltata la sequenza delle vecchie modalità di nomina del numero uno di via Nazionale. La designazione e la revoca è disposta con decreto del Capo dello Stato su proposta del governo, sentito il Consiglio superiore della Banca d'Italia. Fino ad oggi era il Consiglio superiore a nominare e revocare il governatore. Non cambiano i criteri di nomina per il direttorio, che sarà scelto dai 13 membri del Consiglio superiore.

 

COLLEGIALITA' E TRASPARENZA BANKITALIA: la riforma introduce la collegialità e la motivazione delle decisioni. La competenza sugli atti che hanno rilevanza esterna passa dal governatore al direttorio, che vota a maggioranza. Tutti gli atti emessi devono avere forma scritta ed essere motivati. Inoltre, via Nazionale dovrà riferire del suo operato al Parlamento e al governo con relazione semestrale.

 

PROPRIETA' BANKITALIA: in attesa di sciogliere il nodo sul valore del capitale della Banca d'Italia, è stato previsto un periodo di moratoria di tre anni per il passaggio in mano pubblica della proprietà della banca centrale.

 

CONCORRENZA: le competenze sulla concorrenza bancaria passano di fatto all'Antitrust, tranne che per le operazioni di acquisizione e concentrazione dove sarà necessaria una doppia autorizzazione: della Banca d'Italia e dell'Antitrust. L'Authority vigilerà sugli abusi di posizione dominante e sulle intese restrittive della concorrenza.

 

FALSO IN BILANCIO: i manager e dirigenti che falsificano i bilanci delle società saranno puniti con la reclusione fino a due anni. La punibilità è esclusa se l'illecito comporta una variazione del risultato di bilancio inferiore al 5% o dell'1% del patrimonio netto, al massimo si prende una contravvenzione e l'interdizione degli incarichi societari. Nel caso delle false comunicazioni sociali "in danno delle società, dei soci e dei creditori" le pene vanno da sei mesi e tre anni.

Anche i termini di prescrizione rimangono molto contenuti (3 anni).

 

SOCIETA' NON QUOTATE: per le società non quotate in borsa il reato di falso in bilancio non è perseguibile d'ufficio, ma le indagini devono essere innescate in querela di parte. La pena massima è fissata a 3 anni.

 

REATO DI ATTENTATO AL RISPARMIO: ritorna, ma inasprito, il reato di attentato al risparmio. Scattano pene più severe se dal reato di falso in bilancio risulta truffato almeno lo 0,1 per mille della popolazione, oppure se la truffa ha comportato una riduzione del valore dei titoli di entità superiore allo 0,1 per mille del prodotto. Nei casi in cui si arreca grave danno ai risparmiatori la sanzione può arrivare fino a 6 anni di reclusione.

 

COMMISSIONE: nasce una Commissione per la tutela del risparmio.

Sarà composta da tre persone e riferirà al premier e ai presidenti delle Camere.

 

TETTO 30% FONDAZIONI: a partire dal primo gennaio del 2006 le Fondazioni bancarie non potranno esercitare i diritti di voto, nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche, per le azioni eccedenti il 30% del capitale detenuto negli istituti. La norma riguarda in particolare tre Fondazioni: Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

 

CONFLITTO INTERESSI BANCHE-IMPRESE: viene affidata alla Banca d'Italia la facoltà di decidere, a seconda dei casi e della partecipazione detenuta, il livello di indebitamento che gli azionisti di una banca o i sottoscrittori di patti di sindacato possono detenere nei confronti della banca stessa.

 

MURAGLIE CINESI: la Banca d'Italia,

d'intesa con la Consob, ha il potere di regolamentare sulla disciplina della separazione dei servizi d'investimento presso le banche, determinando apposite sanzioni.

 

OBBLIGO PROSPETTO INFORMATIVO: Diventa obbligatoria per gli investitori professionali l'emissione di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob per la vendita ai risparmiatori di obbligazioni. L'obbligo di prospetto viene esteso anche ai prodotti finanziari non azionari emessi dalle banche e ai prodotti assicurativi.

 

STRETTA SU SOCIETA' OFF-SHORE: in arrivo una stretta sulle società off-shore, cioè quelle società operanti nei cosiddetti 'paradisi fiscali'. Spetta al governo individuare la lista degli Stati non trasparenti, mentre la Consob fisserà i criteri in base ai quali è consentito alle società italiane quotate in Borsa e a quelle che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante di controllare imprese con sede in uno di questi stati.

 

VOTO SEGRETO: le elezioni delle cariche sociali delle società per azioni avverranno "sempre" attraverso lo scrutinio con voto segreto.

 

TUTELA MINORANZE: i membri dei Cda delle società per azioni vengono eletti sulla base di liste di candidati e almeno uno dei membri del Consiglio è espresso dalla lista di minoranza più votata. Se il Cda è composto da più sette membri almeno uno dovrà avere i requisiti di indipendenza. Tali norme mirano al rafforzamento dei controlli interni alle aziende attraverso la presenza, nel Cda e nel Consiglio di gestione, di persone non legate all'azionista principale.

 

REVOCA AMMINISTRATORI: per la revoca dall'ufficio degli amministratori occorre necessariamente che l'azione di responsabilità sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale e non anche con il voto unanime del collegio sindacale come nel testo originario del ddl.

 

AZIONE DI RESPONSABILITA': la deliberazione dell'azione di responsabilità determina la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia espressa con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale

 

STOCK-OPTION: novità per i piani di

stock-option per gli amministratori delle società: alla Consob viene affidato un ruolo chiave per evitare l'abuso delle azioni premio. Sarà, infatti, la Commissione a dettare le regole a cui devono attenersi le società quotate nella definizione dei piani di stock-option.

 

SOCIETA' DI REVISIONE: l'incarico delle società di revisione contabile durerà 6 anni, con la possibilità di un solo rinnovo, ma con la condizione che cambi il responsabile della revisione contabile per quella società. Niente più limiti, inoltre, alle società di revisione sui danni accertati sul loro operato. Alle società di revisione è consentito di recedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, unilateralmente dall'incarico di revisione in presenza di una delle cause di incompatibilità introdotte dallo stesso ddl.

 

AUTORITA' VIGILANZA: Si introducono nuove norme sull'azione e l'organizzazione delle Autorità di controllo, che restano cinque: Banca d'Italia, Antitrust, Consob, Isvap e Covip. Queste disposizioni rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le Autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza. Viene istituito un coordinamento composto dalla Banca d'Italia e dai presidente della Consob, dell'Isvap, della Covip e dell'Antitrust e presieduto a turno da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno.

 

GUARDIA DI FINANZA: la Banca d'Italia, la Consob, l'Isvap, la Covip e l'Antitrust potranno avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva.

 

NUOVE ASSUNZIONI CONSOB: la Consob è autorizzata ad assumere nuove unità di personale per fronteggiare i nuovi compiti ad essa assegnati dal disegno di legge sul risparmio. Le nuove assunzioni non comporteranno un aggravio di spesa a carico dello Stato e i relativi oneri sono posti a valere sulle entrate autonome di cui l'ente dispone.

 

COVIP: la Covip tornerà ad avere il ruolo di Authority sulla previdenza complementare, come previsto dalla riforma delle pensioni.

 

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: vengono introdotte alcune modifiche al Testo unico di intermediazione finanziaria. Tra le novità principali il conferimento alla Consob di una sorta di potere di veto sulle operazioni su Borsa Spa in merito alle operazioni di listing e delisting che di fatto restano però alla Borsa.

 

FINANZA ETICA: arrivano le regole di trasparenza per i fondi e i prodotti finanziari etici. La Consob, dopo aver sentito i gestori e le Autorità di vigilanza, deve emanare un regolamento con cui sono fissati gli obblighi di informazione e rendicontazione dei promotori che collocano prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

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