Le leggi elettorali regionali

Le leggi elettorali regionali

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1 aprile 2005
Le leggi elettorali regionali al 12 gennaio 2005

LE LEGGI ELETTORALI REGIONALI

 

Abruzzo

Legge regionale n. 9, del 12 febbraio 2005

Si voterà secondo la normativa statale, con limitate modifiche relative alle c.d. "pari opportunità elettorali" fra le candidature dei due sessi .

Basilicata

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Calabria

Legge regionale n. 1, del 7 febbraio 2005

·          Il numero dei Consiglieri passa da 40 a 50

·          Non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla normativa statale, salvo la soglia di sbarramento diversa (4%)

Campania

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Emilia-Romagna

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Lazio

Legge regionale n. 2, del 13 gennaio 2005

·          Il numero dei Consiglieri passa da 60 a 71

·          Assicura la rappresentanza delle 5 Province

·          Incompatibilità elezione per i presidenti delle Province e i sindaci dei Capoluogo di Provincia

·          50% donne nel Listino (7 su14 componenti)

·          1/3 donne nelle liste provinciali

Liguria

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Lombardia

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Marche

Legge Regionale n.5, del 1 febbraio 2005

·          Si voterà con il sistema statale, con limitate modifiche sulle c.d. "pari opportunità" fra i sessi e con la suddivisione in cinque circoscrizioni elettorali dopo l'istituzione della Provincia di Fermo

·          L'applicazione della legge elettorale 16 dicembre 2004, n.27. viene posticipata all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale

Molise

Non si vota

 

Piemonte

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Puglia

Legge regionale n.2, del 28 gennaio 2005

 

·          Il numero dei Consiglieri passa da 60 a 70

·          Abolito il listino sostituito dal premio di maggioranza

·          Sbarramento di coalizione al 5% dei voti validi per l'assegnazione dei seggi

·          In ogni lista nessuno dei due sessi può essere in misura superiore ai 2/3 dei candidati

·          Abrogata la cessazione dell'attività del consiglio 45 giorni prima delle elezioni

Toscana

Legge Regionale n.25 del  13 maggio 2004

 

 

·          Il numero dei Consiglieri passa da 50 a 65

·          Previste le "primarie" per la scelta dei candidati

·          Non è previsto il listino, ma "candidati regionali" che precedono nelle liste quelli provinciali.

·          Vietata la candidatura a Presidente per più di due mandati consecutivi

·          Limite di 2/3 di quote di genere

·          Abrogata la cessazione dell'attività del consiglio 45 giorni prima delle elezioni

Umbria

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

Veneto

Nessuna legge regionale

Si applica la normativa statale

 

 

 

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