LIGURIASI PROTOCOLLO DI INTESA RIFORMA BIAGI

LIGURIASI PROTOCOLLO DI INTESA RIFORMA BIAGI

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1 aprile 2005
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE

DI SPERIMENTAZIONI PER L'APPRENDISTATO

 

TRA

La Regione Liguria

E

 

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Unione Italiana del Lavoro, Unione Generale del Lavoro, Confindustria Liguria, Confederazione Nazionale Artigianato, Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Federliguria Confapi, Lega Cooperative, Confcooperative

 
Le Parti, premesso che

 

·         la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 intervengono sulla materia dell'apprendistato, introducendo tre tipologie, secondo le previsioni degli articoli 48, 49 e 50 del decreto stesso;

·         l'attuazione delle nuove norme è subordinata a regolamentazioni adottate a livello nazionale e regionale e alla stipula a livello nazionale degli accordi interconfederali e dei relativi CCNL di categoria;

·         la Giunta Regionale della Liguria ha approvato con deliberazione n. 1809 del 23.12.2003 le linee di programmazione del Piano 2004/2005 e che il Piano prevede anche la realizzazione di sperimentazioni relative alle forme di apprendistato previste dalla nuova normativa;

·         le sperimentazioni sopra richiamate saranno utilizzate dalla Regione Liguria per la formulazione degli atti legislativi relativi alla regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato;

 

intendono definire, con la presente intesa, gli obiettivi e i contenuti sotto indicati

per la realizzazione delle sperimentazioni

 

 

1.      Obiettivi

Le Parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti della sperimentazione del nuovo apprendistato:

  1. la costruzione di un modello di procedure e contenuti per valorizzare mediante la certificazione l'insieme dei contenuti formativi del contratto di apprendistato ed in particolare della formazione non formale
  2. la costruzione di un modello di certificazione delle competenze in correlazione alla  definizione dei profili formativi ed alla loro regolamentazione, ovvero alla costruzione del sistema regionale delle qualifiche
  3. l'individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali

d.      l'individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese

 

2.      Contenuti

Le Parti, per quanto attiene l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, al fine di renderne possibile la sperimentazione, fissano i seguenti riferimenti iniziali sulle materie maggiormente innovative o controverse:

·         Piano Formativo Individuale: è il percorso formativo dell'apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato, sia per la formazione formale che per la formazione sul lavoro ed è definito mediante obiettivi formativi e standard di competenza

·         Profilo formativo: è definito tenendo conto delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali e, ove esistente, del Repertorio nazionale delle professioni, ovvero, degli standard formativi regolamentati dalla Regione Liguria

·         Formazione per il tutor aziendale (per il quale vengono confermati i requisiti e le funzioni previsti dal DM del 28/02/2000) ha durata non inferiore a 12 ore e non superiore a 24 ore, fatto salvo una durata più elevata esclusivamente in riferimento all'alta formazione, e comunque in congruità con gli obiettivi della sperimentazione. La formazione è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, in particolare la definizione e la gestione del Piano formativo individuale

·         Certificazione del percorso formativo: fermo restando la possibilità per l'impresa di riconoscere all'apprendista, ai soli fini contrattuali e di legge, l'inquadramento conseguito al termine del contratto di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista nel percorso formativo formale e non formale avviene mediante:

q       attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto gestore

q       attestazione di percorso, rilasciata dal soggetto gestore, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, agli apprendisti che non conseguono la qualifica professionale

q       qualifica professionale, rilasciata secondo le norme vigenti agli apprendisti soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione e agli apprendisti che seguono un percorso professionalizzante o di alta formazione che ne preveda il conseguimento

·         Capacità formativa delle imprese per l'erogazione della formazione formale: sarà attuata in riferimento alla normativa vigente e mediante criteri e requisiti da individuare

·         Individuazione delle sedi formative accreditate (D.G.R. 965/03): le sedi formative accreditate sono quelle della macrotipologie A – attività riferite all'obbligo formativo, C – formazione continua e permanente, B - formazione superiore

 

Ai fini della presente sperimentazione le Parti condividono le seguenti indicazioni di principio:

·         il rapporto di collaborazione tra l'impresa ed il soggetto formativo esterno si realizza nella elaborazione del Piano Formativo Individuale e mediante un costante rapporto tra il tutor aziendale e il tutor formativo esterno;

·         fermo restando le disposizione di legge, le ore di formazione formale ed rapporto di integrazione con la formazione non formale dovranno essere individuate in coerenza con i rispettivi  profili formativi e con i percorsi di qualifica nella formazione professionale;

·         le competenze professionalizzanti sono da individuare in coerenza alle esigenze di trasferibilità delle competenze stesse;

·         la formazione relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sarà erogata all'inizio del rapporto di lavoro.

Nell'ambito della sperimentazione potranno essere attivati percorsi di formazione individualizzata mediante lo strumento del voucher formativo. Le modalità e le procedure di attuazione verranno proposte dal Gruppo Tecnico di cui al successivo punto 3.

Gli obiettivi e i contenuti sopra indicati sono da considerarsi di riferimento anche per le sperimentazioni relative all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione (art. 48, D.Lgs. 276/03) e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50, D.Lgs. 276/03).

Tali obiettivi e contenuti saranno integrati a seguito di accordi con il MLPS e il MIUR, relativamente all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, e con l'Università e le altre istituzioni formative relativamente all'apprendistato per l'alta formazione.

Le sperimentazioni saranno realizzate in macrosettori e profili formativi che verranno individuati nell'ambito delle macroaree Industria, Commercio e Servizi, Artigianato.

 

3.      Gruppo Tecnico

Per la realizzazione delle sperimentazioni viene costituito, successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, un Gruppo tecnico, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie, con il compito di formulare proposte in merito a:

·         contenuti dei progetti formativi

·         definizione del modello di Piano Formativo Individuale

·         modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale

·         definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo

·         individuazione di criteri e requisiti per la partecipazione delle imprese alla formazione formale

·         individuazione di modalità e procedure per l'erogazione del voucher formativo

·         verifica dello stato di avanzamento delle sperimentazioni ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione.

Per la realizzazione delle sperimentazioni relative agli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 276/03, il Gruppo Tecnico sarà integrato da rappresentanti dell'Università e delle istituzioni formative.

Il monitoraggio delle sperimentazioni realizzate ai sensi del presente accordo è effettuato dalla Regione Liguria, che si impegna a trasmettere periodicamente i risultati alle Parti Sociali.

La sperimentazione di cui al presente protocollo ha una durata di tre anni. Il presente protocollo potrà essere modificato a seguito di variazioni normative e di accordi a livello nazionale.

Genova,  ……………………………..

Letto e sottoscritto:

Regione Liguria          ______________________________________________

C.G.I.L                   _______________________________________________

C.I.S.L                            _______________________________________________

U.I.L.                             _______________________________________________

U.G.L                             _______________________________________________

Confindustria Liguria          _______________________________________________

C.N.A. Liguria          _______________________________________________

Confartigianato Liguria_______________________________________________

Confcommercio Liguria_______________________________________________

Confesercenti Liguria          _______________________________________________

Federliguria Confapi                  _______________________________________________

Lega Cooperative            _______________________________________________

Confcooperative               _______________________________________________

 

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