In Puglia saldi anticipati al 7 luglio

In Puglia saldi anticipati al 7 luglio

Confcommercio Puglia commenta favorevolmente la decisione presa dalla Giunta regionale di anticipare di una settimana l'inizio dei saldi, ora fissato al 7 luglio prossimo.

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21 giugno 2006
SALDI: PUGLIA; LE INDICAZIONI DI CONFCOMMERCIO L'ASSOCIAZIONE SODDISFATTA PER L'ANTICIPO AL 7 LUGLIO

In Puglia saldi anticipati al 7 luglio

 

Confcommercio Puglia commenta favorevolmente la decisione presa dalla Giunta regionale di  anticipare l’inizio dei saldi al 7 luglio prossimo. “E’ stata accolta - afferma in una nota - la richiesta di  Confcommercio che aveva sollecitato l’anticipo di una settimana, rispetto al 15 Luglio, della data di avvio dei saldi estivi di fine stagione; rimane invece invariata la data di chiusura (15  settembre)�.

Nella nota l’associazione ricorda che i commercianti “devono inoltrare comunicazione al Comune di appartenenza almeno 5 giorni prima indicando: data di inizio e durata della vendita; i prodotti oggetto della vendita; la sede di esercizio; la modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri. Nel caso la separazione non fosse  possibile, la merce non a saldo non può essere posta in vendita�.

“Si tratta ormai di un appuntamento particolarmente atteso dai consumatori - afferma Confcommercio Puglia - che concentrano una parte degli acquisti stagionali proprio durante i due  periodi dei saldiâ€�. Questi - si afferma nel  comunicato â€" “rappresentano l’occasione per effettuare acquisti importanti, soprattutto di abbigliamento, a prezzi  particolarmente convenienti e per comprare capi-moda e griffati a prezzi ribassatiâ€�.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda che va tenuto conto di alcuni principi base che regolano la correttezza dei rapporti tra negoziante e  clientela. La prima regola “attiene l’obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto, il prezzo finale. I capi posti a saldo devono avere carattere stagionale o  essere di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Comunque nulla vieta che vengano posti in vendita anche capi della stagione precedente�.

Per quanto riguarda la prova dei capi è bene sapere che non vi è obbligo: la decisione è rimessa alla facoltà del negoziante. Questione cambi: solo se il capo è danneggiato o  non conforme il negoziante ha l’obbligo di eseguire la riparazione o il cambio. Nel caso in cui ciò risulti impossibile dovrà applicare una riduzione o la restituzione della cifra pagata. L’acquirente, entro due mesi dall’acquisto, può denunciare il difetto; passato questo termine non potrà pretendere alcunché.

 

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