Le leggi elettorali regionali
Le leggi elettorali regionali
LE LEGGI ELETTORALI REGIONALI
Abruzzo | Si voterà secondo la normativa statale, con limitate modifiche relative alle c.d. "pari opportunità elettorali" fra le candidature dei due sessi . | |
Basilicata | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Calabria | · Il numero dei Consiglieri passa da 40 a 50 · Non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla normativa statale, salvo la soglia di sbarramento diversa (4%) | |
Campania | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Emilia-Romagna | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Lazio | · Il numero dei Consiglieri passa da 60 a 71 · Assicura la rappresentanza delle 5 Province · Incompatibilità elezione per i presidenti delle Province e i sindaci dei Capoluogo di Provincia · 50% donne nel Listino (7 su14 componenti) · 1/3 donne nelle liste provinciali | |
Liguria | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Lombardia | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Marche | · Si voterà con il sistema statale, con limitate modifiche sulle c.d. "pari opportunità" fra i sessi e con la suddivisione in cinque circoscrizioni elettorali dopo l'istituzione della Provincia di Fermo · L'applicazione della legge elettorale 16 dicembre 2004, n.27. viene posticipata all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale | |
Molise | Non si vota |
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Piemonte | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Puglia | Legge regionale n.2, del 28 gennaio 2005
| · Il numero dei Consiglieri passa da 60 a 70 · Abolito il listino sostituito dal premio di maggioranza · Sbarramento di coalizione al 5% dei voti validi per l'assegnazione dei seggi · In ogni lista nessuno dei due sessi può essere in misura superiore ai 2/3 dei candidati · Abrogata la cessazione dell'attività del consiglio 45 giorni prima delle elezioni |
Toscana | Legge Regionale n.25 del 13 maggio 2004
| · Il numero dei Consiglieri passa da 50 a 65 · Previste le "primarie" per la scelta dei candidati · Non è previsto il listino, ma "candidati regionali" che precedono nelle liste quelli provinciali. · Vietata la candidatura a Presidente per più di due mandati consecutivi · Limite di 2/3 di quote di genere · Abrogata la cessazione dell'attività del consiglio 45 giorni prima delle elezioni |
Umbria | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |
Veneto | Nessuna legge regionale | Si applica la normativa statale |