Federmobili: "Il commercio di arredamento penalizzato dall'ultimo Dpcm"

Federmobili: "Il commercio di arredamento penalizzato dall'ultimo Dpcm"

Il presidente Mamoli: "Non comprendiamo la logica che consente, ad esempio, la vendita di auto e moto, quindi la non chiusura delle concessionarie, e, invece, impedisce ai negozi di arredamento di svolgere la loro attività quotidiana".

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5 novembre 2020

"Grande delusione" di Federmobili all'indomani dell'ultimo Dpcm che impedisce ai negozi di arredamento di svolgere la loro attività quotidiana non avendo inserito il commercio di arredamento tra le attività essenziali. "Com'è noto - ha detto il presidente Mamoli -  la scorsa settimana abbiamo inviato lettere e fatto pressioni sul Governo, e sulle Amministrazioni Locali, motivando ed argomentando le nostre ragioni. Non comprendiamo la logica che consente, ad esempio, la vendita di auto e moto, quindi la non chiusura delle concessionarie, e, invece, impedisce ai negozi di arredamento di svolgere la loro attività quotidiana". Purtroppo, il Governo non ha accolto l’istanza avanzata da Federmobili insieme a Federlegno-Arredo di includere nell’allegato 23 anche i negozi di arredamento. "Insisteremo affinché si intervenga con una modifica dell’allegato o quantomeno per ottenere un chiarimento da parte della Presidenza del Consiglio per garantire che sia preservata la possibilità di consegnare e montare i mobili ordinati prima dell’obbligo alla chiusura, possibilità che era stata riconosciuta nel primo lockdown".

 

Art. 1 comma 9 punto dd)

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

Questo articolo si applica su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione di rischio regionale (zone cosiddette rosse). Non è indicato alcun requisito dimensionale ma solo il fatto di essere presenti nei Centri commerciali, quindi i punti vendita stand-alone di qualsiasi dimensione sono autorizzati a rimanere aperti anche nei fine settimana, fatto salvo quanto già disposto dalle Ordinanze Regionali più restrittive ad esempio in Lombardia e Piemonte

Grazie anche all’intervento di Federmobili e FederlegnoArredo la chiusura delle medie e grandi superfici di vendita sull’intero territorio nazionale è stata scongiurata ma va comunque monitorato dai rivenditori il comportamento a livello di singole Regioni, in quanto possono adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alla disposizione quadro contenuta nel DPCM.

Art. 1-ter Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (ZONE ROSSE)

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

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