Caffè: Fipe e Federgrossisti Ica siglano il contratto di filiera

Caffè: Fipe e Federgrossisti Ica siglano il contratto di filiera

L'accordo è frutto di una collaborazione tra la Federazione Nazionale Commercio alimentare all'ingrosso-Associazione Italiana Caffè e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi all'insegna di una maggiore trasparenza delle relazioni tra torrefattori e pubblici esercizi.

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18 giugno 2018

Federgrossisti-Ica e Fipe hanno firmato il primo contratto condiviso della filiera del caffè: un accordo che ha ottenuto il patrocinio di Confcommercio, volto a regolare i rapporti commerciali tra torrefattori e pubblici esercizi. "Il nuovo contratto, frutto della collaborazione con Fipe, vuole essere un fondamentale strumento di tutela della trasparenza, della qualità e conformità del caffè in termini di prodotto e prezzo: elementi che si pongono nell'interesse degli operatori e a tutela del consumatore finale- affermano i presidenti di Federgrossisti-Ica: Francesco Geracitano e Alessandro Polojac -. Riteniamo che i contenuti dell'accordo siano un primo punto di partenza per costruire migliori relazioni di filiera, pur non affrontando tutte le problematiche che caratterizzano l'approvvigionamento del caffè da parte dei pubblici esercizi. Siamo impegnati con Fipe a monitorare l'applicazione del nuovo contratto, con una prima verifica alla scadenza di un anno". L'accordo nasce con l'obiettivo di superare alcune criticità sviluppate negli anni all'interno della filiera, disciplinando in particolare vari aspetti del processo di approvvigionamento, con i quali si cerca di contemplare nel miglior modo possibile gli interessi sia dei torrefattori che degli esercenti.

 

I punti del contratto di filiera

L'accordo si propone di regolamentare:

 

  • La possibilità da parte dell'esercente di ottenere uno sconto per gli acquisti superiori al minimo garantito, stabilita tra le parti stesse.
  • Le modalità di pagamento, che d'ora in avanti sarà approntato a seguito dell'emissione di fattura in occasione di ciascuna singola consegna.
  • Eventuali variazioni di prezzo del caffè.
  • La durata minima e massima del contratto.
  • La facoltà per l'esercente di utilizzare il materiale pubblicitario fornito dal torrefattore.
  • La facoltà del torrefattore di effettuare controlli per verificare conformità del proprio prodotto, ma solo in contraddittorio con l'esercente.
  • La modalità di esercizio del diritto di recesso, sia da parte dell'esercente che del torrefattore.
  • Il rapporto commerciale in caso di cessazione e cessione a terzi dell'attività da parte dell'esercente.
  • La modalità amichevole di risoluzione delle controversie tramite l'istituto della mediazione.

 

Una parte integrante del nuovo accordo è inoltre il contratto di comodato d'uso delle attrezzature necessarie a garantire una corretta preparazione del prodotto fornito dal torrefattore, anch'esso reso maggiormente trasparente.

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