LR 33 - 2002 VENETO 6

LR 33 - 2002 VENETO 6

DateFormat

24 maggio 2005
LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 4-11-2002
REGIONE VENETO

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 109
del 8 novembre 2002

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

 

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE I
Finalità

ARTICOLO 1

Finalità
 
            1.          La Regione del Veneto, in armonia con i principi 
fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello 
Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con 
le autonomie territoriali e funzionali:
a)         riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo 
economico e la crescita della persona nella sua relazione con 
la località di soggiorno;
b)         definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando 
gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema 
turistico veneto;
c)         identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;
d)         organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza 
dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio 
storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato 
nel Veneto;
e)         definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse 
turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e 
le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali 
tipiche del territorio;
f)          attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva 
del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi 
turistici locali come individuati dall'articolo 13;
g)         garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo 
dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il 
coordinamento del sistema informativo turistico regionale 
(SIRT);
h)         sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico 
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine 
di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei 
servizi;
i)          promuove azioni di informazione e di formazione 
professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con 
soggetti che risultino autonoma espressione culturale e 
associativa di interessi locali;
l)          promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al 
fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove 
tecnologie,
m)         riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte 
integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Competenze della Regione.

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione
 
            1.          La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)         programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche 
di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
b)         promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e 
complessiva del turismo veneto;
c)         coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la 
diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la 
domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro 
articolazioni;
d)         verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale 
delle strutture associate, di cui all'articolo 7, per quanto attiene 
le attività finanziate dalla Regione;
e)         attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, 
nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine 
alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, 
impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti 
pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale 
così come definito dalla legislazione e dai documenti di 
programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie 
ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, 
agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di 
intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione 
regionale.
            2.          Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento 
delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un 
comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture 
associate di cui all'articolo 7 e i Presidenti delle province o loro 
delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore 
regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della 
struttura regionale competente in materia di turismo.
            3.          Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti 
di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Competenze delle autonomie territoriali e funzionali

ARTICOLO 3

Funzioni delle Province
 
            1           La provincia svolge le seguenti funzioni:
a)         presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il 
triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del 
programma triennale di cui all'articolo 14;
b)         verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei 
servizi offerti dagli operatori turistici;
c)         informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione 
delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. 
La promozione delle singole località è funzionale all'attività di 
informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
d)         rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle 
informazioni relativi al territorio di competenza secondo le 
procedure individuate dal sistema informativo turistico 
regionale (SIRT);
e)         classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi 
comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di 
standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
f)          rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture 
ricettive ai fini della loro pubblicazione;
g)         accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla 
legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed 
associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
h)         indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle 
professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
i)          tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
l)          incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi 
associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
m)         incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) 
operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;
n)         gestione degli uffici provinciali di informazione ed 
accoglienza (IAT).
 

 

 

 

ARTICOLO 4

Funzioni dei Comuni
 
            1.          Il comune svolge le seguenti funzioni:
a)         formulazione di proposte alla provincia competente per 
territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza 
turistica ai sensi dell'articolo 20 e per la realizzazione di 
iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b)         realizzazione, anche in collaborazione con altri enti 
interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c)         rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali 
marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e 
ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di 
cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo, ai sensi dell'articolo 47;
d)         rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle 
associazioni Pro Loco;
e)         rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 5

Funzioni delle Comunità montane
 
            1.          Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività 
di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri 
alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell'articolo 
116.
 

 

 

 

ARTICOLO 6

Funzioni delle Camere di commercio
 
            1.          Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
esercitano le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle 
certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla 
base di parametri e modalità da questa definiti.
 

 

 

 

 

SEZIONE IV
Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica

ARTICOLO 7

Strutture associate di promozione turistica
 
            1.          Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 
13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di 
una struttura di promozione turistica in forma associata per 
ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi 
dell'articolo 13, comma 3.
            2.          Alle strutture associate di cui al comma 1 possono 
partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di 
filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le 
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli 
enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni 
Pro Loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le 
associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente 
finalità turistica.
            3.          La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici 
deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.
            4.          Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la 
costituzione di una struttura associata si richiede che nel 
sistema turistico locale, nei cui ambito la struttura intende 
esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno 
antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.
            5.          Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le 
imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a 
quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale 
individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se 
interessa più ambiti territoriali della provincia.
            6.          Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la 
quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per 
cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni 
successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.
            7.          Le strutture associate svolgono le seguenti attività:
a)         interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico 
relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
b)         partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi 
promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di 
messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;
c)         consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per 
sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati 
interessati.
 

 

 

 

ARTICOLO 8

Concessione dei contributi
 
            1.          La Giunta regionale sentita la competente Commissione 
consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le 
tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, 
maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.
            2.          La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano 
annuale di cui all'articolo 15, provvede alla concessione di 
contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il 
conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono 
erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della 
spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della 
normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento 
(CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, 
pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.
            3.          I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi 
eventualmente previsti da normative regionali, statali e 
comunitarie.
 

 

 

 

 

SEZIONE V
Le associazioni Pro Loco.

ARTICOLO 9

Principi generali
 
            1.          La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e 
culturale del Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il 
ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici 
e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività 
turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
a)         iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e 
di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e 
ambientale della località;
b)         iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la 
località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
c)         iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione 
popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d)         attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto 
dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le 
associazioni dei consumatori;
e)         attività ricreative.
 

 

 

 

ARTICOLO 10

Albo provinciale e contributi provinciali
 
            1.          Le province, con proprio regolamento, definiscono 
concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle 
associazioni Pro Loco, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della 
legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, "Nuova disciplina 
relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni 
Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1, 
lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché le 
modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle 
associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali e 
provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.
            2.          L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco é pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle 
province entro il 30 giugno di ogni anno.
            3.          Sino all'approvazione da parte delle province del 
regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta 
dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le 
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 
agosto 1983, n. 45.
 

 

 

 

ARTICOLO 11

Riparto dei fondi tra le province
 
            1.          La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base 
della media dei contributi concessi alle associazioni Pro Loco 
di ogni ambito provinciale nell'ultimo triennio.
            2.          A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto 
dei fondi tra le province sono determinati dalla Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
 

 

 

 

 

CAPO II
Strumenti operativi

SEZIONE I
Strumenti di programmazione turistica regionale

ARTICOLO 12

Disposizioni generali
 
            1.          La Regione esercita le funzioni di programmazione e 
coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) 
attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di 
cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.
 

 

 

 

ARTICOLO 13

Sistemi turistici locali
 
            1.          Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici 
omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti 
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta 
prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica 
regionale.
            2.          Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della 
Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta 
turistica omogenea.
            3.          Il Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta 
regionale sentita la Conferenza permanente Regione - 
Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 
20, "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia 
di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive 
modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 
1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali.
            4.          In sede di prima applicazione della presente legge e fino 
alla approvazione del provvedimento del Consiglio di cui al 
comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici 
coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A.
 

 

 

 

ARTICOLO 14

Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali
 
            1.          Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta 
regionale trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente 
il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi 
turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:
a)         gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della 
domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa 
complessive e relative a ciascuna area;
b)         gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema 
turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento 
a:
1)         turismo fieristico, d'affari e congressuale;
2)         turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria 
aperta;
3)         turismo culturale e religioso;
4)         turismo scolastico, sportivo e della terza età;
c)         i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
            2.          I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al 
cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati 
dalle strutture associate di promozione turistica di cui 
all'articolo 7.
            3.          Il programma triennale mantiene validità fino 
all'approvazione del programma triennale successivo.
 

 

 

 

ARTICOLO 15

Piano esecutivo annuale
 
            1.          In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la 
Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 
settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano 
individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici 
locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i 
progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il 
relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si 
rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del 
bilancio, sono adottate dalla Giunta regionale con propria 
deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio 
medesimo.
            2.          La Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali 
variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso 
dell'anno.
            3.          In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, 
delle iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale 
ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri 
progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone 
la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale 
può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative 
straordinarie individuate ed approvate sentita la competente 
Commissione consiliare.
            4.          Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente 
modificazioni al programma triennale, purché non incidano 
sulle scelte fondamentali dello stesso.
 

 

 

 

ARTICOLO 16

Norme transitorie in materia di programmazione turistica 
regionale
 
            1.          Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici 
locali viene adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni 
dalla entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere 
delle province e del comitato di cui all'articolo 2, comma 2.
            2.          Nelle more della approvazione del primo programma 
triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 
1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione 
turistica vigente.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Strumenti di programmazione turistica provinciale

ARTICOLO 17

Programma di accoglienza del turista
 
            1.          La provincia esercita funzioni di programmazione nelle 
attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e 
promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per 
l'ambito territoriale regionale.
            2.          La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il 
periodo di riferimento predispone, sentita la conferenza 
provinciale permanente del turismo di cui all'articolo 19, il 
programma di accoglienza del turista e lo trasmette al comitato 
di promozione indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, 
comma 2; il programma è approvato entro il 30 novembre dello 
stesso anno ed è trasmesso alla Giunta regionale per la 
diffusione tramite il sistema informativo turistico.
            3.          Il programma di accoglienza del turista, avente validità 
almeno annuale, individua:
a)         gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e 
all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza 
turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le 
associazioni dei consumatori;
b)         gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica 
territoriale;
c)         i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
            4.          In fase di prima applicazione della presente legge si 
prescinde dal parere della conferenza provinciale permanente 
del turismo.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Sistema informativo turistico regionale

ARTICOLO 18

Sistema informativo turistico
 
            1.          La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale 
utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione 
e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza 
del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la 
standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione 
delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale 
sistema informativo regionale.
            2.          Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura 
regionale competente per il turismo:
a)         effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle 
politiche turistiche regionali;
b)         effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura 
ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse 
turistico;
c)         verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e 
intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre 
regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e 
sociali che influenzano il fenomeno turistico;
d)         elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai 
destinatari dei finanziamenti regionali;
e)         effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della 
domanda turistica dei principali mercati di affluenza del 
movimento turistico che interessa la regione.
f)          rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori 
riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami 
segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed 
attese dal cliente consumatore. 
            3.          Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al 
Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di 
specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.
 

 

 

 

 

SEZIONE IV
Disposizioni sulla conferenza provinciale permanente del
turismo.

ARTICOLO 19

Conferenza provinciale permanente del turismo
 
            1.          Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento 
funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, 
sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche in ogni 
provincia, è istituita la conferenza provinciale permanente del 
turismo.
            2.          La conferenza è costituita con decreto del Presidente della 
provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.
            3.          La conferenza è composta da:
a)         Presidente della provincia o assessore provinciale al 
turismo suo delegato che la presiede;
b)         due consiglieri comunali in rappresentanza delle 
amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale 
provinciale designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal 
sindaco del comune capoluogo di provincia;
c)         un rappresentante della comunità montana operante nel 
territorio di competenza provinciale o, qualora si tratti di più 
comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei 
presidenti delle comunità montane interessate, convocata dal 
Presidente della provincia o dall'assessore provinciale al 
turismo. Nel caso non sia operante alcuna comunità montana 
si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei 
comuni;
d)         due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui 
uno in rappresentanza delle minoranze;
e)         i presidenti delle strutture associate di promozione turistica 
di cui all'articolo 7 presenti nel territorio provinciale;
f)          due rappresentanti designati dalle associazioni degli 
operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio 
provinciale;
g)         un rappresentante designato dalle associazioni degli 
operatori turistici delle attività complementari o professionali, 
operanti nel territorio provinciale;
h)         un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali 
operanti nel territorio provinciale;
i)          un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative 
operanti nel territorio provinciale;
l)          due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel 
registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla 
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il 
riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di 
volontariato" e successive modificazioni, aventi come finalità 
statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attività turistica;
m)         un rappresentante designato dalle associazioni Pro Loco 
operanti nel territorio provinciale;
n)         un rappresentante designato dalla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
o)         un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito 
territoriale provinciale;
p)         un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti 
nell'ambito territoriale provinciale;
q)         un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei 
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
r)          un rappresentante designato dal Touring Club italiano.
            4.          La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula 
proposte e fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2.
            5.          I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), 
l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.
            6.          La conferenza è comunque validamente costituita con la 
designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La 
prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della 
provincia o dall'assessore delegato.
            7.          La conferenza delibera validamente con almeno la metà più 
uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei 
presenti.
 

 

 

 

 

SEZIONE V
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).

ARTICOLO 20

Uffici IAT provinciali
 
            1.          Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica 
(IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica 
con particolare riguardo alle funzioni di:
a)         informazione turistica con utilizzazione di personale 
qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e 
con produzione di materiale informativo e promozionale;
b)         accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in 
forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e 
privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;
c)         assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed 
addetti alle attività di comunicazione;
d)         gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a 
migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta 
delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo 
inoltro al SIRT;
e)         collaborazione con gli enti locali e con gli organismi 
rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre 
attività di interesse turistico.
            2.          Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte 
degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche 
del territorio.
            3.          Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli 
uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire 
gli stessi in collaborazione con:
a)         comuni;
b)         imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c)         associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui 
all'articolo 10;
d)         associazioni iscritte nel registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 
agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, 
anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza 
e assistenza turistica;
e)         consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate 
dalla Regione.
 

 

 

 

ARTICOLO 21

Riparto fondi tra le province
 
            1.          La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base 
della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 
alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 
16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" a 
valere sul fondo già destinato al funzionamento della rete 
APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attività di 
promozione APT.
 
 

 

 

 

 

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO I
Strutture ricettive

SEZIONE I
Strutture ricettive alberghiere

ARTICOLO 22

Strutture ricettive alberghiere
 
            1.          Sono strutture ricettive alberghiere:
a)         gli alberghi;
b)         i motel;
c)         i villaggi-albergo;
d)         le residenze turistico-alberghiere;
e)         le residenze d'epoca alberghiere.
            2.          Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a 
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente 
vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e 
unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due 
vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da 
letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere 
composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto 
e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o 
più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di 
servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite 
nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività 
autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.
            3.          Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la 
sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che 
assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento 
carburanti.
            4.          Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica 
area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili 
con servizi centralizzati.
            5.          Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive 
aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio 
e servizi accessori in unità abitative. E' consentita la presenza 
di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del 
quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità 
abitative. 
            6.          Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive 
alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare 
pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o 
di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza 
altamente qualificata.
            7.          Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico 
proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, 
dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione 
della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
            8.          L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede 
principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso 
promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza 
e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere 
ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede 
principale o anche in una parte separata dello stesso 
immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso 
autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in 
linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui 
insiste la sede principale. 
            9.          Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità 
abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su 
richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti 
dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo 
di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento 
della partenza del cliente. 
 

 

 

 

ARTICOLO 23

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive 
alberghiere
 
            1.          I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini 
della classificazione sono:
a)         capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette 
suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione 
delle dipendenze;
b)         attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed E.
            2.          Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti 
previsti nell'allegato C e sono contrassegnati con cinque, 
quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze 
turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti 
nell'allegato D e sono contrassegnate con quattro, tre e due 
stelle.
            3.          Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la 
denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque 
degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui 
all'allegato B.
            4.          In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella 
di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli 
esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace 
hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno 
quattro stelle. 
            5.          Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa 
o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la 
denominazione di garnì o meublé. 
            6.          Le dipendenze sono classificate in una delle categorie 
inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì 
classificate nella medesima categoria della sede principale 
qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e 
arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il 
medesimo trattamento della sede principale.
            7.          Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle 
lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore 
d'albergo, che può coincidere con il responsabile.
 

 

 

 

ARTICOLO 24

Superfici e cubatura minime
 
            1.          In materia di superfici e cubature minime si applica la 
disciplina prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 
1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture 
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 
marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 
maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie 
e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o 
più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere 
classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per 
cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, 
cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle 
stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie 
minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del 
decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata 
dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. 
L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può 
essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 
del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Strutture ricettive extralberghiere

ARTICOLO 25

Strutture ricettive extralberghiere
 
            1.          Sono strutture ricettive extralberghiere:
a)         gli esercizi di affittacamere;
b)         le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c)         le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
d)         le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e)         le strutture ricettive - residence;
f)          le attività ricettive in residenze rurali;
g)         le case per ferie;
h)         gli ostelli per la gioventù;
i)          le foresterie per turisti;
l)          le case religiose di ospitalità;
m)         i centri soggiorno studi;
n)         le residenze d'epoca extralberghiere;
o)         i rifugi escursionistici;
p)         i rifugi alpini.
            2.          Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i 
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato 
F parte prima, composte da non più di sei camere, ciascuna 
con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti 
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno 
stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente 
servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione 
dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
            3.          Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che 
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti 
dall'allegato F, parte prima composte da non più di sei camere, 
ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in 
modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso 
titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di 
ristorazione di cui al presente comma possono utilizzare in 
aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda. 
            4.          Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed & 
breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi 
della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria 
abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio 
e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F, 
parte seconda. 
            5.          Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli 
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina 
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più 
stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e 
non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi 
minimi previsti dall'allegato F, parte terza senza la prestazione 
di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative 
ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a)         in forma imprenditoriale;
b)         in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la 
disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, 
senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma 
non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno 
la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c)         con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed 
immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o 
sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non 
imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità 
medesime che non intendono gestire tali strutture in forma 
diretta.
            6.          Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti 
da uno o più immobili comprendenti appartamenti che 
forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F, parte quarta 
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in 
forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti 
aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei 
mesi.
            7.          Sono attività ricettive in residenze rurali e possono 
assumere la denominazione di country house le strutture 
localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una 
pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da 
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i 
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato 
F, parte quinta composte da camere con eventuale angolo 
cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al 
pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed 
eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. 
            8.          Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i 
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato 
G, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di 
fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, 
associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il 
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, 
religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno 
dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono 
altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre 
aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i 
quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
            9.          Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla 
dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di 
vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive 
caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani 
al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze 
estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo 
sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi 
è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato 
nei settori pedagogico e medico ed è comunque garantita, 
anche tramite specifica convenzione, l'assistenza sanitaria per 
le necessità di pronto intervento. 
            10.        Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che 
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti 
all'allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per 
periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in 
forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute. 
            11.        Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente 
adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in 
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza 
finalità di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla 
presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi 
non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a 
persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni 
che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il 
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, 
religiose e sportive. 
            12.        Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che 
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti 
all'allegato G caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente 
gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo 
richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa 
e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento 
e limitazioni di servizio. 
            13.        Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da 
enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti 
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad 
ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture 
dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e 
convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli 
ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere 
classificate a due stelle.
            14.        Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere 
classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare 
pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca 
o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza 
altamente qualificata.
            15.        Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso 
dei requisiti previsti all'allegato G, aperte al pubblico idonee ad 
offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane 
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o 
da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri 
abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
            16.        Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei 
requisiti previsti all'allegato G ubicate in montagna, a quota non 
inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore 
a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni 
ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà 
di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, 
in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza 
scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e 
dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il 
ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere 
custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni 
turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono 
disporre di un locale per il ricovero di fortuna, 
convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile 
dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il 
periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere 
comunque garantito per l'intero arco della giornata.
            17.        Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono 
essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
 

 

 

 

ARTICOLO 26

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive 
extralberghiere soggette a classificazione
 
            1.          Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di 
ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le 
strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda 
e prima categoria in base ai requisiti di cui all'allegato R.
            2.          Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli 
ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i centri 
soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono 
classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti 
minimi di cui rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed 
all'allegato G e, per i centri soggiorno studi, ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 25, comma 13.
 

 

 

 

ARTICOLO 27

Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non 
soggette a classificazione
 
            1.          L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le 
foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di 
inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.".
            2.          La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia 
competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla 
provincia, su modello regionale.
            3.          Chi intende locare direttamente le unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di 
cui all'articolo 25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito 
modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello 
regionale al comune in cui l'unità abitativa è ubicata, che ne 
trasmette copia entro trenta giorni alla provincia stessa.
            4.          La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate 
le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro 
sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della 
rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne da 
comunicazione alla Regione.
            5.          Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & 
breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare 
direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
nella forma non imprenditoriale, comunica alla provincia 
competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla 
stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di 
ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il 
periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in 
locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per 
le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno 
validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione 
deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
            6.          Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si 
rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non 
intendano gestire tali strutture in forma diretta comunicano 
annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali 
integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e alla provincia 
competenti per territorio l'elenco delle strutture con le seguenti 
indicazioni:
a)         l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b)         la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c)         il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d)         il periodo di messa in locazione;
e)         i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
            7.          Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la 
provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a 
conduzione familiare bed & breakfast, delle unità abitative 
ammobiliate a uso turistico non classificate e delle foresterie 
per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone 
comunicazione alla Regione, ai fini dell'attività di informazione 
turistica.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Strutture ricettive all'aperto

ARTICOLO 28

Strutture ricettive all'aperto
 
            1.          Sono strutture ricettive all'aperto:
a)         i villaggi turistici;
b)         i campeggi.
            2.          Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate 
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza 
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità 
abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche 
disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il 
soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di 
pernottamento.
            3.          Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate 
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza 
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi 
possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, 
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o 
camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di 
turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
 

 

 

 

ARTICOLO 29

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto
 
            1.          Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai 
requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni 
di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:
a)         i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;
b)         i campeggi con quattro, tre, due e una stella.
            2.          In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata 
quella di camping
            3.          Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:
a)         la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano 
ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per 
frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità 
di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse 
storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e 
possono essere anche abbinati ad attività di stazione di 
servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e 
di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;
b)         la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora 
siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e 
commerciali.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 30

Realizzazione di strutture ricettive all'aperto
 
            1.          La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è 
soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 76 della 
legge regionale 27 giugno 1985, n.61 "Norme per l'assetto e 
l'uso del territorio" e successive modificazioni.
            2.          Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono 
classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 
conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione 
della Giunta regionale n.2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e 
simbologia regionali unificate".
            3.          Ai fini della determinazione del contributo di concessione, 
l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui 
all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61, 
limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno 
temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
            4.          L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può 
essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei 
campeggi di transito.
            5.          L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove 
strutture ricettive all'aperto per la realizzazione degli immobili 
destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e 
ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra 
un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della 
superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi 
necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli 
uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del 
personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve 
essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati 
non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra 
limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso 
turistico.
            6.          Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti 
mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, 
mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti 
devono:
a)         conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b)         non possedere alcun collegamento permanente al terreno e 
gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili 
in ogni momento.
 

 

 

 

ARTICOLO 31

Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto
 
            1.          Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
a)         la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i 
periodi di apertura;
b)         la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del 
responsabile o di un suo delegato;
c)         la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a 
favore dei clienti.
 
 

 

 

 

 

SEZIONE IV
Disposizioni comuni

ARTICOLO 32

Competenza e procedure della classificazione delle strutture 
ricettive soggette a classificazione
 
            1.          La classificazione per le strutture ricettive soggette a 
classificazione è effettuata dalla provincia competente per 
territorio e ha validità quinquennale.
            2.          La domanda di classificazione è presentata alla provincia 
competente per territorio , corredata della documentazione di 
cui all'allegato H.
            3.          La provincia provvede alla classificazione sulla base della 
documentazione presentata, a seguito di verifica :
a)         non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione 
della domanda acquisiti il parere dell'amministrazione 
comunale e delle associazioni territoriali di categoria 
maggiormente rappresentative, che deve essere reso entro 
trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le 
strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto;
b)         non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione 
della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.
            4.          In sede di classificazione la provincia verifica che la 
denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed 
extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie 
nell'ambito territoriale dello stesso comune. 
            5.          Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a 
possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella 
attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a 
una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di 
declassamento.
            6.          Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun 
quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di 
classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I 
moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in 
essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla 
provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la 
documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso 
di modifiche strutturali intervenute.
            7.          Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è 
notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura 
ricettiva e comunicato alla Giunta regionale. 
 
 

 

 

 

ARTICOLO 33

Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze 
d'epoca alberghiere ed extra alberghiere
 
            1.          Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai 
vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali" salvo quanto previsto al comma 2.
            2.          La provincia competente per territorio può classificare le 
strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca anche in 
mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 
se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione 
regionale di cui al comma 3.
            3.          La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per 
la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:
a)         un dirigente regionale della struttura regionale competente 
per il turismo che la presiede;
b)         un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza 
per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
c)         un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni 
più rappresentative a livello regionale degli operatori delle 
strutture ricettive alberghiere;
d)         un dipendente della provincia competente per territorio.
            4.          Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente 
regionale.
            5.          Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un 
compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove 
spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente 
normativa.
            6.          La domanda di classificazione a residenza d'epoca, 
corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere 
dalla documentazione di cui all'allegato Q, è presentata alla 
provincia competente per territorio che provvede alla 
classificazione entro i successivi novanta giorni.
            7.          La commissione regionale per la classificazione delle 
residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della 
presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo 
sino alla fine della legislatura.
 

 

 

 

ARTICOLO 34

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a 
classificazione
 
            1.          I responsabili delle strutture ricettive soggette a 
classificazione, comunicano alla provincia competente su 
apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima 
provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che 
intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° 
ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno 
successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 
1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e 
servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° 
giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, 
comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre 
successivo.
            2.          La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per 
le strutture ricettive all'aperto, i prezzi minimi e massimi che si 
applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di 
campeggi di transito, nel modo seguente:
a)         tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso 
diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per 
quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;
b)         tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
c)         orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).
            3.          La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 
termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla 
vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della 
comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.
            4.          Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o 
solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi 
unici.
            5.          La mancata o incompleta comunicazione entro i termini 
previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a 
quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la 
soggezione alla sanzione prevista all'articolo 43, comma 8.
            6.          Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la 
comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno 
successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.
            7.          I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la 
prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza 
pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un 
pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della 
pensione completa e della mezza pensione si possono 
applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.
            8.          I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non 
possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente 
comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi 
solo nei seguenti casi:
a)         gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b)         ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a 
quindici giorni;
c)         bambini al di sotto dei dodici anni;
d)         guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi 
organizzati;
e)         convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o 
associazioni.
            9.          Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere 
soggette a classificazione è facoltà del responsabile 
determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la 
camera, comunque non prima delle ore dieci.
            10.        I prezzi sono comprensivi:
a)         nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di 
condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, 
della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto 
per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
b)         nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a 
classificazione,:
1)         per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di 
ristorazione dei servizi di cui all'allegato F, parte prima, lettera 
a) e di IVA;
2)         per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi 
indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive 
- residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;
3)         per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono 
essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, 
lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, 
prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione 
completa;
4)         per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, 
centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) 
e di IVA.
c)         nelle strutture ricettive all'aperto di IVA; quelli di cui al comma 
2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della 
stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle 
piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi 
dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica 
possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e 
addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la 
potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.
d)         nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi 
di IVA.
 

 

 

 

ARTICOLO 35

Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a 
classificazione
 
            1.          Le strutture ricettive soggette a classificazione possono 
avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale 
quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. 
L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una 
durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno. 
            2.          Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì 
essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco 
dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo 
complessivo comunque non superiore a nove mesi.
            3.          I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono 
disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.
            4.          I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere 
comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione 
delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune 
competente per territorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 36

Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture 
ricettive soggette a classificazione
 
            1.          È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, 
nella zona di ricevimento degli ospiti,:
a)         per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere 
soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per 
l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare 
comunicazione di cui all'articolo 34.
b)         per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro 
contenente i seguenti dati :
1)         la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva; 
2)         la classificazione in stelle;
3)         i periodi di apertura della struttura ricettiva;
4)         la capacità ricettiva massima;
5)         copia del listino prezzi in vigore;
6)         l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
7)         il regolamento della struttura ricettiva;
8)         i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
9)         l'indicazione del responsabile in servizio;
10)        l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini previsti dalla presente normativa.
            2.          È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni 
camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture 
ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle 
strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta 
esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case 
religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in 
ogni unità abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino 
contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati all'anno solare in 
corso.
            3.          La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, 
sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.
            4.          È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite 
ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a 
classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di 
emergenza antincendio.
            5.          Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla 
Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato 
ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto :
a)         all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva 
alberghiera;
b)         all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera 
soggetta a classificazione;
c)         all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato 
nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva 
all'aperto.
 

 

 

 

ARTICOLO 37

Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture 
ricettive soggette a classificazione
 
            1.          Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore 
agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a 
darne comunicazione al comune.
            2.          Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere 
per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più 
periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri 
motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno 
solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare 
preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla 
provincia.
            3.          Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture 
ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal 
comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a 
sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un 
periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per 
accertate gravi circostanze.
            4.          La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a 
quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione 
della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 
6.
            5.          La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è 
comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima 
della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e 
imprevedibili per le quali la comunicazione viene data 
immediatamente dopo l'evento.
            6.          Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e 
quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli 
scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a 
irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede a 
diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non 
superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso 
inutilmente il quale, può disporre la chiusura temporanea della 
struttura per un periodo non superiore a tre mesi.
            7.          Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
a)         qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in 
caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 
centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, 
salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per 
un periodo superiore a dodici mesi;
b)         qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore 
a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di 
cui al comma 5;
c)         qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della 
sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle 
prescrizioni previste; 
d)         qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla 
legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto 
di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del 
gestore;
e)         nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
f)          in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, 
comma 7.
            8.          Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del 
presente articolo deve essere comunicato alla provincia. 
 

 

 

 

ARTICOLO 38

Reclami
 
            1.          I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a 
quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate e dalle 
strutture ricettive extralberghiere non soggette a classificazione 
o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, 
possono presentare documentato reclamo alla provincia entro 
trenta giorni dall'evento.
            2.          La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, 
ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta 
giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si 
pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
            3.          Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia 
comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura 
ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non 
conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso 
al procedimento relativo all'applicazione della sanzione 
amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.
            4.          Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il 
responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della 
sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente 
l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 3, comunicando, 
contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla 
provincia competente.
            5.          Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle 
strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la 
provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i 
successivi adempimenti.
 

 

 

 

ARTICOLO 39

Registrazione delle persone alloggiate
 
            1.          I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente 
legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il 
movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche 
secondo le disposizioni emanate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.
 

 

 

 

ARTICOLO 40

Gestione e responsabilità
 
            1.          Responsabile delle strutture ricettive è il titolare 
dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante 
la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione o dalla 
comunicazione d'inizio attività, o il gestore.
            2.          I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili 
dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del 
pagamento delle sanzioni amministrative.
 

 

 

 

ARTICOLO 41

Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive 
soggette a classificazione
 
1.          L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture 
ricettive all'aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal 
comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette 
copia entro trenta giorni alla provincia. L'autorizzazione deve 
contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, 
alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione 
della struttura.
            2.          L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di 
cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio 
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle 
persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati 
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e 
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì 
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di 
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone 
alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette 
persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le 
quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e 
di igiene e sanità. 
            3.          Nelle strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 28 
l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle 
attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 
"Norme di programmazione per l'insediamento di attività 
commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti 
e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in 
occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
            4.          L'attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a 
classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di 
inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e 
fornito dalla provincia su modello regionale indicante la 
classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di 
apertura e l'ubicazione della struttura. 
            5.          L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è 
soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su 
modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello 
regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e 
l'ubicazione della struttura.
 

 

 

 

ARTICOLO 42

Vigilanza ed informazione
 
            1.          La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo 
è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per 
territorio.
            2.          Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi 
reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in 
attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, 
alla struttura regionale competente in materia di turismo.
 

 

 

 

ARTICOLO 43

Sanzioni amministrative pecuniarie
 
            1.          L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo 
occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione 
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e 
all'immediata chiusura dell'esercizio.
            2.          L'inosservanza delle disposizioni in materia di 
classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla 
stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a 
euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il 
comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.
            3.          La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al 
pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate 
comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 
1.000,00.
            4.          La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del 
segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, 
ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive 
dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la 
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.
            5.          La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del 
cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, 
comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 
250,00.
            6.          La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto 
previsto in materia di chiusura dall'articolo 37, comporta la 
sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
            7.          L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, 
stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di 
un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una 
denominazione o una classificazione diversa da quella 
approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 
200,00 a euro 500,00.
            8.          La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive 
dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione 
della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
            9.          L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte 
delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa 
da euro 250,00 a euro 1.500,00.
            10.        La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, 
escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti 
letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione 
amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto 
in più.
            11.        La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive 
alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla 
partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa 
da euro 50,00 a euro 150,00.
            12.        La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai 
fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la 
sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
            13.        L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di 
un numero di persone superiore alla capacità ricettiva 
massima autorizzata è soggetta ad una sanzione 
amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in 
più.
            14.        Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono 
comminate dal comune competente e le somme introitate sono 
trattenute dallo stesso ente.
            15.        Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono 
comminate dalla provincia competente e le somme introitate 
sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni 
conferite in materia di turismo.
 

 

 

 

 

SEZIONE V
Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta
temporanea

ARTICOLO 44

Aree attrezzate di sosta temporanea
 
            1.          I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, 
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al 
di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente 
legge possono istituire aree attrezzate, riservate 
esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei 
mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. 
Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 
185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
"Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e 
all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 
dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere 
dotate di:
a)         pozzetto di scarico autopulente;
b)         erogatore di acqua potabile;
c)         adeguato sistema di illuminazione;
d)         contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel 
territorio comunale.
            2.          L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata 
in relazione al minor impatto ambientale possibile e 
piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una 
superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con 
apposito segnale stradale.
            3.          La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate 
esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è 
permessa per un periodo massimo di quarantotto ore 
consecutive.
            4.          I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al 
presente articolo direttamente o mediante apposite 
convenzioni.
            5.          La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate 
riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al 
parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale 
ai comuni.
            6.          La Giunta regionale per la concessione dei contributi 
stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata 
dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.
            7.          I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella 
misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta 
ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, 
fino al limite massimo di euro 15.000,00.
 

 

 

 

 

CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità
turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE I
Disciplina delle concessioni demaniali

ARTICOLO 45

Funzioni della Regione
 
            1.          La Regione disciplina le funzioni amministrative in 
conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del 
relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 
ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 494 "Disposizioni per la determinazione dei 
canoni relativi a concessioni demaniali marittime".
            2.          Alla Regione spettano le funzioni di:
a)         programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
b)         raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e 
numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del 
demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;
c)         formazione del catasto del demanio marittimo a finalità 
turistico-ricreativa;
d)         monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a 
finanziamento pubblico;
e)         verifica dello stato di attuazione della programmazione 
regionale da parte dei comuni;
f)          predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e 
controllo di competenza.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 46

Funzioni dei Comuni
 
            1.          Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree 
demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per 
il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle 
concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello 
Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
            2.          I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di 
ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle 
funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando 
l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto 
informatico.
            3.          I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla 
Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di 
trasmissione.
 

 

 

 

ARTICOLO 47

Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime
 
            1.          Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a 
finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali 
specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani 
particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità 
delle predette direttive regionali.
            2.          Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere 
deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate 
dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.
            3.          L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro 
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del 
piano regolatore generale secondo le procedure semplificate 
previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
            4.          Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere 
adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non 
prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.
            5.          In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono 
rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le 
direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree 
demaniali marittime.
 

 

 

 

ARTICOLO 48

Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto 
delle concessioni
 
            1.          Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle 
concessioni di cui alla presente legge devono essere 
presentate presso i competenti uffici corredate dalla 
documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di 
cui all'allegato S/3.
            2.          La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del 
comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni 
dalla ricezione della domanda.
 

 

 

 

ARTICOLO 49

Canone e imposta regionale sulle concessioni
 
            1.          Le concessioni sono soggette al pagamento del canone 
nella misura stabilita dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e 
dell'imposta regionale nella misura stabilita dalla legge 
regionale 17 gennaio 1972, n. 1 "Disciplina dell'imposta sulle 
concessioni statali" e successive modifiche ed integrazioni.
            2.          Le funzioni relative all'accertamento e riscossione 
dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale 
rappresentanza in giudizio sono trasferite ai comuni.
            3.          Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato a ciascun 
comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa, 
oltre le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e 
tributarie ed i relativi interessi.
            4.          Le amministrazioni comunali provvedono, entro il 28 
febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, a 
riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta 
regionale riscossa.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 50

Deposito cauzionale
 
            1.          I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi 
assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza 
fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da 
effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 51

Esecuzione delle opere, vigilanza
 
            1.          Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il 
concessionario nel possesso dei beni oggetto della 
concessione. La consegna risulta da processo verbale.
            2.          Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti 
autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.
            3.          L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al 
collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro 
sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale 
termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio 
civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale 
competente.
 

 

 

 

ARTICOLO 52

Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri 
delle attività oggetto di concessione
 
            1.          Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con 
provvedimento adeguatamente motivato del comune 
competente per territorio.
            2.          In caso di revoca della concessione per motivi di interesse 
pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per 
contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di 
cui all'articolo 47, i concessionari hanno la preferenza 
nell'assegnazione di nuove concessioni.
            3.          Il comune competente per territorio può dichiarare la 
decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 
del Codice della navigazione.
            4.          Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può 
affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione 
dell'attività oggetto della concessione.
            5.          Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del 
comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività 
secondarie nell'ambito della concessione.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 53

Subingresso
 
            1.          Il concessionario deve esercitare direttamente la 
concessione.
            2.          L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 
del Codice della navigazione, è data dal comune competente 
per territorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 54

Concorso e rinnovo delle concessioni
 
            1.          In sede di concorso di domande di nuove concessioni si 
applicano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 37 del 
Codice della navigazione così come modificato dall'articolo 02 
della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
            2.          Le concessioni hanno durata di sei anni. Alla scadenza si 
rinnovano automaticamente per altri sei anni e così 
successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto 
all'articolo 42, comma 2, del Codice della navigazione.
            3.          I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti più idonei a 
dare adeguata pubblicità alla legge regionale avuto particolare 
riguardo agli obblighi che ne derivano per i titolari di 
concessioni demaniali.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 55

Vigilanza
 
            1.          Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate 
dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di 
esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del 
demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono 
esercitate dal comune territorialmente competente.
            2.          In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta 
rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei 
mesi e di decadenza della concessione medesima.
            3.          I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali 
marittime in concessione sono state eseguite opere non 
autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in 
difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti 
sanzionatori conseguenti.
 

 

 

 

ARTICOLO 56

Valenza turistica
 
            1.          La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del 
decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento 
recante norme per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" 
individua le aree del proprio territorio da classificare nelle 
categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano 
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, 
normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti 
per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:
a)         caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b)         grado di sviluppo turistico esistente;
c)         stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d)         ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e)         caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, 
nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.
            2.          La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su 
proposta dei comuni.
 
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Disciplina degli stabilimenti balneari.

ARTICOLO 57

Stabilimenti balneari
 
            1.          Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la 
balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini. 
            2.          Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o 
di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. 
Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per 
la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio 
delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive 
e per la ricreazione, purché in possesso delle relative 
autorizzazioni.
 

 

 

 

ARTICOLO 58

Gestione
 
            1.          Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre 
a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale 
rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 48, deve 
effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" e successive modificazioni.
            2.          La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio 
dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale 
indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il 
periodo di apertura e corredata dalla documentazione 
comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio 
medesimo dei requisiti prescritti.
 

 

 

 

ARTICOLO 59

Disciplina dei prezzi
 
            1.          I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al 
comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di 
IVA, che intendono applicare.
            2.          La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito 
modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente 
altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro 
il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno 
successivo.
            3.          Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del 
termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla 
verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della 
comunicazione è inviata alla Regione ed una copia all'Ente 
nazionale italiano per il turismo.
            4.          Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o 
solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi 
unici.
            5.          La mancata o incompleta comunicazione entro il termine 
previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori 
a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e 
l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 60, comma 2.
            6.          Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la 
comunicazione dei prezzi deve essere presentata 
contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
            7.          È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, 
nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi 
all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.
 

 

 

 

ARTICOLO 60

Sanzioni
 
            1.          L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver 
effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la 
sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e 
l'immediata chiusura dell'esercizio.
            2.          La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei 
termini di cui all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione 
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
            3.          L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, 
comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 
1.500,00.
            4.          Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le 
somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate 
alle funzioni conferite in materia di turismo.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio
lacuale relativo al lago di Garda

ARTICOLO 61

Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di 
demanio lacuale
 
            1.          Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, 
limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di 
Garda, le funzioni amministrative relative a:
a)         concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e 
pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità 
turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 
1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie";
b)         alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, 
come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso 
turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.
            2.          Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al 
cinquanta per cento del gettito finanziario complessivo 
derivante dai canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del 
demanio lacuale del lago di Garda, introitato dalla Regione ai 
sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 
2001, n. 11, nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni 
rivieraschi del lago di Garda che la destinano all'esercizio delle 
funzioni di cui al comma 1.
            3.          Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni 
rivieraschi del lago di Garda per le funzioni conferite in materia 
di demanio lacuale, pari al cinquanta per cento dei canoni 
derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale, 
rappresentati dal lago di Garda, introitati sull'u.p.b. E0042 
"Proventi dalla gestione del demanio idrico", si fa fronte con le 
somme stanziate all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e 
controllo per la difesa del suolo", che viene incrementata 
mediante prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli 
anni del triennio 2002-2004 dall'u.p.b. U0006 "Trasferimenti 
generali per funzioni delegate agli enti locali" in termini di 
competenza e cassa per il 2003 e di sola competenza per gli 
anni 2004 e 2005.
            4.          Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta 
regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di 
cui al comma 1.
            5.          L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° 
gennaio 2003.
 

 

 

 

 

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed
intermediazione di pacchetti turistici.

SEZIONE I
Individuazione e definizione degli operatori.

ARTICOLO 62

Le agenzie di viaggio e turismo
 
            1.          Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese 
che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.
            2.          Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese 
esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, 
marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel 
territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di 
viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al 
trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che 
provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie 
dello Stato Spa.
 

 

 

 

ARTICOLO 63

Attività delle agenzie
 
            1.          Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di 
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, 
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, 
ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, 
secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 
dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE 
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
            2.          In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e 
turismo:
a)         la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre 
o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le 
forme d'uso;
b)         la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni 
altro mezzo di trasporto;
c)         la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di 
imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
d)         la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o 
estere di navigazione aerea;
e)         l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, 
con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f)          l'organizzazione di escursioni con o senza 
accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e 
noleggio di autovettura;
g)         l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte 
del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del 
direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, 
esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h)         la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse 
dei propri clienti;
i)          l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni 
d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l)          il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per 
viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse 
da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi 
turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le 
prescritte autorizzazioni;
m)         il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di 
viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n)         il servizio di informazioni in materia turistica;
o)         la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e 
vendita di guide, orari e simili;
p)         la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse 
turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, 
vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico 
interesse o convegni, simposi o lotterie;
q)         organizzazioni di attività congressuali;
r)          ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
 

 

 

 

ARTICOLO 64

Associazioni e organismi senza scopo di lucro
 
            1.          Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità 
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad 
esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i 
propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno 
di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere 
aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi 
internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni 
devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione 
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa 
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto 
legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della 
direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella 
parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto 
legislativo n. 111/1995.
            2.          Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza 
assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro 
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti 
ferme restando le disposizioni previste in materia dalla 
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal 
decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono 
essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.
            3.          Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, 
sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi 
e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad 
alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare 
una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti 
ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a 
due milioni di euro.
            4.          Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad 
esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, 
regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione 
tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e
turismo.

ARTICOLO 65

Richiesta di autorizzazione
 
            1.          La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel 
cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede 
principale, indicando:
a)         le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di 
società, del suo legale rappresentante;
b)         le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi 
sia persona diversa dal richiedente;
c)         la denominazione dell'agenzia;
d)         l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
e)         l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
f)          l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
g)         la consistenza patrimoniale dell'impresa.
            2.          La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o 
relative dichiarazioni sostitutive:
a)         il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei 
carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, 
n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza 
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, 
riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i 
componenti del consiglio di amministrazione della società 
nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa 
dal richiedente;
b)         il certificato del tribunale attestante che nei confronti del 
titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante 
della società non sono in corso procedure fallimentari o 
concorsuali;
c)         il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei 
direttori tecnici, di cui all'articolo 78;
d)         la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona 
giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.
            3.          L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie 
già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia 
non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio 
attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita 
dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata 
rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere 
l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, 
dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita 
dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il 
possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.
 

 

 

 

ARTICOLO 66

Autorizzazione all'apertura di agenzia
 
            1.          A seguito alla presentazione della domanda di 
autorizzazione la provincia accerta che la denominazione 
prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie 
già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non 
può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni 
o regione italiani.
            2.          La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al 
richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a)         trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi 
dell'articolo 71;
b)         trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione 
del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità 
ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo 
di contratto previsto;
c)         produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei 
locali e copia del relativo certificato di agibilità.
            3.          Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il 
richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti 
previsti, la domanda di autorizzazione decade.
            4.          La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, 
rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di 
viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni 
dalla data dei rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i 
quali, l'autorizzazione decade.
            5.          L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova 
tacitamente di anno in anno.
 

 

 

 

ARTICOLO 67

Contenuto dell'autorizzazione
 
            1.          L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a)         la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
b)         il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
c)         il direttore tecnico.
            2.          Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa 
al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società 
comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre 
modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione 
mediante annotazione.
            3.          Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben 
visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della 
comunicazione di inizio dell'attività.
 

 

 

 

ARTICOLO 68

I periodi di apertura
 
            1.          Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi 
di apertura annuali o stagionali.
            2.          Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per 
anno.
 

 

 

 

ARTICOLO 69

Redazione e diffusione dei programmi
 
            1.          I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, 
gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al 
comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel 
territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al 
pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono 
contenere indicazioni precise su:
a)         il soggetto produttore o organizzatore;
b)         le date di svolgimento;
c)         la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d)         le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo 
globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale 
acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle 
scadenze per il versamento del saldo;
e)         la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o 
altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle 
presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è 
compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per 
quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le 
tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne 
l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la 
categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato 
ospitante;
f)          i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g)         le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o 
per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da 
parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro 
motivo prestabilito;
h)         il periodo di validità del programma;
i)          gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con 
l'indicazione dei rischi coperti;
l)          il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per 
effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei 
servizi turistici in caso di annullamento;
m)         gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
n)         le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le 
informazioni di carattere generale in materia di visti e 
passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire 
delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
o)         la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante 
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione 
internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto 
legislativo n. 111/1995;
p)         l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in 
qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi 
nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del 
contratto rilevata in loco dal consumatore.
            2.          Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di 
viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli 
impegni assunti.
            3.          Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni 
radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono 
contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi 
autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del 
programma completo presso le agenzie.
            4.          I programmi nella parte relativa al regolamento di 
partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione 
internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto 
legislativo n. 111/1995.
            5.          I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono 
comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa 
espresso riferimento nel programma.
            6.          Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le 
associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.
            7.          Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo 
per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, 
sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione 
dell'associazione/organismo e dell'agenzia.
 

 

 

 

ARTICOLO 70

Commissioni arbitrali e conciliative
 
            1.          La provincia promuove tramite le associazioni dei 
consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di 
agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e 
conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di 
agenzie di viaggio e loro utenti.
            2.          Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento 
della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo 
possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la 
previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione 
ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni 
istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e 
artigianato.
 

 

 

 

ARTICOLO 71

Obbligo di assicurazione
 
            1.          Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e 
turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non 
inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia 
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti 
con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei 
servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia 
dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 
e dal decreto legislativo n. 111/1995.
            2.          L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia 
territorialmente competente, la documentazione comprovante 
l'avvenuto pagamento del premio.
            3.          La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa 
accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, 
comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura 
dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della 
autorizzazione.
 

 

 

 

ARTICOLO 72

Sospensione dell'attività
 
            1.          L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere 
sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
a)         per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza 
maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla 
provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la 
sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola 
volta, per altri sei mesi;
b)         per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura 
cautelare o sanzionatoria.
            2.          In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non 
consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia 
provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura 
dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza 
della autorizzazione.
 

 

 

 

ARTICOLO 73

Cessazione dell'attività
 
            1.          La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza 
del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di 
cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante 
comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio 
disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza 
dell'autorizzazione.
 

 

 

 

ARTICOLO 74

Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo
 
            1.          Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di 
comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco 
delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
            2.          Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione 
sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del 
titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di 
apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali 
sospensioni.
            3.          L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura 
di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori 
comunicazioni previste dalla legge.
            4.          Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura 
della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel 
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
 

 

 

 

ARTICOLO 75

Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di 
lucro
 
            1.          Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle 
associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico 
e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di 
ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a 
cura della provincia.
            2.          L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione 
avvengono a richiesta dell'organismo interessato.
            3.          Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al 
comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione 
statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di 
iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la 
seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai 
sensi di legge:
a)         certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante 
legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei 
carichi pendenti;
b)         copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c)         polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale 
non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei 
rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, 
nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla 
convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 
1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La 
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del 
premio deve essere inviata annualmente;
d)         dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, 
concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le 
attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve 
risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui 
all'articolo 78.
            4.          L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo 
svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello 
scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate 
nell'articolo 64.
 

 

 

 

ARTICOLO 76

Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale
 
            1.          La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 
determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da 
parte della provincia.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Direttore tecnico

ARTICOLO 77

Esame di idoneità per direttore tecnico
 
            1.          La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame 
per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve 
essere presentata alla provincia alla quale appartiene il 
comune di residenza. I candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:
a)         diploma di scuola secondaria superiore;
b)         esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o 
superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre 
anni, attestato dal datore di lavoro.
            2.          L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) 
è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di 
diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo 
è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di 
specializzazione post universitaria in economia e gestione del 
turismo.
            3.          La commissione esaminatrice è così composta:
a)         un dirigente della provincia con funzioni di presidente;
b)         un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
c)         un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal 
candidato come oggetto d'esame.
            4.          Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente 
provinciale.
            5.          Per ogni membro effettivo e per il segretario della 
commissione viene nominato un membro supplente.
            6.          Ai componenti e al segretario della commissione 
esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il 
rimborso delle spese di viaggio.
            7.          Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle 
seguenti capacità professionali:
a)         la conoscenza delle tecniche di amministrazione e 
organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione 
alle attività previste dall'articolo 63;
b)         la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore 
turistico;
c)         la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.
 

 

 

 

ARTICOLO 78

Albo provinciale dei direttori tecnici
 
            1.          Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
a)         coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;
b)         i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre 
province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio 
aventi sede nella provincia;
c)         i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, 
residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti 
e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991;
d)         i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, 
cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in 
possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di 
reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.
            2.          Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla 
richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni 
successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica 
della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro 
institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano 
prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo 
continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di 
cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività 
svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
            3.          Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori 
subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e 
turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati 
nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al 
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono 
equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.
            4.          Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 
modalità e la documentazione necessarie ad accertare le 
situazioni di cui ai commi 2 e 3.
            5.          L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono 
pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di 
ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
 

 

 

 

 

SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni.

ARTICOLO 79

La vigilanza
 
            1.          La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata 
dalla provincia competente per territorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 80

Le sanzioni
 
            1.          L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 
63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto 
previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione 
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla 
assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; 
la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.
            2.          La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione 
delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la 
sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta 
dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine 
assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la 
regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle 
condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, 
la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di 
immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di 
provvedimento di revoca della autorizzazione.
            3.          La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione 
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
            4.          L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione ,alla 
propria agenzia di una denominazione diversa da quella 
denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione 
amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
            5.          La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e 
della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 
comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 
200,00 a euro 1.000,00.
            6.          L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di 
cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle 
prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle 
associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle 
prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione 
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
            7.          Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al 
presente articolo, comporta:
a)         per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la 
sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a 
centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di 
decadenza della autorizzazione;
b)         per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, 
comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di 
cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta 
giorni.
            8.          Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme 
introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle 
funzioni trasferite in materia di turismo.
 

 

 

 

ARTICOLO 81

I reclami
 
            1.          I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle 
associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, che 
riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono 
presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, 
documentato reclamo alla provincia, inviandone 
contemporaneamente copia all'agenzia interessata.
            2.          La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare 
dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e 
degli organismi di cui all'articolo 64 un ulteriore termine di 
trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
            3.          La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà 
corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di 
cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le 
determinazioni assunte.
 

 

 

 

 

CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche

SEZIONE I
Individuazione e definizione delle figure professionali.

ARTICOLO 82

Figure professionali
 
            1.          É guida turistica chi, per professione, accompagna persone 
singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, 
a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive 
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
            2.          É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed 
accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul 
territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto 
turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa 
assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli 
accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di 
interesse turistico sulle zone di transito.
            3.          É animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo 
libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
            4.          É guida naturalistico-ambientale chi esercita 
professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite 
a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o 
siti di interesse ambientale così come individuate dalla 
legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di 
interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con 
esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in 
relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito 
della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta 
regionale individua la specifica figura professionale di chi 
esercita la attività a cavallo o con altro animale.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Competenze per l'esercizio delle attività di guida,
accompagnatore e animatore turistico e guida
naturalistico-ambientale

ARTICOLO 83

Competenze delle Province
 
            1.          Le province esercitano le funzioni relative a:
a)         indizione ed espletamento con cadenza biennale degli 
esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
b)         tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese 
le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche 
figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
1)         i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di 
superamento dell'esame
2)         relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i 
cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti 
nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto 
legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva 
n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 
1975 concernenti l'espletamento di attività economiche varie e 
previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito 
territoriale è ubicato il comune di residenza;
3)         i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i 
quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è 
subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c)         rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito 
dalla Regione;
d)         pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle 
professioni turistiche;
e)         promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di 
riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti 
dall'ordinamento della formazione professionale, anche su 
segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni 
turistiche.
            2.          L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le 
modalità di composizione delle commissioni e di espletamento 
degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi 
provinciali sono definite nell'allegato T.
            3.          Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono 
pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, 
entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale 
della Regione.
            4.          Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche 
hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua 
straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.
 

 

 

 

ARTICOLO 84

Competenze dei Comuni
 
            1.          I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge 
la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul 
territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida 
turistica. 
            2.          I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente 
all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria 
professionale di appartenenza, la licenza avente validità 
sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di 
accompagnatore turistico, animatore turistico, guida 
naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come 
individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, 
comma 4.
            3.          Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono 
definite nell'allegato T.
 

 

 

 

ARTICOLO 85

Licenza e tesserino di riconoscimento
 
            1.          I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche 
hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
            2.          Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli 
accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali 
rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti 
qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a 
svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente 
per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono 
portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Obblighi e sanzioni

ARTICOLO 86

Divieti
 
            1.          É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide 
naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori 
turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o 
comunque estranee alla professione, anche quando queste 
siano esercitate con carattere di occasionalità e 
congiuntamente ad altre attività non incompatibili. 
 
 

 

 

 

ARTICOLO 87

Sospensione e revoca delle licenze
 
            1.          La licenza può essere sospesa per un periodo non 
superiore a sei mesi:
a)         per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza 
maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al 
comune entro sessanta giorni dall'evento;
b)         per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si 
tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di 
violazione dei divieti di cui all'articolo 86.
            2.          La sospensione può essere motivatamente prorogata, una 
sola volta, per altri sei mesi.
            3.          La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi 
di interesse pubblico.
            4.          I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della 
licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che 
all'interessato, alle province.
 

 

 

 

ARTICOLO 88

Sanzioni amministrative pecuniarie
 
            1.          Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di 
cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa 
licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 
a euro 4.000,00.
            2.          Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di 
una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione 
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
            3.          Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non 
esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza 
l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione 
amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
            4.          Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai 
sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da 
euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
            5.          Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni 
turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di 
licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 
a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva
            6.          Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le 
somme introitate sono trattenute dallo stesso ente
 

 

 

 

ARTICOLO 89

Reclami e vigilanza
 
            1.          I clienti delle guide turistiche, delle guide 
naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e 
animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni 
pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, 
documentato reclamo alla provincia.
            2.          La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul 
reclamo entro sessanta giorni.
            3.          Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o 
accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
            4.          La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni 
turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 90

Inapplicabilità
 
            1.          Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si 
applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui 
all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti 
di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, 
religiose o sociali, senza scopo di lucro.
            2.          Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si 
applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le 
attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.
            3.          Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si 
applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 
2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori 
per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e 
gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse 
nelle località di competenza delle medesime e con esclusione 
dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere 
illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come 
individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 
dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 
febbraio 1996, n. 49.
 

 

 

 

 

CAPO V
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 91

Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a 
classificazione
 
            1.          Restano confermate le classificazioni effettuate sino 
all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di 
classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla 
provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 —31 dicembre 
2007, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 
1997, n. 26, "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive 
alberghiere".
            2.          L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior 
suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze 
turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve 
avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente 
legge.
            3.          Restano confermate e conservano validità sino al 31 
dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive 
extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino 
all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il 
quinquennio 1° gennaio 2000 — 31 dicembre 2004, ai sensi 
dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, 
"Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive 
extralberghiere".
            4.          Restano confermate e conservano validità fino al 
31dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive 
all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente 
legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 — 31 
dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 21, 
comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, 
"Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".
            5.          Restano confermate e conservano validità fino al 31 
dicembre 2003 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi 
sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della 
presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 
37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, "Norme in 
materia di turismo d'alta montagna.".
            6.          In fase di prima applicazione della presente legge, le 
province entro il 31 dicembre 2003 provvedono alla nuova 
classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici 
valevole per il periodo 1° gennaio 2004 — 31 dicembre 2007.
            7.          Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri 
strumenti urbanistici con la previsione della disciplina 
urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, 
ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente 
destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle 
indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In 
sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare 
i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla 
classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle 
unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti 
hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in 
uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima 
del venti percento della superficie in uso.
            8.          Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata 
data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione 
procede alla nomina di un commissario ad acta.
 

 

 

 

ARTICOLO 92

Norma transitoria in materia di adeguamento polizze 
assicurative
 
            1.          Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e 
organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli 
elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli 
elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza 
fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 
dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e 
turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono 
tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle 
polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il 
termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile 
decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e 
turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 72.
 

 

 

 

ARTICOLO 93

Norme transitorie in materia di professioni turistiche
 
            1.          Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico 
di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed 
animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi 
alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano 
le disposizioni vigenti alla data del bando.
            2.          Sono riconosciuti animatori turistici e guide 
naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore 
della presente legge hanno svolto documentata attività nella 
professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito 
apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione 
professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per 
l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a 
visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.
 

 

 

 

ARTICOLO 94

Modifiche degli allegati
 
            1.          Gli allegati di cui al presente titolo possono essere 
modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la 
competente Commissione consiliare.
            2.          Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo 
possono essere modificati anche su proposta dei comuni.
 

 

 

 

 

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE I
Criteri generali di finanziamento

ARTICOLO 95

Finalizzazione dei finanziamenti
 
            1.          I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi 
regionali a sostegno dei processi di qualificazione e 
potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:
a)         orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente 
domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la 
conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;
b)         orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli 
interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e 
strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese 
operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema 
degli organismi di garanzia collettiva fidi;
c)         promuovere processi di qualificazione e specializzazione 
dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti 
moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come 
individuati dall'articolo 13.
 

 

 

 

ARTICOLO 96

Categorie d'interventi regionali
 
            1.          La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui 
all'articolo 95, mediante:
a)         interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da 
piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera 
a) e dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);
b)         interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di 
garanzia dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);
c)         progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti 
di cui all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in 
compartecipazione con la Regione e progetti di interesse 
regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti 
di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).
 

 

 

 

ARTICOLO 97

Soggetti beneficiari
 
            1.          Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste 
dalla presente sezione:
a)         le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti 
nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così 
come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole 
e medie imprese come definite dalla Raccomandazione n. 
96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 
aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al 
turismo, di cui all'allegato U;
b)         gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, 
gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale 
pubblico locale;
c)         le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità 
di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive 
di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che 
gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, 
n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime 
d'impresa;
d)         le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel 
Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole 
e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e 
costituiti da almeno cento soci;
e)         i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi 
immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così 
come definita dalla legislazione nazionale.
            2.          In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si 
intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior 
ammontare dei proventi.
            3.          La Giunta regionale sentita la competente Commissione 
consiliare, può modificare l'allegato U.
 

 

 

 

ARTICOLO 98

Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto
 
            1.          I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:
a)         finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 97, 
comma 1, lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di 
rotazione;
b)         contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui 
all'articolo 97, comma 1, lettere b), c) e d);
c)         contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui 
all'articolo 97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita 
convenzione con gli Istituti di credito;
d)         concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di 
cui all'articolo 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e 
concessione di controgaranzie agevolate a favore dei soggetti 
di cui all'articolo 97 comma 1 lettera d), mediante l'istituzione di 
un fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
            2.          La Giunta regionale, sentita la competente commissione 
consiliare, determina la misura delle agevolazioni individuate 
dal comma 1.
            3.          Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le 
condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della 
Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione 
degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore 
delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 
gennaio 2001, n. L 10.
            4.          Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia 
degli aiuti de minimis, previsti dall'articolo 2 del regolamento 
(CE) numero 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 
2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 per 
qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.
 

 

 

 

ARTICOLO 99

Ripartizione delle risorse
 
            1.          Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli 
aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 
tra:
a)         le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, 
identificati secondo i criteri di cui al comma 2;
b)         le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da 
riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;
c)         i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;
d)         i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;
e)         i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.
            2.          Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui 
al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di 
classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data 
di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.
            3.          Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da 
riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di 
classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla 
data di presentazione della domanda per le agevolazioni 
previste.
 

 

 

 

ARTICOLO 100

Iniziative agevolate
 
            1.          La Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative 
agevolate.
            2.          L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa 
agevolata mantenga la propria destinazione d'uso per un 
periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a 
cinque anni.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese

ARTICOLO 101

Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia
 
            1.          La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA 
gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi 
presentati dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) 
ed e) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
            2.          La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione 
con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o 
di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i 
soggetti interessati.
 

 

 

 

ARTICOLO 102

Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie 
imprese
 
            1.          Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste 
solo se fornite di idonea garanzia, e previa verifica della loro 
solidità finanziaria in relazione all'eventuale restituzione del 
finanziamento nei casi di cui all'articolo 108.
            2.          Le domande di finanziamento sono presentate, anche 
tramite le cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto 
Sviluppo SpA, la quale provvede alla relativa istruttoria al fine di 
accertare la regolarità delle domande.
 

 

 

 

ARTICOLO 103

Criteri di assegnazione dei finanziamenti
 
            1.          La Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti 
ed i requisiti delle relative garanzie.
            2.          La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed 
ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un 
anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 
1 su presentazione di una relazione tecnica concernente 
l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di 
finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed 
eroga le rate successive previa presentazione dello stato di 
avanzamento dei lavori.
            3.          Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla 
pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o 
altri mezzi informativi.
            4.          Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che 
provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e 
controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli 
stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.
            5.          La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e 
all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali 
afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla 
Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per 
cento dell'ammontare degli stessi.
 

 

 

 

ARTICOLO 104

Competenze della Giunta regionale
 
            1.          La Giunta regionale svolge azione di promozione e di 
informazione nei confronti dei soggetti beneficiari ed individua 
specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo 
stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto 
Sviluppo SpA.
            2.          A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette alla Giunta 
regionale ed alla competente Commissione consiliare una 
scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una 
relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi 
realizzati.
            3.          Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una 
relazione semestrale alla Giunta regionale ed alla competente 
Commissione consiliare e costituiscono il presupposto del 
provvedimento di liquidazione delle quote del fondo di rotazione 
a favore della Veneto Sviluppo SpA.
 

 

 

 

 

SEZIONE III
Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e
di soggetti pubblici

ARTICOLO 105

Contributi in conto capitale ai garanti delle piccole e medie 
imprese - Criteri per l'assegnazione
 
            1.          Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la 
razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta 
regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei 
consorzi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d) assegnando 
contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi 
rischi o del patrimonio di garanzia.
            2.          La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei 
principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché 
la documentazione necessaria e determina, sentita la 
competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla 
Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai 
sensi dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi 
rispettando comunque i seguenti parametri:
a)         nella misura minima del venti per cento con riferimento alle 
domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, 
così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai 
finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in 
rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai 
finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;
b)         nella misura minima del venti per cento con riferimento alla 
somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese 
turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, 
garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'articolo 97, 
comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese 
ammesse;
c)         nella misura minima del trenta per cento con riferimento al 
numero di piccole e medie imprese turistiche, così come 
identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci 
in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle 
piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi 
sociali di garanzia.
            3.          I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta 
regionale, entro il trimestre successivo alla definizione 
dell'istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande 
presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede 
legale nel Veneto.
            4.          Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione 
ai sensi del presente articolo, restano destinati al 
raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. É consentito 
l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle 
spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, 
esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione 
annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio 
precedente.
 

 

 

 

ARTICOLO 106

Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse 
regionale
 
            1.          La Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 123, approva annualmente un provvedimento 
per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla 
qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica 
territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 97, comma 
1, lettera b).
            2.          Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative 
ammissibili, con particolare riguardo a:
a)         l'individuazione delle aree territoriali;
b)         le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle 
differenti aree;
c)         gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai 
benefici;
d)         le modalità di concessione e la misura dei contributi 
assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
e)         i termini di presentazione delle domande e la 
documentazione richiesta a pena di decadenza;
f)          i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione delle 
somme revocate a qualsiasi titolo;
g)         gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli 
interventi e la valutazione dei risultati.
            3.          Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere 
l'individuazione da parte della Giunta regionale di progetti a 
regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante 
innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi 
una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad 
uno o più iniziative previste dall'articolo 98, comma 1, lettera c) 
da realizzare anche in compartecipazione con uno o più 
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).
            4.          I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in 
conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente 
per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento 
della spesa ammessa.
 

 

 

 

 

SEZIONE IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a
regime d'impresa

ARTICOLO 107

Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a 
regime d'impresa
 
            1.          Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità 
di lucro, nonché le persone fisiche di cui all'articolo 97, comma 
1, lettera c) che svolgono attività di gestione di strutture ricettive 
per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di 
impresa, possono presentare progetti di qualificazione e 
potenziamento per le iniziative previste dall'articolo 100, 
limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati 
dall'allegato U, nn. 3 e 4.
            2.          La Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, determina il riparto delle risorse finanziarie, nel 
rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 
123, fissando:
a)         l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
b)         gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai 
benefici;
c)         la modalità di concessione;
d)         la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi 
d'intervento;
e)         i termini di presentazione delle domande e la 
documentazione richiesta a pena di decadenza;
f)          i criteri di priorità e di preferenza;
g)         gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli 
interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
            3.          I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed 
ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento 
della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo 
SpA, previa istruttoria da parte della stessa.
 

 

 

 

 

SEZIONE V
Disposizioni finali

ARTICOLO 108

Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi
 
            1.          Il dirigente della struttura regionale competente per il 
turismo e la Veneto Sviluppo SpA, con riferimento alle 
agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:
a)         la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:
1)         una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a 
contributo;
2)         la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, 
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
b)         la revoca dell'agevolazione:
1)         in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per 
cui il contributo è stato concesso;
2)         nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, 
fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta 
dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore; 
3)         nel caso in cui si accerti la cessazione dell'attività turistica 
nell'immobile finanziato nei dieci anni successivi all'erogazione 
delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di cui all'articolo 
97 comma 1, lett. e);
c)         la decadenza in caso di mancata presentazione della 
documentazione stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 
103, 106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di 
mantenimento della destinazione dell'iniziativa agevolata per un 
periodo non inferiore a dieci anni dalla sua ultimazione;
d)         la sospensione in via cautelare dell'erogazione 
dell'agevolazione, qualora si verifichino situazioni che 
compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.
 

 

 

 

 

CAPO II
Interventi di natura settoriale

SEZIONE I
Turismo di alta montagna

ARTICOLO 109

Imprese turistiche di montagna
 
            1.          Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di 
innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia 
per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno 
dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo 
complesso, sono imprese turistiche di montagna.
 

 

 

 

ARTICOLO 110

Contributi ai bivacchi fissi
 
            1.          I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile 
accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo 
degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in 
permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti 
condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana 
competente per territorio di intesa con la sezione del Club 
alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di 
lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica 
attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel 
più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire 
l'efficienza della struttura stessa.
            2.          Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a 
guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club 
alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun 
bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunità montana. È 
ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del 
settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di 
ripristino.
 

 

 

 

ARTICOLO 111

Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate
 
            1.          Sono definiti:
a)         sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un 
agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in 
zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a 
rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o 
luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, 
naturalistico e ambientale;
b)         vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si 
svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per 
motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la 
installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.
            2.          Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo 
i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera 
b).
 

 

 

 

ARTICOLO 112

Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie 
ferrate
 
            1.          Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, 
lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento 
del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al 
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri 
alpini.
            2.          Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e 
gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali 
impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, 
spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate 
dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali".
 
 

 

 

 

ARTICOLO 113

Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. 
Variazioni alla segnaletica
 
            1.          La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di 
sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è 
condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della 
commissione regionale di cui all'articolo 123, che può 
formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici 
da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con 
riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti 
fissi e dei materiali.
            2.          É compito della commissione regionale stabilire i criteri da 
seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle 
vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i 
competenti organi del Club alpino italiano.
 

 

 

 

ARTICOLO 114

Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate
 
            1.          Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie 
ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che 
hanno conseguito l'autorizzazione della commissione 
regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 
regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è tenuto presso la struttura 
regionale competente in materia di turismo.
            2.          Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in 
apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il 
percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli 
eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti 
lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso 
attribuito.
 

 

 

 

ARTICOLO 115

Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate 
 
            1.          Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano 
e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità 
montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle 
rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti 
percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare 
che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al 
livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti 
utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza 
e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino 
italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi 
complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti 
nell'apposito elenco regionale
 

 

 

 

ARTICOLO 116

Contributi
 
            1.          La comunità montana, nell'esercizio della funzione 
amministrativa di cui all'articolo 5, concede al Club alpino 
italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, 
revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione 
dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di 
sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del 
costo degli interventi.
            2.          A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda 
alla comunità montana competente, corredata dal progetto di 
massima delle opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre 
alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre 
dell'anno solare precedente a quello di riferimento.
 

 

 

 

ARTICOLO 117

Promozione dell'alpinismo
 
            1.          La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano 
operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non 
inferiore a 70.000,00 euro per lo svolgimento di iniziative a 
carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, 
valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, 
nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di 
aggiornamento del personale Club alpino italiano.
            2.          Il contributo è in particolare destinato:
a)         alla propaganda dell'educazione alpinistico - naturalistica 
nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento 
alla montagna;
b)         all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del 
Club alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla 
frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che 
invernale; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e 
didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di 
materiali e di equipaggiamento.
            3.          Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club 
alpino italiano devono presentare domanda, dal 1 gennaio al 
31 gennaio di ogni anno, alla provincia, inviandone copia alla 
delegazione regionale del Club alpino italiano che esprime 
parere entro i trenta giorni successivi
            4.          La domanda va corredata del programma di attività da 
svolgere e del preventivo della spesa.
            5.          La provincia delibera la concessione dei contributi e 
provvede all'erogazione della quota non superiore al settanta 
per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. 
Il contributo concesso è erogato nella misura del settanta per 
cento; il saldo è erogato su presentazione della 
rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività 
svolta.
 

 

 

 

ARTICOLO 118

Potenziamento del soccorso alpino
 
            1.          La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e 
di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna 
mediante la concessione di contributi al servizio regionale di 
soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano 
operante sul territorio regionale.
            2.          A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:
a)         attuazione di iniziative rivolte all'educazione del turista alla 
prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla 
diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo 
nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito 
regionale;
b)         formazione e addestramento dei componenti le squadre di 
soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi 
compreso il pagamento delle coperture assicurative;
c)         gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli 
interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai 
componenti volontari delle squadre di soccorso;
d)         adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico 
e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di 
soccorso;
e)         adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto 
necessari per l'attività di soccorso;
f)          adeguamento e ammodernamento di materiale tecnico, 
informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.
 

 

 

 

ARTICOLO 119

Concessione dei contributi
 
            1.          Al fine della concessione del contributo, di cui all'articolo 
118, il servizio regionale di soccorso alpino e speleologico 
presenta domanda alla Giunta regionale dal 1° gennaio al 31 
gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale 
sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare 
e di un articolato preventivo di spesa.
            2.          La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in 
misura non inferiore a euro 380.000,00 e, comunque in misura 
non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, 
entro il 30 marzo successivo. Entro il medesimo termine il 
contributo concesso è erogato, nella misura del settanta per 
cento; la quota residua è erogata a presentazione della 
rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività 
svolta.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 120

Elisoccorso
 
            1.          L'attività del servizio regionale di soccorso alpino e 
speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di 
elicotteri.
            2.          Ai fini di cui al comma 1, il servizio può stipulare convenzioni 
con enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo. 
            3.          Nell'attività di elisoccorso deve essere garantita, ove 
necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite 
convenzioni con le aziende unità locali socio sanitarie.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 121

Promozione e diffusione dell'alpinismo
 
            1.          La Giunta regionale può concedere contributi per 
pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale 
veneta del Club alpino italiano e di enti e associazioni operanti 
senza fine di lucro, e finalizzate:
a)         a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico 
regionale;
b)         a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione 
del soccorso alpino;
c)         a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, 
specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla 
montagna.
            2.          Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del 
Club alpino italiano, tramite la propria delegazione regionale 
veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano al 
Presidente della Giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre 
alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre 
dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita 
domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, 
dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.
            3.          L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene 
in unica soluzione, con decreto del dirigente della struttura 
regionale competente per il turismo, entro il 30 marzo 
successivo, a favore delle sezioni del Club alpino italiano e 
degli altri enti e associazioni che abbiano realizzato le 
pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione 
regionale veneta del sodalizio.
            4.          I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei 
contributi e sull'attività svolta.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 122

Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club 
alpino italiano al Passo Pordoi
 
            1.          La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino 
italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle 
spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz di 
Passo Pordoi. Il contributo è destinato a:
a)         favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno 
Crepaz;
b)         incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso 
svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza, della 
presenza e delle attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi 
problemi;
c)         organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e 
di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida 
alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;
d)         assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle 
tecniche di intervento di soccorso alpino, per lo studio delle 
tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e 
per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta 
montagna.
            2.          Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve 
presentare domanda, corredata del programma e delle 
previsioni di massima della spesa, dal 1° ottobre alla data, 
stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare 
precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro 
il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione 
particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 123

Composizione della commissione regionale per i problemi del 
turismo d'alta montagna
 
            1.          É istituita la commissione regionale per i problemi del 
turismo di alta montagna, composta da:
a)         l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la 
presiede;
b)         un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione 
nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);
c)         un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva 
delegazione regionale;
d)         un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo 
comitato regionale;
e)         un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle 
rispettive delegazioni regionali;
f)          un funzionario tecnico della struttura regionale competente in 
materia di turismo;
g)         un esperto naturalista, designato dalle associazioni 
naturalistiche regionali riconosciute.
            2.          Funge da segretario un dipendente della struttura regionale 
competente per il turismo.
            3.          Alla commissione possono essere invitati esperti del 
settore, in relazione alle materie trattate.
            4.          La commissione è nominata con deliberazione della Giunta 
regionale e resta in carica per la durata della legislatura 
regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le 
sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei 
componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla 
seduta.
            5.          Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente 
legge, la commissione regionale si attiene a criteri di 
salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività 
turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.
            6.          Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, 
spetta l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta 
e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai 
sensi della vigente normativa.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
Disposizioni in materia di turismo in mare a finalità ittica,
escursionistica e ricreativa e pescaturismo

ARTICOLO 124

Turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa
 
            1.          Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:
a)         alle imprese turistiche che effettuano la attività di trasporto in 
mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio 
del turismo in mare a finalità ittica;
b)         sono consentite le attività di pescaturismo.
 

 

 

 

ARTICOLO 125

Requisiti e modalità
 
            1.          L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla 
cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente 
ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da 
pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 
concernente la disciplina della pesca marittima.
 

 

 

 

ARTICOLO 126

Pescaturismo
 
            1.          Per pescaturismo si intendono le attività intraprese 
dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca 
professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse 
dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, 
anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria 
attività.
            2.          Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:
a)         la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle 
norme vigenti;
b)         la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;
c)         le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione 
della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque 
interne.
 

 

 

 

ARTICOLO 127

Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo
 
            1.          Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso la 
capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave, completa 
dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità 
finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente 
tecnico riconosciuto.
            2.          La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio 
viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su 
ciascun natante.
 

 

 

 

ARTICOLO 128

Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità 
ittica e della attività pescaturismo
 
            1.          Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di 
pescaturismo possono essere svolte per tutto il periodo 
dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in 
materia di navigazione marittima interna, con particolare 
riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
 

 

 

 

 

TITOLO IV
Disposizioni finali.

ARTICOLO 129

Norma finanziaria
 
            1.          Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto 
in bilancio all'u.p.b. U0023 "Spese generali di funzionamento". 
            2.          Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della 
presente legge, come di seguito specificate:
a)         trasferimento alle province per funzioni amministrative 
esercitate in materia di attività di informazione, accoglienza 
turistica, promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 10 e 17;
b)         trasferimenti alle comunità montane e alle province per la 
promozione dell'alpinismo e l'incentivazione di sentieri alpini, 
bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e 117;
c)         trasferimenti ai Comuni in materia di concessioni demaniali, 
ai sensi degli articoli 4 e 49;
d)         interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 
119 e 120; 
e)         promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo 
veneto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
f)          promozione e diffusione dell'alpinismo attraverso il Club 
alpino italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine 
di lucro ai sensi dell'articolo 121;
g)         contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale 
Bruno Crepaz, di cui all'articolo 122; 
h)         finanziamento delle strutture associate di promozione 
turistica, di cui agli articoli 7 e 8; 
trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 
18.838.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli 
stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 
2002-2004 all'u.p.b. U0074 "Informazione, promozione e qualità 
per il turismo". 
            3.          Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della 
presente legge, come di seguito specificate:
a)         finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di 
cui all'articolo 18; 
b)         finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del 
settore turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito 
da Veneto Sviluppo SpA, di cui all'articolo 101;
c)         finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo 
privati e no profit, di cui all'articolo 107; 
d)         finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e 
di interesse regionale, di cui all'articolo 106;
e)         interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra 
piccole e medie imprese turistiche e del commercio, di cui 
all'articolo 105; 
f)          concessione di garanzie per il settore turistico, di cui 
all'articolo 98, comma 1 lettera d) ;
g)         concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di 
aree di sosta temporanea di cui all'articolo 44; 
trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 
108.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli 
stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 
2002-2004 all'u.p.b. U0075 "Interventi strutturali nella rete 
strumentale ed operativa dell'offerta turistica", nonché per euro 
6.561.500,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 
attraverso l'utilizzo degli stanziamenti già approvati con il 
bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0076 
"Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento 
delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel 
comparto del turismo", che vengono incrementati per ciascuno 
degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00, 
mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per 
le spese d'investimento", partita 11 "Interventi per il turismo", in 
termini di competenza.
 

 

 

 

ARTICOLO 130

Abrogazioni
 
            1.          Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi 
regionali:
a)         legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina 
relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni Pro-loco" 
come novellata da:
1)         articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
2)         articolo 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
3)         articolo 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11;
b)         legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia 
d'alta montagna" come novellata da:
1)         legge regionale 25 gennaio 1993, n.5;
2)         Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;
3)         articolo 21 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;
4)         articolo 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
5)         articolo 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
c)         legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e 
classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere";
d)         legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione 
turistica della Regione" come novellata da:
1)         legge regionale 22 luglio 1994, n. 32;
2)         articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58;
3)         articolo 19 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;
4)         legge regionale 7 aprile 1995, n. 18;
5)         articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;
6)         articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
7)         articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
8)         legge regionale 5 agosto 1997, n. 30;
9)         articolo 29 e articolo 55 della legge regionale 12 settembre 
1997, n. 37;
10)        articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;
11)        legge regionale 9 settembre 1999, n. 44;
12)        articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
e)         legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 "Disposizioni 
particolari in materia di superfici minime delle camere delle 
strutture ricettive alberghiere";
f)          legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e 
classificazione delle strutture ricettive alberghiere" come 
novellata da:
1)         articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
2)         legge regionale 30 luglio 1999, n. 29;
g)         legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle 
agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti 
nella materia";
h)         legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio 
del turismo di mare a finalità ittica";
i)          legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e 
classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" 
come novellata dall'articolo 16 della legge regionale 11 
settembre 2000, n. 19;
l)          legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e 
classificazione dei complessi ricettivi all'aperto";
m)         legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo 
sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale" come 
novellata dall'articolo 25 della legge regionale 9 febbraio 2001, 
n. 5;
n)         legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle 
professioni turistiche";
o)         legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione 
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo",
p)         l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 
32 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.";
q)         l'articolo 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".
 

 

 

 

ARTICOLO 131

Settori soggetti a disciplina speciale
 
            1.          Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto 
restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 
62 "Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e 
successive modificazioni.
            2.          L'adesione della Regione del Veneto all'associazione 
Centro internazionale di studi sull'economia turistica resta 
disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 
"Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro 
internazionale di studi sull'economia turistica" promossa 
dall'Università di Venezia".
            3.          Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei 
comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta 
disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi 
in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della 
provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9 
gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.
            4.          La tutela e la regolamentazione dei campeggi 
educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 
aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione 
dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.
            5.          L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 
18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività 
agrituristica" e successive modificazioni.
 

 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 4 novembre 2002

 

ALLEGATO 1:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
TURISMO

Allegato A - Sistemi turistici locali

 

Sistema turistico locale n. 1) - DOLOMITI: CORTINA, 
AGORDINO, ZOLDO, 
VAL BOITE, CADORE, COMELICO E SAPPADA.
Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa 
Lucia, 
Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, 
Livinallongo del 
Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso 
Agordino, 
Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago 
Agordino, 
Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, 
Cibiana 
di Cadore, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, 
Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di 
Cadore, 
Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di 
Cadore, 
Comelico Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico, 
San Pietro 
di Cadore, S. Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di 
Cadore, Sappada.
 
Sistema turistico locale n. 2) - BELLUNO, FELTRE e ALPAGO
Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, 
Tambre 
d'Alpago, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, 
Sospirolo, 
Trichiana, Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, 
Fonzaso, 
Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San 
Gregorio nelle 
Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, Castellavazzo, 
Soverzene, 
Longarone, Puos d'Alpago, Belluno.
 
Sistema turistico locale n. 3) - TREVISO
Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Borso del 
Grappa, 
Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale 
sul Sile, 
Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, 
Cavaso 
del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di 
Valmarino, Codognè, 
Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano 
del Grappa, 
Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, 
Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di 
Sant'Urbano, Gorgo 
al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, 
Maserada 
sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, 
Monastier di 
Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della 
Battaglia, 
Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, 
Orsago, 
Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte 
di Piave, 
Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, 
Preganziol, Quinto 
di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, 
Roncade, 
Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di 
Feletto, 
San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, 
San Zenone 
degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, 
Silea, 
Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, 
Valdobbiadene, 
Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del 
Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.
 
Sistema turistico locale n. 4) - BIBIONE e CAORLE
Comuni di: Caorle, San Michele al Tagliamento, S. Stino di 
Livenza, 
Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, 
Fossalta di 
Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.
 
Sistema turistico locale n. 5) - JESOLO ed ERACLEA
Comuni di: Jesolo, Eraclea, S. Donà di Piave, Ceggia, Fossalta 
di 
Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
 
Sistema turistico locale n. 6) - VENEZIA
Comuni di: Venezia, Cavallino Treporti, Mira, Dolo, Fiesso 
d'Artico, 
Strà, Vigonovo, Mirano, Campagna Lupia, Campolongo Magg., 
Camponogara, 
Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, 
Salzano, 
S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea.
 
Sistema turistico locale n. 7) - CHIOGGIA
Comuni di: Chioggia, Cona, Cavarzere.
 
Sistema turistico locale n. 8) - PADOVA
Comuni di: Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, 
Arzergrande, 
Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, 
Bovolenta, 
Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, 
Camposampiero, Campo San 
Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, 
Casale di 
Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, 
Conselve, 
Corezzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, 
Gazzo, 
Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà, Masi, 
Massanzago, Megliadino San Fidenzo, Megliadino San Vitale, 
Merlara, 
Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto 
Euganeo, Padova, 
Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino 
Dese, Piove 
di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, 
Pozzonovo, 
Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San 
Giorgio 
in Bosco, SanMartino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro 
Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, 
Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, 
Saonara, 
Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, 
Tombolo, 
Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, 
Vighizzolo d'Este, 
Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca 
Padovana, Villanova di Camposampiero.
 
Sistema turistico locale n. 9) - TERME EUGANEE
Comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arquà  Petrarca, 
Battaglia 
Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, 
Baone, Este, 
Cinto Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. 
Croce.
 
Sistema turistico locale n. 10) - VICENZA
Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, 
Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, 
Barbarano 
Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, 
Brendola, 
Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, 
Camisano 
Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, 
Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, 
Chiuppano, 
Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, 
Costabissara, Creazzo, Crespadore, Dueville, Fara Vicentino, 
Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, 
Grumolo delle 
Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, 
Lonigo, Lugo 
di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, 
Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio 
Maggiore, 
Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, 
Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, 
Mussolente, Nanto, 
Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, 
Pedemonte, 
Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove 
del Grappa, 
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano 
d'Ezzelino, Rosà, 
Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, 
San 
Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, 
Santorso, 
Sarcedo, Sarego Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, 
Tezze sul 
Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di 
Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, 
Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, 
Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.
 
Sistema turistico locale n. 11) - ALTIPIANO DI ASIAGO
Comuni di: Asiago,Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, 
Roana, Rotzo.
 
Sistema turistico locale n. 12) - GARDA
Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del 
Benaco, 
Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, 
Costermano, 
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, 
Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli 
Veronese, 
Bussolengo, Brentino Belluno
 
Sistema turistico locale n. 13) - VERONA
Comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, 
Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco 
Chiesanuova, 
Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, 
Castel 
d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, 
Cologna Veneta, 
Colognola ai Colli, Concamarise, Dolcè, Erbè, Erbezzo, 
Fumane, Gazzo 
Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, 
Lavagno, 
Legnago, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, 
Montecchia 
di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, 
Nogarole 
Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, 
Pressana, 
Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, , Roveredo di Guà, Roverè 
Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San 
Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San 
Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon 
Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubbio, San 
Pietro in 
Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, 
Selva di 
Progno, Soave, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna 
d'Alfaedo, 
Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, 
Terrazzo, 
Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, 
Vestenanova, 
Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.
 
Sistema turistico locale n. 14) - ROVIGO
Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia 
Polesine, 
Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, 
Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, 
Ceregnano, Corbola, Costa di Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, 
Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, 
Lusia, 
Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani Pincara, 
Polesella, 
Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, 
Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di 
Po, 
Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, 
Villanova 
Marchesana.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

Allegato B - Standard tipici degli esercizi di classe
internazionale

 

a)         boutique;
b)         gioielleria e orologeria;
c)         tabaccheria;
d)         negozi per oggettistica e souvenir;
e)         negozi di lingeria;
f)          parrucchiere per donna e/o uomo;
g)         negozi di calzature;
h)         prodotti tipici locali;
i)          sala mostre e sfilate;
l)          sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);
m)         farmacia;
n)         servizio interno di baby sitting;
o)         sala giochi bimbi;
p)         casinò;
q)         night club;
r)          palestra;
s)          solarium;
t)          estetica;
u)         bancomat.
 

 

 

 

ALLEGATO 3:

Allegato C - Requisiti obbligatori per alberghi e motel.

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTEL

STELLE

 

 

1

2

3

4

5

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

 

 

1.01.01

Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio

 

 

 

 

X

1.01.02

Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva

 

 

 

X

 

1.01.03

Assicurato 16/24 ore con un addetto

 

 

X

 

 

1.01.04

Assicurato 12/24 ore da un addetto

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02

SERVIZIO CUSTODIA VALORI

 

 

 

 

 

1.02.01

Cassetta di sicurezza in tutte le camere/ suite/junior suite /unità abitative

 

 

 

 

X

1.02.02

in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole almeno nel 50% delle camere

 

 

 

X

 

1.02.03

in cassaforte dell'albergo

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

 

 

1.03.01

Portiere di notte e servizio di ricevimento notturno

 

 

 

 

X

1.03.02

Portiere di notte

 

 

 

X

 

1.03.03

Addetto disponibile a chiamata

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.04

ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

 

 

 

 

 

1.04.01

Assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva

 

 

 

 

X

1.04.02

Assicurato 16/24 ore con un addetto

 

 

 

X

 

1.04.03

Assicurato 12/24 ore con un addetto

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.05

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

 

 

 

 

 

1.05.01

in sala apposita e/o ristorante

 

 

 

X

X

1.05.02

in sale comuni destinate anche ad altri usi

 

X

X

 

 

1.05.03

a richiesta del cliente, anche nelle camere/suite/junior suite/ /unità abitative

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.06

SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO IL BANCO

 

 

 

 

 

1.06.01

Assicurato 14/24 ore a cura del personale addetto

 

 

 

X

X

1.06.02

Assicurato 12/24 ore

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.07

SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI

 

 

 

 

 

1.07.01

Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto

 

 

 

X

X

1.07.02

Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.08

SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.08.01

Assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta

 

 

 

 

X

1.08.02

Assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta

 

 

 

X

 

1.08.03

Assicurato 12/24 ore

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09

FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.09.01

frigo bar in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.10

DIVISE

 

 

 

 

 

1.10.01

per il personale

 

 

 

X

X

1.10.02

per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

 

 

1.11.01

dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua)

 

 

X

X

X

1.11.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)

 

 

X

X

X

1.12

CAMBIO BIANCHERIA

 

 

 

 

 

1.12.01

Lenzuola e federe: tutti i giorni

 

 

 

X

X

1.12.02

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

 

 

X

 

 

1.12.03

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana

X

X

 

 

 

1.12.04

Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni

 

 

X

X

X

1.12.05

Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

1.13.01

Cestino rifiuti

X

X

X

X

X

1.13.02

un asciugamano e una salvietta per persona

X

X

X

X

X

1.13.03

un accappatoio da bagno o telo a persona

X

X

X

X

X

1.13.04

carta igienica, sacchetti igienici e saponetta

X

X

X

X

X

1.13.05

Sgabello

X

X

X

X

X

1.13.06

Asciugacapelli

 

 

 

X

X

1.13.07

Materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.14

ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.14.01

Documentazione sull'albergo

 

 

 

X

X

1.14.02

Necessario per scrivere

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.15

LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA

 

 

 

 

 

1.15.01

resa entro le 24 ore

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.16

PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.16.01

una volta al giorno con riassetto pomeridiano

 

 

 

X

X

1.16.02

una volta al giorno

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

2.01

REQUISITI MINIMI

 

 

 

 

 

2.01.01

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato

X

X

X

X

X

2.01.02

un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato

X

X

X

X

X

2.01.03

presenza di un locale bagno comune completo per l'intera struttura

X

X

X

X

X

2.02

NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/JUNIOR SUITE/ UNIT& Agrave; ABITATIVE (2 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.02.01

cento per cento

 

 

 

X

X

2.02.02

Ottanta per cento

 

 

X

 

 

2.02.03

Cinquanta per cento

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)

 

 

 

 

 

2.03.01

Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.04

RISCALDAMENTO (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.04.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.05

ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (4 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.05.01

in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.06

ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.06.01

Ascensore o servizio di montacarichi (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.07

ASCENSORE PER CLIENTI (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.07.01

Qualunque sia il numero dei piani

 

 

 

X

X

2.07.02

per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano della reception)

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.08

ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

2.08.01

letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e sedia

X

X

X

X

X

2.08.02

Lampade o applique da comodino

X

X

X

X

X

2.08.03

Impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere

 

X

X

X

X

2.08.04

Posabagagli

 

X

X

X

X

2.08.05

Poltrona

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.09

TELEVISIONE

 

 

 

 

 

2.09.01

TV a colori in tutte le camere/suite/ junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

2.09.02

cavo TV in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unit& agrave; abitative

 

 

X

 

 

2.09.03

TV a colori ad uso comune

X

X

X

 

 

2.09.04

Antenna satellitare

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.10

RADIO

 

 

 

 

 

2.10.01

in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.11

CHIAMATA PER IL PERSONALE

 

 

 

 

 

2.11.01

Chiamata telefonica diretta

 

 

X

X

X

2.11.02

Chiamata con citofono

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

2.12.01

Abilitato alla chiamata esterna diretta

 

 

X

X

X

2.12.02

non abilitato alla chiamata esterna diretta

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

 

 

2.13.01

due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune

 

 

 

 

X

2.13.02

una linea telefonica con apparecchio per uso comune

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

TELEX E/O TELEFAX

 

 

 

 

 

2.14.01

telex e/o fax con linea dedicata

 

 

 

X

X

2.14.02

telex e/o fax

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

AREE AD USO COMUNE

 

 

 

 

 

2.15.01

una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante o piccola colazione

X

 

 

 

 

2.15.02

di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto, che possono coincidere con la sala ristorante o piccola colazione

 

X

 

 

 

2.15.03

come 2.15.02, maggiorata del quindici per cento

 

 

X

 

 

2.15.04

come 2.15.02, maggiorata del venticinque per cento

 

 

 

X

 

2.15.05

come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per cento

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.16

SERVIZIO RISTORANTE

 

 

 

 

 

2.16.01

in locale apposito

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.17

BAR

 

 

 

 

 

2.17.01

in locale apposito

 

 

 

X

X

2.17.02

in locale comune

 

 

X

 

 

2.17.03

Mobile bar in locale comune

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

SALA RISERVATA PER RIUNIONI

 

 

 

 

 

2.18.01

sala riservata per riunioni

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.19

INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.19.01

Ingresso protetto da portico o pensilina

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.20

INGRESSO SEPARATO PER BAGAGLI (6 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.20.01

Ingresso separato per bagagli

 

 

 

X

X

2.21

LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE BAGNO COMUNE

 

 

 

 

 

2.21.01

locale di servizio ai piani

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.22

SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE

 

 

 

 

 

2.22.01

Servizio di parcheggio custodito

 

 

 

 

X

2.22.02

Servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

SILENZIOSITÀ

 

 

 

 

 

3.01.01

Insonorizzazione di tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.02

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

3.02.01

Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/ decoroso

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/ decoroso

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.04

Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

X

 

 

 

 
NOTE
(1)        Le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai 
punti:
1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.04 - 1.13.05;
(2)        per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, 
vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;
(3)        requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola 
apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in 
stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato 
in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.
(4)        requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località 
montane;
(5)        tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli 
immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e 
ove consentito dalle normative vigenti;
(6)        requisito obbligatorio per le nuove costruzioni; per le strutture 
esistenti è obbligatorio solo qualora non esistano vincoli 
urbanistici, architettonici o ambientali.
 

 

 

 

ALLEGATO 4:

Allegato D - Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze
turistico-alberghiere

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

STELLE

 

 

2

3

4

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA- INFORMAZIONI

 

 

 

1.01.01

Assicurati 16/24 ore da personale addetto

 

 

X

1.01.02

Assicurati 14/24 ore da personale addetto

 

X

 

1.01.03

Assicurati 12/24 ore

X

 

 

 

 

 

 

 

1.02

SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI

 

 

 

1.02.01

Cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera

 

 

X

1.02.02

Servizio custodia valori

 

X

 

 

 

 

 

 

1.03

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.03.01

Addetto al servizio di notte

 

 

X

1.03.02

Addetto disponibile a chiamata

X

X

 

 

 

 

 

 

1.04

ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

 

 

 

1.04.01

Assicurato 12/24 ore

 

 

X

1.04.02

Assicurato 8/24 ore

 

X

 

 

 

 

 

 

1.05

SERVIZIO PRIMA COLAZIONE

 

 

 

1.05.01_

in sala apposita e/o ristorante

 

 

X

1.05.02

in sale comuni destinate anche ad altri usi

X

X

 

1.05.03

a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative

 

X

X

 

 

 

 

 

1.06

SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.06.01

Assicurato 14/24 ore

 

 

X

1.06.02

Assicurato 12/24 ore

 

X

 

 

 

 

 

 

1.07

DIVISE

 

 

 

1.07.01

per il personale

 

X

X

1.07.02

per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere

X

 

 

 

 

 

 

 

1.08

LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

1.08.01

dal gestore e direttore (residenze a 4 stelle: 2 lingue - a 2 stelle: 1 lingua)

 

X

X

1.08.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (residenze a 4 stelle:

3 lingue - a 3 stelle: 2 lingue - a 1 stella: 1 lingua)

X

X

X

 

 

 

 

 

1.09

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

1.09.01

Lenzuola e federe: tutti i giorni

 

 

X

1.09.02

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana

 

X

 

1.09.03

Lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana

X

 

 

1.09.04

Asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i giorni

 

 

X

1.09.05

Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

X

X

 

 

 

 

 

 

1.10

ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.10.01

Documentazione sulla residenza e necessario per scrivere

 

X

X

 

 

 

 

 

1.11

SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

 

 

 

1.11.01

Assicurato nelle 24 ore

 

 

X

 

 

 

 

 

1.12

PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.12.01

una volta al giorno

X

X

X

 

 

 

 

 

2.00

DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

2.01.01

100% delle unità con vani distinti cucina- soggiorno/pernottamento

 

 

X

2.01.02

Almeno 50% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/pernottamento

 

X

 

2.01.03

100% delle unità monolocali attrezzati cucina-soggiorno-pernottamento

X

 

 

 

 

 

 

 

2.02

CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI

X

X

X

 

 

 

 

 

2.03

RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.03.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

 

 

 

 

 

2.04

ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (2 =vedi nota in calce)

 

 

 

2.04.01

Regolabile dal cliente nelle unità abitative

 

 

X

2.04.02

non regolabile dal cliente nelle unit& agrave; abitative

 

X

 

 

 

 

 

 

2.05

ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI

 

 

 

2.05.01

Ascensore o servizio di montacarichi

 

 

X

 

 

 

 

 

2.06

ASCENSORE PER CLIENTI (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.06.01

Qualunque sia il numero dei piani

 

 

X

2.06.02

per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)

X

X

 

 

 

 

 

 

2.07

TELEVISIONE

 

 

 

2.07.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

X

X

2.07.02

TV a colori ad uso comune

X

 

 

 

 

 

 

 

2.08

RADIO

 

 

 

2.08.01

in tutte le unità abitative

 

X

X

 

 

 

 

 

2.09

CHIAMATA PER IL PERSONALE

 

 

 

2.09.01

Chiamata telefonica diretta

 

X

X

2.09.02

Chiamata con citofono

X

 

 

 

 

 

 

 

2.10

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

2.10.01

due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune

 

 

X

2.10.02

una linea telefonica ad uso comune

X

X

 

 

 

 

 

 

2.11

TELEX O TELEFAX

 

 

 

2.11.01

telex o telefax con linea dedicata

 

 

X

2.11.02

telex o telefax

 

X

 

 

 

 

 

 

2.12

AREA USO COMUNE

 

 

 

2.12.01

una sala per uso comune (che può coincidere con il ristorante o il bar)

X

 

 

2.12.02

una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima

 

X

 

2.12.03

come 2.12.02 maggiorata del 10%

 

 

X

2.13

BAR

 

 

 

2.13.01

in locale apposito

 

 

X

2.13.02

in locale comune

 

X

 

2.13.03

Mobile bar in locale comune

X

 

 

2.14

POSTO AUTO

 

 

 

2.14.01

Assicurato e custodito per ciascuna unit& agrave; abitativa

 

 

X

2.14.02

Assicurato per ciascuna unità abitativa

 

X

 

 

 

 

 

 

3.00

DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

3.01.01

letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

3.01.02

Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

3.01.04

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili

 

 

X

3.01.05

Poltrone o divano nel soggiorno

 

X

 

 

 

 

 

 

3.02

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

3.02.01

Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

3.02.02

Frigorifero

X

X

X

3.02.03

Lavello con scolapiatti

X

X

X

3.02.04

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

. 2 coltelli

 

 

 

 

. 2 forchette

 

 

 

 

. 2 cucchiai

 

 

 

 

. 2 piatti piani

 

 

 

 

. 1 piatto fondo

 

 

 

 

. 2 bicchieri

 

 

 

 

. 1 tazza

 

 

 

 

. 1 tazzina

 

 

 

3.02.05

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

. 1 batteria da cucina

 

 

 

 

. 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

. 1 zuccheriera

 

 

 

 

. 1 caffettiera

 

 

 

 

. 1 scolapasta

 

 

 

 

. 1 mestolo

 

 

 

 

. 1 insalatiera

 

 

 

 

. 1 grattugia

 

 

 

 

. 1 spremiagrumi

 

 

 

 

. 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

. 1 bricco per il latte

 

 

 

 

. 1 pattumiera con sacchetti di plastica

 

 

 

3.02.06

Cucina con forno (anche a microonde)

 

 

X

3.02.07

Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina

X

X

X

 

 

 

 

 

3.03

DOTAZIONI BAGNO

 

 

 

3.03.01

Lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

3.03.02

Saponetta

X

X

X

3.03.03

telo da bagno per persona

X

X

X

3.03.04

Asciugamano per persona

X

X

X

3.03.05

Salvietta per persona

X

X

X

3.03.06

carta igienica con riserva

X

X

X

3.03.07

Sacchetti igienici

X

X

X

3.03.08

Cestino rifiuti

X

X

X

3.03.09

Specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

3.03.10

Mensola

X

X

X

3.03.11

Scopettino

X

X

X

3.03.12

Asciugacapelli

 

X

X

3.03.13

Bagnoschiuma

 

X

X

 

 

 

 

 

4.00

DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01.01

Impianto di erogazione acqua calda e fredda

X

X

X

4.01.02

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

4.01.03

Antenna satellitare

 

 

X

 

 

 

 

 

5.00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01

ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNIT& Agrave; ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E DOTAZIONI.

X

X

X

 

 

 

 

 

6.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

6.01

SILENZIOSITÀ

 

 

 

6.01.01

Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

 

 

X

6.02

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

6.02.01

Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.02.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.02.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.03

ASPETTO ESTERNO

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

 
NOTE
1)         requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola 
apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in 
stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato 
in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate;
2)         requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località 
montane;
3)         tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli 
immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e 
ove consentito dalle normative vigenti.
 

 

 

 

ALLEGATO 5:

Allegato E — Superfici minime delle unità abitative, delle suite e
delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze
turistico-alberghiere.

 

SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (esclusi i bagni)
Composizione (uno o più locali)
 
            (1-2-3 stelle)      (4-5 stelle)
UNITÀ ABITATIVE A UN LETTO        mq.       10         mq.       12
UNITÀ ABITATIVE A DUE LETTI        mq.       16         mq.       18
UNITÀ ABITATIVE A TRE LETTI        mq.       22         mq.       24
UNITÀ ABITATIVE A QUATTRO LETTI            mq.       28         mq.        30
 
 
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i bagni)
Composizione (due o più locali)
 
SUITE A UN LETTO            mq.       16
SUITE A DUE LETTI           mq.       25
SUITE A TRE LETTI           mq.       32
SUITE A QUATTRO LETTI   mq.       40
 
 
SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE (esclusi i bagni)
Composizione (un locale)
 
JUNIOR SUITE A UN LETTO mq.       12
JUNIOR SUITE A DUE LETTI mq.       18
 

 

 

 

ALLEGATO 6:

Allegato F - Servizi/requisiti minimi degli esercizi di affittacamere
ed attività ricettive in esercizi di ristorazione, delle attività
ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità
abitative ammobiliate ad uso turistico, delle strutture ricettive -
residence, delle residenze rurali.

 

Parte I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ED ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI 
DI RISTORAZIONE
a)         Servizi minimi:
1)         pulizia quotidiana dei locali;
2)         fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il 
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla 
settimana;
3)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda  e, ove 
necessario, il riscaldamento.
b)         Requisiti minimi ai fini della classificazione:
1)         un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non 
sia fornita di bagno privato;
2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite 
di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.
 
Parte II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & 
BREAKFAST.
Servizi minimi:
a)         un servizio di bagno anche coincidente con quello 
dell'abitazione;
b)         pulizia quotidiana dei locali;
c)         fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad 
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda  e, ove 
necessario, il riscaldamento;
e)         cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun 
tipo di manipolazione.
 
 
Parte III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO
 
Servizi minimi:
a)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il 
riscaldamento, ove necessario;
b)         servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
c)         assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione 
e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico  possono fornire:
a)         la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e 
durante la sua permanenza;
b)         la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, 
ad ogni cambio del cliente ed a richiesta.
In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei prezzi 
comunicati.
 
 
Parte IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE
 
Servizi minimi:
a)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il 
riscaldamento ove necessario;
b)         accoglienza e recapito degli ospiti;
c)         portierato;
d)         assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione 
e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
e)         pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.
 
 
Parte V - RESIDENZE RURALI
a)         Servizi minimi:
1)         fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il 
bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due  volte alla settimana;
2)         pulizia  quotidiana dei locali;
3)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda  e 
riscaldamento, ove necessario;
4)         servizio di prima colazione.
b)         Requisiti ai fini della classificazione:
1)         capacità ricettiva non superiore a sei camere;
2)         un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non 
sussista il bagno privato;
3)         un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le camere 
con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l'esercizio;
4)         servizio di ristorazione aperto anche al pubblico con un massimo 
di 30 posti.
 

 

 

 

ALLEGATO 7:

Allegato G - Requisiti/servizi minimi delle case per ferie, degli
ostelli per la gioventù, delle case religiose di ospitalità, dei
rifugi escursionistici e dei rifugi alpini.

 

CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ - CASE RELIGIOSE DI 
OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALPINI
a)         Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e 
case religiose di ospitalità:
1)         accesso indipendente;
2)         cucina (1);
3)         sala da pranzo;
4)         locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 
0,50 per ogni posto-letto;
5)         adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a 
uso dei locali comuni;
6)         un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);
7)         un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per 
piano (2);
8)         una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per 
piano (2);
9)         adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un 
letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino 
e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
10)        telefono a uso degli ospiti;
11)        cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità 
sanitaria.
b)         Servizi minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case 
religiose di ospitalità:
1)         pulizia quotidiana dei locali;
2)         fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il 
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla 
settimana;
3)         fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda  e, ove 
necessario, il riscaldamento.
 
c)         Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini:
 
I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono essere attrezzati 
con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il 
pernottamento e in particolare devono disporre:
 
1)         di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
2)         di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei 
pasti utilizzabile esclusivamente dal gestore-custode;
3)         di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e 
bevande;
4)         di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o 
cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";
5)         di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per 
quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un 
minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;
6)         di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque 
reflue;
7)         di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di 
apparecchiature di radio - telefono o similare;
8)         di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e 
costantemente controllato,  convenientemente distribuiti nei vari 
locali;
9)         di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal 
tramonto all'alba;
10)        di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente 
dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, 
in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
11)        di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi 
del soccorso alpino;
12)        di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri 
del Soccorso alpino.
 
_______________________________
(1) requisito non obbligatorio per le tipologie: ostelli per la 
gioventù e case religiose di ospitalità
(2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano 
quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano ci siano solo 
camere con servizi privati non necessita il bagno al piano.
 

 

 

 

ALLEGATO 8:

Allegato H - Documentazione da presentare per la richiesta di
classificazione delle strutture ricettive.

 

Strutture ricettive alberghiere
La domanda di classificazione è presentata alla provincia, corredata 
della seguente documentazione:
a)         certificato di agibilità;
b)         autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con 
indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, 
suite, junior suite  e unità abitativa;
c)         relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualità dei 
servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature 
e sul personale;
d)         planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 
1:100;
e)         denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle 
province in conformità al modello regionale.
 
 
Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di ristorazione, 
attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la 
gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:
a)         autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con 
indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera o 
camerata;
b)         denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto 
e fornito dalle province conforme al modello regionale;
c)         planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le camere e i servizi 
igienico-sanitari a disposizione degli ospiti.
 
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive 
residence:
a)         denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto 
e fornito dalle province conforme al modello regionale;
b)         planimetrie in scala 1:100.
 
Rifugi escursionistici 
Una relazione tecnico-descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, 
la altitudine della località e le vie d'accesso nonché le 
caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni delle 
strutture. La relazione deve essere corredata da una corografia in 
scala 1: 50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione 
dell'immobile
 
Rifugi alpini 
 
a)         corografia della zona in scala 1:25.000,con l'indicazione 
dell'ubicazione del rifugio; 
b)         relazione tecnica da cui risultino i criteri costruttivi del 
rifugio e le caratteristiche tipologiche.
 
Complessi ricettivi all'aperto
La domanda di classificazione è presentata alla provincia e deve 
indicare:
a)         le generalità del richiedente;
b)         l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna;
c)         la classificazione e la capacità ricettiva massima che s'intende 
conseguire
 
La domanda di classificazione è corredata dalla seguente 
documentazione:
a)         rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala sufficiente 
da individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari 
servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il 
pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di 
varia natura;
b)         modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto 
e fornito dalla provincia su modello regionale
 

 

 

 

ALLEGATO 9:

Allegato I - Dati del cartellino da esporre nelle strutture ricettive
alberghiere, negli esercizi di affittacamere ed attività ricettive in
esercizi di ristorazione, nelle attività ricettive a conduzione
familiare - bed & breakfast, nelle unità abitative ammobiliate ad uso
turistico, nelle strutture ricettive - residence, nelle residenze
rurali.

 

Parte I - Strutture ricettive alberghiere: dati del cartellino da 
esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative
 
a)         la denominazione dell'esercizio;
b)         la classificazione;
c)         il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità 
abitativa;
d)         il numero dei letti autorizzati;
e)         il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità 
abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza 
pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla 
provincia;
f)          l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite, 
la junior suite o l'unità abitativa
g)         l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini previsti dalla presente normativa.
 
 
Parte II - Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi 
di ristorazione: dati del cartellino da esporre nelle camere
a)         la denominazione dell'esercizio di affittacamere;
b)         la classificazione;
c)         il numero assegnato alla camera;
d)         il numero dei letti autorizzati;
e)         il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima 
colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione 
inviata e vidimata dalla provincia;
f)          l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera; 
g)         l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini per essi previsti dalla presente legge.
 
 
Parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
(classificate): dati del cartellino da esporre nelle unità abitative
a)         la denominazione dell'esercizio, ove esistente;
b)         la classificazione attribuita;
c)         il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata 
alla provincia;
d)         l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa ai 
sensi del precedente articolo;
e)         l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini per essi previsti dalla presente legge.
 
 
 Parte IV - Strutture ricettive-residence: dati del cartellino da 
esporre nelle unità abitative
a)         la denominazione dell'esercizio;
b)         la classificazione attribuita;
c)         il numero assegnato all'unità abitativa;
d)         il prezzo dell'unità abitativa, come da comunicazione inviata e 
vidimata dalla provincia;
e)         l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa;
f)          l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini per essi previsti dalla presente legge.
 
 
Parte V - Attività ricettive in residenze rurali: dati del cartellino 
da esporre nelle camere
a)         la denominazione dell'esercizio;
b)         la classificazione;
c)         il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima 
colazione, e il prezzo della eventuale pensione e  mezza pensione, per 
persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;
d)         l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
e)         l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini per essi previsti dalla presente legge.
 
Parte VI - Centri soggiorno studi: dati del cartellino da esporre 
nelle camere
a)         la denominazione dell'esercizio;
b)         il numero assegnato alla camera;
c)         il numero dei letti autorizzati;
d)         il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima 
colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione 
inviata e vidimata dalla provincia;
e)         l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera; 
f)          l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i 
termini per essi previsti dalla presente legge.
 
Parte VII - Complessi ricettivi all'aperto (unità abitative): dati del 
cartellino da esporre nelle unità abitative
 
a)         la denominazione dell'esercizio;
b)         la classificazione ottenuta;
c)         il numero assegnato all'unità abitativa;
d)         il numero dei letti autorizzati;
e)         il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;
f)          l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa
 
 

 

 

 

ALLEGATO 10:

Allegato L - Complessi ricettivi all'aperto: prescrizioni minime
comuni

 

1.          Le prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto 
sono:
a)         posizione in località non inquinata da polveri o fumi;
b)         viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da 
non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso 
delle acque meteoriche;
c)         viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto 
accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
d)         delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione 
e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali 
non facilmente superabili;
e)         servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, 
all'ingresso del complesso;
f)          riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad 
attivazione invernale;
g)         parcheggio auto separato dall'area ricettiva, posto all'entrata 
del complesso o nelle immediate vicinanze, con capacità auto pari al 
cinque per cento  degli equipaggi ospitati;
h)         illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi 
igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la 
sicurezza che la fruibilità notturna;
i)          distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi 
igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative 
sprovviste di servizi propri.
 
2.          Si intendono per:
a)         equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo 
di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la 
propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una 
tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa;
b)         piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso 
esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente 
individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o 
altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla 
piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola è 
consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture 
supplementari, purché le stesse rispettino le caratteristiche di 
mobilità e provvisorietà, siano sostenute da apposita struttura 
appoggiata ed assicurata al terreno e rispettino la distanza di almeno 
un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata dal gestore e 
non superino la superficie totale massima di mq. 40 e l'altezza di m. 
3. É consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di 
pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e 
trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta 
chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di 
superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. Nelle 
località montane i mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di 
apposite coperture supplementari per la neve purché le stesse siano 
esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano oltre 20 
cm. dalla sagoma dello stesso;
c)         unità abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal 
gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento e 
devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, igieniche e 
sanitarie. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono 
essere dotate di:
1)         zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;
2)         camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;
3)         terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8;
4)         posto auto di almeno mq 10.
Qualora l'unità abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere 
una superficie non inferiore a mq 3. Le unità abitative sono 
realizzate su un piano al massimo, con sistemi tradizionali o di 
fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto 
ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La 
superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 
28 e superiore a mq 40;
d)         densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di 
ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso 
ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;
e)         capacità ricettiva massima (CRM): capacità ricettiva massima 
consentita espressa in persone per giorno. La CRM viene determinata 
dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle 
installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di persone 
ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico-sanitari 
riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere 
uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;
f)          installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costitute da un 
complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna 
e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
g)         servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio: sono 
costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una doccia, un 
lavabo;
h)         camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle 
installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;
i)          servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo, WC e 
doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle 
vigenti norme in materia;
l)          vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di 
accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a 
sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta 
flessibile;
m)         baby room: locale attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di 
sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza 
adeguata;
n)         nursery room: locale attrezzato per l'igiene dei neonati;
o)         responsabile in servizio (manager on duty): si intende il 
titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al 
quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;
p)         divisa: elemento od insieme di elementi uniformi 
dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del 
personale del complesso ricettivo;
q)         camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo 
scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di 
pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta 
flessibile.
 

 

 

 

ALLEGATO 11:

Allegato M - Requisiti obbligatori per i campeggi

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI

STELLE

 

 

 

1

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01

40 mq per persona

 

 

 

X

1.01.02

36 mq per persona

 

 

X

 

1.01.03

32 mq per persona

 

X

 

 

1.01.04

28 mq per persona

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

 

2.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

 

X

2.01.02

assicurato 12/24 ore

 

 

X

 

2.01.03

assicurato 8/24 ore con un addetto

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE

 

 

 

 

2.02.01

un addetto fino a 1.000 presenti

X

X

X

X

2.02.02

due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

2.03

SERVIZIO CUSTODIA VALORI

 

 

 

 

2.03.01

assicurato

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2.04

DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

 

 

 

 

2.04.01

cartellino: per tutto il personale

X

X

X

X

2.04.02

divise: per tutto il personale

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2.05

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

 

2.05.01

dal responsabile in servizio (almeno due lingue)

 

 

 

X

2.05.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)

 

 

X

X

2.05.03

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

2.06

PRONTO SOCCORSO

 

 

 

 

2.06.01

locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)

 

 

X

X

2.06.02

cassetta di pronto soccorso

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

CAMERINI WC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.01

5 wc per i primi 100 ospiti (2)

X

X

X

X

3.01.02

1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.02

CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)

 

 

 

 

3.02.01

5 fino ai primi 100 ospiti (2)

X

X

X

X

3.02.02

1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)

X

 

 

 

3.02.03

1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)

 

X

 

 

3.02.04

1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)

 

 

X

 

3.02.05

1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.03

LAVABI

 

 

 

 

3.03.01

1 ogni 35 ospiti (2)

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.04

LAVELLI

 

 

 

 

3.04.01

1 ogni 55 ospiti (2)

X

 

 

 

3.04.02

1 ogni 50 ospiti (2)

 

X

 

 

3.04.03

1 ogni 45 ospiti (2)

 

 

X

 

3.04.04

1 ogni 40 ospiti (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.05

LAVATOI

 

 

 

 

3.05.01

1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.06

VUOTATOI

 

 

 

 

3.06.01

1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.07

ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)

 

 

 

 

3.07.01

camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)

 

 

 

X

3.07.02

servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.08

MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI

 

 

 

 

3.08.01

lavabiancheria automatica

 

 

X

X

3.08.02

stireria

 

 

 

X

3.08.03

locale stenditoio (4)

X

X

X

X

3.08.04

macchine asciugatrici (4)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.09

CAMPER SERVICE

 

 

 

 

3.09.01

Uno per ogni struttura

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

4.00

ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01

SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE

 

 

 

 

4.01.01

generi di prima necessità

X

 

 

 

4.01.02

market e bar

 

X

X

X

4.01.03

esercizio di ristorazione

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 
NOTE
1)         nei gruppi dei servizi igienico-sanitari  comuni di nuova 
realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi esistenti le 
misure interne dei camerini  w.c. non devono essere inferiori a mq. 
1,30;
2)         ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie 
comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi 
riservati;
3)         nei gruppi dei servizi igienico-sanitari  comuni di nuova 
realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi esistenti le 
misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non 
devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
4)         obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o 
collocati ad altitudine superiore a m. 400;
5)         non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate 
vicinanze del complesso ricettivo.
 

 

 

 

ALLEGATO 12:

Allegato N - Requisiti obbligatori per i villaggi turistici

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER I VILLAGGI TURISTICI

STELLE

 

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01

44 mq per persona

 

 

X

1.01.02

40 mq per persona

 

X

 

1.01.03

36 mq per persona

X

 

 

 

 

 

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

2.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

2.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

2.01.03

assicurato 8/24 ore con un addetto

X

 

 

 

 

 

 

 

2.02

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE

 

 

 

2.02.01

un addetto fino a 1.000 presenti

X

X

X

2.02.02

due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti

X

X

X

 

 

 

 

 

2.03

SERVIZIO CUSTODIA VALORI

 

 

 

2.03.01

assicurato

 

X

X

 

 

 

 

 

2.04

DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

 

 

 

2.04.01

cartellino: per tutto il personale

X

X

X

2.04.02

divise: per tutto il personale

 

X

X

 

 

 

 

 

2.05

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

2.05.01

dal responsabile in servizio (almeno due lingue)

 

 

X

2.05.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)

 

X

X

2.05.03

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)

X

X

X

 

 

 

 

 

2.06

PRONTO SOCCORSO

 

 

 

2.06.01

locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)

 

X

X

2.06.02

cassetta di pronto soccorso

X

X

X

 

 

 

 

 

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

CAMERINI WC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.01

5 wc per i primi 100 ospiti (2)

X

X

X

3.01.02

1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

X

X

 

 

 

 

 

3.02

CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)

 

 

 

3.02.01

5 fino ai primi 100 ospiti (2)

X

X

X

3.02.02

1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

 

 

3.02.03

1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)

 

X

 

3.02.04

1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)

 

 

X

 

 

 

 

 

3.03

LAVABI

 

 

 

3.03.01

1 ogni 35 ospiti (2)

X

X

X

 

 

 

 

 

3.04

LAVELLI

 

 

 

3.04.01

1 ogni 50 ospiti (2)

X

 

 

3.04.02

1 ogni 45 ospiti (2)

 

X

 

3.04.03

1 ogni 40 ospiti (2)

 

 

X

 

 

 

 

 

3.05

LAVATOI

 

 

 

.05.01

1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)

X

X

X

 

 

 

 

 

3.06

VUOTATOI

 

 

 

3.06.01

1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita

X

X

X

 

 

 

 

 

3.07

ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)

 

 

 

3.07.01

camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)

 

 

X

3.07.02

servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)

X

X

X

 

 

 

 

 

3.08

MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI

 

 

 

3.08.01

lavabiancheria automatica

 

X

X

3.08.02

stireria

 

 

X

3.08.03

locale stenditoio (4)

X

X

X

3.08.04

macchine asciugatrici (4)

 

 

X

 

 

 

 

 

3.09

CAMPER SERVICE

 

 

 

3.09.01

uno per ogni struttura

X

X

X

 

 

 

 

 

4.00

ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01

SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE

 

 

 

4.01.01

market e bar

X

X

X

4.01.02

esercizio di ristorazione

 

X

X

 

 

 

 

 

 
NOTE
1)         per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi 
igienico-sanitari le misure interne dei camerini  w.c. non devono 
essere inferiori a mq. 1,30;
2)         ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie 
comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi 
riservati;
3)         per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi 
igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei 
camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso 
l'eventuale antidoccia;
4)         obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o 
collocati ad altitudine superiore a m. 400;
5)         non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate 
vicinanze del complesso ricettivo.
 

 

 

 

ALLEGATO 13:

Allegato O - Requisiti obbligatori per denominazione aggiuntiva di
centro vacanze

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "CENTRO VACANZE"

 

 

 

STELLE

 

 

 

 

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01

45 mq per persona

 

 

 

X

1.01.02

40 mq per persona

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01.01

area riservata per intrattenimenti e spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M.(minimo mq. 200)

 

 

X

X

2.01.02

area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)

 

 

X

X

2.01.03

animazione professionale

 

 

X

X

2.01.04

tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo 2)

 

 

X

X

2.01.05

almeno sei delle sottoelencate attrezzature

 

 

X

 

2.01.06

almeno sette delle sottoelencata attrezzature

 

 

 

X

 

ATTREZZATURE:

 

 

 

 

 

campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto

 

 

 

 

 

campo da tennis: 1 campo ogni 2.500 unit& agrave; di C.R.M. (max 6 campi)

 

 

 

 

 

piscina: 1 mq. ogni 10 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)

 

 

 

 

 

piscina bambini

 

 

 

 

 

sauna

 

 

 

 

 

pista bocce: 1 pista ogni 3.000 unit& agrave; di C.R.M.

 

 

 

 

 

minigolf

 

 

 

 

 

palestra attrezzata

 

 

 

 

 

campo da golf (3)

 

 

 

 

 

maneggio (3)

 

 

 

 

 

parco acquatico (3)

 

 

 

 

 

percorso vita

 

 

 

 

 

campo da calcio (3)

 

 

 

 

 

bowling

 

 

 

 

 

sala per spettacoli

 

 

 

 

 

discoteca (3)

 

 

 

 

 

sala giochi

 

 

 

 

 

attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.01

nursery room

 

 

X

X

3.01.02

baby room

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 
NOTE
1)         tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti al punto 1.00 
del precedente allegato M;
2)         Tali requisiti sono aggiuntivi a quelli elencati all'allegato M;
3)         É sufficiente che l'attrezzatura esista nelle immediate vicinanze 
del complesso ricettivo.
 

 

 

 

ALLEGATO 14:

Allegato P - Requisiti obbligatori per denominazione aggiuntiva di
campeggi di transito.

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI CAMPEGGI " DI TRANSITO "

 

 

STELLE

 

 

1

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01

35 mq per persona

 

 

 

X

1.01.02

30 mq per persona

 

 

X

 

1.01.03

25 mq per persona

 

X

 

 

1.01.04

20 mq per persona

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEZIONE- REGISTRAZIONE - CASSA - PARTENZA OSPITI

 

 

 

 

2.01.01

funzionante 24/24 ore

X

X

X

X

2.01.02

permanenza massima 72 ore

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI DI BASE (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

CAMPER SERVICE

 

 

 

 

3.01.01

1 fino a 300 unità di C.R.M.

X

X

X

X

3.01.02

1 ogni ulteriori 300 unità di C.R.M.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 
NOTE
1)         tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti nell'allegato 
M al punto 1.00;
2)         tale requisito è sostitutivo di quello previsto nell'allegato M 
al punto 2.01.;
3)         tale requisito è aggiuntivo di quelli previsti all'allegato M.
 

 

 

 

ALLEGATO 15:

Allegato Q - Documentazione da allegare alla domanda di
classificazione a residenze d'epoca

 

La domanda di classificazione a residenze d'epoca  va presentata alla 
provincia competente allegando la seguente documentazione:
a)         atto catastale storico
b)         autocertificazione su eventuale vincolo
c)          eventuali iscrizioni
d)         bibliografia, pubblicistica e mostre;
e)         relazione storica e documentazione fotografica degli interni ed 
esterni, delle camere (in ogni caso) ;
f)          ogni altra  idonea documentazione
 
 

 

 

 

ALLEGATO 16:

Allegato R - Requisiti obbligatori delle strutture ricettive
extralberghiere soggette a classificazione

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE

CAT.

 

 

3

2

1

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZI DI PORTINERIA

 

 

 

1.01.01

assicurati 16/24 ore da personale addetto

 

 

X

1.01.02

assicurati 12/24 ore da personale addetto

 

X

 

1.01.03

assicurati 8/24 ore

X

 

 

 

 

 

 

 

1.02

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.02.01

addetto disponibile a chiamata

 

 

X

1.02.02

con chiave al cliente

X

X

 

 

 

 

 

 

1.03

PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.03.01

a ogni cambio di cliente e almeno 2 volte alla settimana

 

 

X

1.03.02

a ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

 

 

 

 

 

1.04

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

1.04.01

lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana e a ogni cambio di cliente

 

 

X

1.04.02

lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

1.04.04

asciugamani nelle camere e nei bagni: 2 volte la settimana e a ogni cambio di cliente

 

 

X

1.04.05

asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

 

 

 

 

 

1.05

ACCESSORI NELLE UNITA' ABITATIVE

 

 

 

1.05.01

documentazione sul residence e necessario per scrivere

 

 

X

 

 

 

 

 

1.06

SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA

 

 

 

1.06.01

disponibile su richiesta del cliente

 

 

X

 

 

 

 

 

2.00

DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.01.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

 

 

 

 

 

2.02

ASCENSORE PER CLIENTI (2 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.02.01

qualunque sia il numero dei piani

 

 

X

2.02.02

per esercizi con locali oltre il primo piano (escluso il piano reception)

 

X

 

2.02.03

per esercizi con locali oltre il secondo piano (escluso il piano reception)

X

 

 

 

 

 

 

 

2.03

TELEVISIONE

 

 

 

2.03.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

 

X

2.03.02

presa per antenna

X

X

 

 

 

 

 

 

2.04

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

2.04.01

una linea telefonica con apparecchio ad uso comune

X

X

X

2.04.02

una linea telefonica tramite portineria

 

 

X

 

 

 

 

 

2.05

POSTO AUTO

3

2

1

2.05.01

coperto per ciascuna unità abitativa

 

 

X

2.05.02

all'interno del residence

X

X

 

 

 

 

 

 

3.00

DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

3.01.01

letti/divani-letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

3.01.02

armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

3.01.04

poltrone o divano nel soggiorno

 

 

X

3.01.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

3.01.06

scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

 

 

 

 

 

3.02

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

3.02.01

cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

3.02.02

frigorifero

X

X

X

3.02.03

lavello con scolapiatti

X

X

X

3.02.04

lavastoviglie (almeno per il 50% delle unit& agrave; abitative del residence)

 

 

X

3.02.05

forno (anche microonde)

 

X

X

3.02.06

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

. 2 coltelli

 

 

 

 

. 2 forchette

 

 

 

 

. 2 cucchiai

 

 

 

 

. 2 piatti piani

 

 

 

 

. 1 piatto fondo

 

 

 

 

. 2 bicchieri

 

 

 

 

. 1 tazza con piattino

 

 

 

 

. 1 tazzina con piattino

 

 

 

3.02.07

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

. 1 batteria di pentola da cucina

 

 

 

 

. 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

. 1 zuccheriera

 

 

 

 

. 1 caffettiera

 

 

 

 

. 1 scolapasta

 

 

 

 

. 1 serie di mestoli

 

 

 

 

. 1 insalatiera

 

 

 

 

. 1 grattugia

 

 

 

 

. 1 spremiagrumi

 

 

 

 

. 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

. 1 bricco per il latte

 

 

 

 

. 1 pattumiera

 

 

 

 

. 1 adattatore elettrico universale

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03

DOTAZIONI BAGNO

 

 

 

3.03.01

lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

3.03.02

saponetta

X

X

X

3.03.03

carta igienica con riserva

X

X

X

3.03.04

sacchetti igienici

X

X

X

3.03.05

cestino rifiuti

X

X

X

3.03.06

specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

3.03.07

mensola

X

X

X

3.03.08

scopettino

X

X

X

3.03.09

asciugacapelli

 

 

X

3.03.10

lavatrice in apposito locale in comune a disposizione dei clienti

 

X

X

 

 

 

 

 

4.00

DOTAZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01

PISCINA (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

4.01.01

piscina per gli ospiti (minimo 100 mq)

 

 

X

 

 

 

 

 

5.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

5.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

5.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

5.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

 

 

 

 

5.01.04

aspetto esterno

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

NOTE

1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

2) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti,

3) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti e per strutture ubicate in località balneari, termali, lacuali e montane.

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI

AFFITTACAMERE e ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

CAT.

 

 

3

2

1

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO

 

 

 

1.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

1.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

1.01.03

assicurato 8/24

X

 

 

 

 

 

 

 

1.02

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.02.01

addetto disponibile a chiamata

 

 

X

1.02.02

con chiave d'ingresso al cliente

X

X

 

 

 

 

 

 

1.03

CAMBIO BIANCHERIA

 

 

 

1.03.01

lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 3 volte la settimana

 

 

X

1.03.02

lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 2 volte la settimana

X

X

 

1.03.03

asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e almeno 3 volte alla settimana

 

 

X

1.03.04

asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e almeno 2 volte alla settimana

X

X

 

 

 

 

 

 

1.04

ACCESSORI DEI LOCALI:

BAGNO COMUNE O PRIVATO (1=vedi nota in calce)

 

 

 

1.04.01

cestino rifiuti

X

X

X

1.04.02

carta igienica, sacchetti igienici e saponetta

X

X

X

1.04.03

sgabello, specchio e mensola

X

X

X

1.04.04

asciugacapelli

 

 

X

 

 

 

 

 

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

LINEA TELEFONICA ESTERNA

 

 

 

2.01.01

una linea telefonica con apparecchio per uso comune

X

X

X

2.01.02

telefono in camera

 

 

X

 

 

 

 

 

2.02

RISCALDAMENTO (2 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.02.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

 

 

 

 

 

2.03

ATTREZZATURE DELLE CAMERE

 

 

 

2.03.01

letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e sedia

X

X

X

2.03.02

lampade o applique da comodino

X

X

X

2.03.03

impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere

X

X

X

2.03.04

frigobar

 

 

X

2.03.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

2.03.06

bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno nell'80% delle camere

 

 

X

2.03.07

bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno nel 40% delle camere

 

X

 

 

 

 

 

 

2.04

ASCENSORE

 

 

 

2.04.01

ascensore per clienti

 

 

X

2.04.02

ascensore per clienti per le camere oltre il 1° piano

 

X

 

 

 

 

 

 

3.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

3.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/ decoroso

X

 

 

3.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/ decoroso

X

 

 

3.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

3.01.04

aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

NOTE

1) le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti:1.03.03 - 1.03.04;

2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

3) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI

UNITA' ABITATIVE AD USO TURISTICO CLASSIFICATE

CAT.

 

 

 

 

3

2

1

 

 

 

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO

 

 

 

 

 

 

1.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

 

 

 

1.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

 

 

 

1.01.03

assicurato 8/24 ore

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02

PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

1.02.01

pulizia unità abitativa ogni cambio cliente e almeno una volta la settimana

 

 

X

 

 

 

1.02.02

pulizia unità abitativa ogni cambio cliente

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

 

 

 

1.03.01

lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio di cliente e almeno 1 volta la settimana

 

 

X

 

 

 

1.03.02

lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio di cliente

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

RISCALDAMENTO (1= vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

 

2.01.01

in tutta l'unità abitativa

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02

TELEVISIONE

 

 

 

 

 

 

2.02.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

 

X

 

 

 

2.02.02

presa antenna

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

 

 

 

2.03.01

una linea telefonica nell'unità abitativa

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04

POSTO AUTO

 

 

 

 

 

 

2.04.01

coperto per ciascuna unità abitativa

 

 

X

 

 

 

2.04.02

nel parcheggio condominiale

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

 

 

 

3.01.01

letti /divani-letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

 

 

 

3.01.02

armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

 

 

 

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

 

 

 

3.01.04

poltrone o divano nel soggiorno

 

 

X

 

 

 

3.01.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

 

 

 

3.01.06

scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

 

 

 

3.02.01

cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

 

 

 

3.02.02

frigorifero

X

X

X

 

 

 

3.02.03

lavello con scolapiatti

X

X

X

 

 

 

3.02.04

forno (anche microonde)

 

 

X

 

 

 

3.02.05

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

 

 

 

. 2 coltelli

 

 

 

 

 

 

 

. 2 forchette

 

 

 

 

 

 

 

. 2 cucchiai

 

 

 

 

 

 

 

. 2 piatti piani

 

 

 

 

 

 

 

. 1 piatto fondo

 

 

 

 

 

 

 

. 2 bicchieri

 

 

 

 

 

 

 

. 1 tazza con piattino

 

 

 

 

 

 

 

. 1 tazzina con piattino

 

 

 

 

 

 

3.02.06

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

 

 

 

. 1 batteria di pentole da cucina

 

 

 

 

 

 

 

. 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

 

 

 

. 1 zuccheriera

 

 

 

 

 

 

 

. 1 caffettiera

 

 

 

 

 

 

 

. 1 scolapasta

 

 

 

 

 

 

 

. 1 serie di mestoli

 

 

 

 

 

 

 

. 1 insalatiera

 

 

 

 

 

 

 

. 1 grattugia

 

 

 

 

 

 

 

. 1 spremiagrumi

 

 

 

 

 

 

 

. 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

 

 

 

. 1 bricco per il latte

 

 

 

 

 

 

 

. 1 pattumiera

 

 

 

 

 

 

 

. 1 adattatore elettrico universale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03.

DOTAZIONI BAGNO (impianto erogazione acqua calda e fredda)

 

 

 

 

 

 

3.03.01

lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

 

 

 

3.03.02

cestino rifiuti

X

X

X

 

 

 

3.03.03

specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

 

 

 

3.03.04

mensola

X

X

X

 

 

 

3.03.05

scopettino

X

X

X

 

 

 

3.03.06

asciugacapelli

 

 

X

 

 

 

3.03.07

lavatrice (2= vedi nota in calce)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01.

QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

 

4.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

 

 

 

buono

 

X

 

 

 

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

 

 

4.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

 

 

 

buono

 

X

 

 

 

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

 

 

4.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

 

 

 

buono

 

X

 

 

 

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01.04

Aspetto esterno

 

 

 

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

 

 

 

buono

 

X

 

 

 

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

 

 

NOTE

1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

2) tale elettrodomestico può essere posizionato anche in altra stanza.

 

 

 

 

ALLEGATO 17:

Allegato S/1 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica

 

Parametri minimi per piani particolareggiati degli arenili.
 
a)         Direttive a carattere generale
 
1)         Il piano deve indicare almeno la presunta linea del confine 
demaniale che individua l'ambito minimo del piano stesso;
 
2)         Vanno escluse dal piano le aree demaniali marittime retrostanti 
l'arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate a Piano 
regolatore generale (PRG) comunale;
 
3)         per tutto l'ambito di piano deve essere evidenziata la 
preesistenza di vincoli derivati da leggi o strumenti di 
pianificazione (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, vincolo idrogeologico, 
vincolo ambientale da Piano territoriale regionale di coordinamento 
(PTRC) o Piano d'area), nonché la tipologia d'uso e di gestione a cui 
è diversamente sottoposta nelle sue parti. (Aree in concessione, aree 
libere, stabilimenti balneari, ecc.);
 
4)         le valutazioni e indicazioni (analitiche e del progetto) di piano 
devono riguardare le infrastrutture puntuali e a rete, con particolare 
riferimento a:
a)         viabilità di penetrazione;
b)         viabilità meccanica controllata;
c)         individuazione dei percorsi, distinti per tipologia di utilizzo 
(pedonali, ciclabili, eventualmente dedicati ad altre specifiche 
attività di carattere ricreativo e/o sportivo, di visitazione);
d)         accessi al mare;
e)         parcheggi;
f)          reti tecnologiche e modalità di scarico;
 
5)         le previsioni di piano devono riguardare tutto l'ambito 
d'intervento e possono essere articolate per settori e/o comparti, la 
cui progettazione deve avere carattere unitario, pur tenendo presente 
che i relativi lavori ed interventi possono essere eseguiti, tramite 
apposita regolamentazione, anche per lotti funzionali e per opere 
compiute;
 
6)         il piano comunale deve considerare secondo criteri unitari le 
aree per la balneazione e suoi servizi complementari già sottoposte a 
concessione tenendo conto delle aree libere intercluse, prevedendo 
percorsi pedonali (larghezza minima: ml. 1,50) e ciclabili di raccordo 
con andamento tendenzialmente parallelo alla battigia, nonché quelli 
posti normalmente alla stessa (larghezza minima: ml. 1,00);
 
7)         deve essere indicato l'assetto distributivo delle principali 
strutture di servizio connesse all'attività balneare prevedendo una o 
più strutture di coordinamento (generale) e sorveglianza della 
spiaggia, sedi di Pronto soccorso, uffici informazioni e ricerca 
bambini, postazioni per gli addetti alla sorveglianza ed al 
salvataggio, come previsti dalle ordinanze delle Capitanerie di porto;
 
8)         le attrezzature balneari possono essere suddivise, in linea di 
massima, per fasce funzionali parallele al mare che abbiano le 
seguenti caratteristiche:
a)         Arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile 
con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle 
attrezzature, con un minimo di ml. 5 di profondità. In tale fascia non 
sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di 
ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se 
precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella 
predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o 
comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché 
dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla 
spiaggia verso il mare e viceversa;
b)         Soggiorno all'ombra: una fascia avente profondità variabile e 
comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione il 
cui limite a mare dovrà coincidere con la linea ideale di demarcazione 
della fascia di arenile libero di cui al precedente punto a). I 
sostegni per gli ombrelloni dovranno essere posti al vertice di maglie 
aventi dimensioni uguali o superiori a ml. 4.00 x 4.00, ad eccezione 
delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le 
dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml 2.50 x 
3.00 con il lato minore parallelo al mare; 
c)         Servizi di spiaggia - Tale fascia ha quale limite a monte il 
percorso di servizio e/o la passeggiata a mare e sono prevedibili le 
seguenti attrezzature: 
-           cabine spogliatoio;
-           deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da 
spiaggia, compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;
-           servizi igienici;
-           tende da ombra per bagnanti, collocate in aggiunta agli 
ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi 
di cabine spogliatoio);
-           docce;
-           capanne;
In tale fascia c), possono inoltre essere collocati, oltre ai servizi 
generali, di soccorso pubblico e di spiaggia precedentemente indicati, 
anche chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche 
per i pubblici esercizi) che devono avere la zona vendita e per la 
preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il 
personale. I chioschi devono essere previsti ad una distanza reciproca 
minima di ml. 120, indicata dallo strumento urbanistico comunale e 
negli elaborati grafici e/o tramite adeguata regolamentazione 
normativa; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 
5.50 con un massimo di mq. coperti 42,00, per un totale complessivo 
minimo di 90 mq. e altezza totale inferiore a ml. 5.00);
 
9)         nel Piano d'arenile ogni amministrazione comunale deve stabilire 
inoltre proposte progettuali-tipo inerenti le componenti d'arredo 
delle strutture poste in arenile, criteri per la loro realizzazione e 
ogni altra indicazione per disciplinare, assieme al Regolamento 
edilizio comunale, la definizione dei progetti esecutivi e al fine di 
migliorare l'immagine d'insieme degli interventi previsti;
 
10)        le nuove concessioni devono avere un fronte mare minimo di ml. 
200. Tale misura potrà variare in diminuzione in presenza di tratti di 
arenile di completamento, o interclusi tra altre concessioni, eccezion 
fatta per le aree antistanti a singoli complessi ricettivi a gestione 
unitaria confinanti con l'arenile, nel qual caso la lunghezza 
dell'area in concessione potrà essere di pari misura;
 
11)        la percentuale comunale delle aree libere deve essere pari al 20 
% del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari;
 
12)        ogni 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in 
ogni caso almeno 1 ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di 
accessi all'arenile;
 
13)        tenuto conto che il piano si pone, tra gli altri, l'obiettivo di 
qualificare l'immagine del litorale, è necessario che lo strumento 
preveda un arredo del verde; questo in particolare si deve prefiggere 
di utilizzare essenze tipiche dell'ambiente litoraneo. 
 
14)        per le aree demaniali marittime interessate dagli scanni del 
Delta del fiume Po possono essere dettate dal piano particolareggiato 
dell'arenile norme specifiche anche  di deroga alle direttive di cui 
ai punti precedenti, motivate dalle caratteristiche geofisiche e 
morfologiche dei luoghi ed in conformità alla specifica pianificazione 
di tutela.
 
 
b)         Direttive particolari sugli standard dei servizi
 
1)         Gli stabilimenti balneari, in particolare, devono garantire 
un'offerta minima di:
-           1 WC ogni 200 ombrelloni;
-           1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni;
-           1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni;
-           un'area attrezzata per gioco e svago pari ad almeno un quinto 
della superficie utilizzata a sosta all'ombra;
-           di norma si predisporranno isole di servizio per WC, docce, 
cabine spogliatoi ecc.;
-           un numero di posti auto adeguati alla capienza dello stabilimento 
e, comunque, in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per 
gli stabilimenti balneari esistenti e al venti per cento per gli 
stabilimenti balneari nuovi, tenuto conto anche delle previsioni dei 
locali piani urbani del traffico e della loro attuazione, nonché delle 
previsioni al riguardo dello strumento urbanistico generale e di 
quelli attuativi, ferme restando le limitazioni imposte dalle 
caratteristiche morfologiche e geofisiche dei luoghi;
 
2)         le cabine per spogliatoio e per i servizi igienici hanno 
dimensione massima di ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50;
 
3)         nel caso in cui il Piano comunale preveda l'installazione di 
capanne a noleggio le dimensioni massime devono essere di ml. 1,90 x 
1,80 e altezza massima di ml. 2,50 con possibilità di verandine di 
dimensioni massime di ml. 1,80 x 1,80;
 
4)         l'eventuale ufficio magazzino può avere dimensioni massime di ml. 
5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50;
 
5)         per la fruizione da parte dei portatori d'handicap (oltre alle 
eventuali indicazioni degli schemi progettuali tipo) devono essere 
rispettati i seguenti standard minimi:
-           per ogni nucleo attrezzato / stabilimento balneare almeno un 
servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di 
dimensioni secondo le vigenti norme;
-           almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta 
all'ombra pavimentati secondo le indicazioni dei progetti tipo;
-           apposita segnaletica per servizi e percorsi.
 

 

 

 

ALLEGATO 18:

Allegato S/2 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica
Elencazione dei documenti per le domande di nuove concessioni

 

Domanda per concessione
Istanza diretta al comune competente con i 
seguenti allegati in cinque copie:
 
 
relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 
utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia 
disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere 
descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno 
riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della 
C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico 
del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio, Pregeo per 
realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di 
riferimento sarà quella catastale;
Planimetria della zona scala 1:2000;
Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
Documentazione fotografica dello stato di fatto;
Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a 
valutare lo stato di fatto;
Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
Indicazione della durata  e dello scopo della concessione, degli 
standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di 
insediamento con riferimento all'allegato S/4.
Domanda rinnovo concessione
·  Istanza con riferimenti alla precedente 
concessione. 
Relazione tecnica illustrativa sugli interventi  previsti sulle aree 
interessate.
Domanda di variazione al contenuto della 
concessione senza ampliamento o con ampliamento nei soli casi di 
ripascimento naturale.
Istanza diretta al comune competente con i 
seguenti allegati in cinque copie:
-           relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
-           Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;
-           Planimetria della zona scala 1:2000  con evidenziazione della 
variazione richiesta;
-           Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le eventuali opere, di 
dettaglio.
Domanda di variazione al contenuto della 
concessione con ampliamento 
Istanza diretta al comune con allegata stessa 
documentazione prevista per le domande di nuova concessione.
Domanda di subingresso
-           Istanza al comune con allegata dichiarazione 
di rinuncia del precedente concessionario. - I documenti necessari 
saranno richiesti dal comune.
Altre domande relative alla gestione delle 
concessioni
Devono essere inviate al comune che provveder&
agrave; a richiedere all'interessato eventuale documentazione da 
produrre.
Forma delle domande
Tutte le domande devono indicare le generalit&
agrave; complete del richiedente, la ragione sociale se societ&
agrave;, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
 
 

 

 

 

ALLEGATO 19:

Allegato S/3 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica

 

Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di 
valutazione delle domande.
 
a)         Procedura per il rilascio di nuove concessioni:
 
            La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al 
comune competente per territorio.
            Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo 
pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare 
entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale 
da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/
2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di 
seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il 
parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di 
ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al 
territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune 
devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri 
non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza 
ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla 
richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle 
istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della 
Navigazione . A tal fine, risponde ad un più rilevante interesse 
pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del turista, 
anche valorizzando forme di concessione diverse dallo stabilimento 
balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee. È 
preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive di cui 
alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse per un 
massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa per 
l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi, la fascia di 
servizi di spiaggia (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a 
carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita 
con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno 
all'ombra (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere 
generale, numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento 
dell'area concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli 
ospiti della struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, 
il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e 
registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione 
del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.
 
b)         Procedura per il rinnovo di concessioni:
1)         la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza 
del titolo concessorio;
2)         il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti 
procede al rilascio dell'atto concessorio alla sua registrazione, e 
alla fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, 
secondo le normative vigenti.
 
c)         Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che 
non comporta modifica all'estensione della zona già concessa o con 
ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di 
ripascimento dell'arenile:
1)         la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione 
di cui all'allegato S/2;
2)         il comune provvede all'istruttoria, acquisendo i pareri delle 
autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione 
progettata;
3)         conseguentemente il comune provvede al rilascio 
dell'autorizzazione da allegare all'atto concessorio o alla redazione 
del titolo suppletivo, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento 
del Codice della Navigazione. Il comune provvede inoltre all'eventuale 
imposizione e riscossione del canone e imposta regionale.
 
d)         Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che 
comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa:
1)         la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste 
per il rilascio di nuove concessioni;
2)         conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle 
modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.
 
e)         Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione delle domande sono:
1)         compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere 
territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
2)         compatibilità di dettaglio relativamente a:
-           elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno 
degli impianti e alla qualità dei manufatti);
-           aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e 
modalità di scarico);
-           accessibilità ai parcheggi;
-           rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere 
architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in 
particolare per i portatori di handicap;
-           dinamica evolutiva del paesaggio;
3)         valutazione degli standard dei servizi proposti (densità 
ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-
sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
4)         piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario 
per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
5)         garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite 
preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle 
aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
6)         soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti 
dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
7)         gestione diretta della concessione demaniale, da parte del 
soggetto di cui al numero 4).
 
 

 

 

 

ALLEGATO 20:

Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica

 

Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
 
Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto 
previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 
dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di 
tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto:
a)         stabilimento balneare senza strutture fisse;
b)         stabilimento balneare con strutture fisse;
c)         servizi di ristorazione con o senza ricettività:
1)         chioschi;
2)         bar;
3)         ristoranti;
4)         hotel;
d)         infrastrutture private:
1)         campeggi;
2)         impianti sportivi e ricreativi;
3)         impianti tecnologici;
e)         servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio 
e specchi acquei;
f)          infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente 
collegate alle tipologie sopra elencate.
 

 

 

 

ALLEGATO 21:

Allegato T - Commissioni di esame, elenchi e licenze per le
professioni turistiche

 

Parte I) - Dati degli elenchi provinciali delle professioni 
turistiche.
 
a)         Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica 
professionale degli iscritti, le lingue straniere di abilitazione, la 
data di rilascio della licenza, nonché le eventuali sospensioni e la 
revoca della licenza.
 
 
Parte II - Composizione della Commissione di esame.
 
a)         La commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alle 
professioni turistiche, è composta da:
1)         un dirigente della provincia con funzioni di presidente;
2)         un docente o esperto in ciascuna materia d'esame;
3)         un docente o esperto in ciascuna delle lingue straniere scelte 
dal candidato come oggetto d'esame;
4)         un esperto di primo soccorso;
5)         un istruttore della disciplina per la quale si intenda sostenere 
la prova pratica nell'ipotesi di cui all'articolo 82, comma 4.
6)         un rappresentante designato dal Soccorso alpino e speleologico 
veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico 
(CNSAS) delle province di Belluno, Treviso, Padova, Verona e Vicenza;
 
b)         Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della 
provincia. 
 
c)         Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un 
compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
 
d)         Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di cui al 
comma 1, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di 
cui all'articolo 82 devono essere in possesso di diploma di istituto 
di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito 
all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla 
competente autorità italiana e, relativamente alla professione di 
guida turistica, di laurea.
 
Parte III - Articolazione e contenuto delle prove di esame.
 
a)         Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad 
accertare, oltre alla conoscenza di due  o più lingue straniere, una 
conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni 
archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del 
territorio in cui viene esercitata la professione.
Le prove d'esame comprendono tre prove scritte di cui una di cultura 
generale e  due nelle lingue straniere oggetto dell'abilitazione, tre 
prove orali di cui una nelle lingue straniere, una nelle materie 
indicate nel bando.
 
b)         Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in 
una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in 
materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per 
le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione 
turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova 
scritta ed una volta ad accertare l'esatta conoscenza di almeno una 
lingua straniera.
 
c)         La prova d'esame per animatore turistico consiste in una prova 
scritta avente per oggetto l'elaborazione e realizzazione di un 
programma di animazione e in una prova orale volta ad accertare una 
adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
 
d)         Le prove d'esame per guida naturalistico-ambientale consistono in 
una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, 
botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche 
nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario 
naturalistico con eventuale prova pratica specifica vertente sulla 
disciplina specialistica prescelta dal candidato, in una prova orale 
consistente nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la 
specifica attitudine didattica e in una prova scritta e orale di 
lingua straniera..
 
e)         Per tutte le prove d'esame è richiesta la conoscenza degli 
elementi fondamentali della medicina di primo soccorso.
 
f)          Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che abbiano 
superato le prove scritte; l'abilitazione è conseguita dai candidati 
che abbiano conseguito almeno i sette decimi del punteggio 
complessivamente previsto nel bando di esame.
 
g)         L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche 
costituisce titolo per la partecipazione all'esame indetto per 
località diverse, per le quali sarà consentito sostenere le relative 
prove, ad esclusione della lingua straniera oggetto di precedente 
abilitazione.
 
h)         L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche 
costituisce titolo per la partecipazione ad un esame indetto per 
conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella 
oggetto di precedente abilitazione, e consente di sostenere l'esame 
limitatamente alle prove di lingua.
 
i)          Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori 
turistici che intendono conseguire l'abilitazione anche per una lingua 
diversa da quella propria dell'attività esercitata sono ammessi a 
sostenere l'esame limitatamente alla prova orale di lingua straniera.
 
 
Parte IV - Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche.
 
a)         Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria 
professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha 
conseguito l'abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti 
territoriali di esercizio dell'attività. La visita alle ville venete 
in ogni caso è consentita.
 
b)         La licenza ha validità quinquennale e s'intende rinnovata a 
seguito di formale dichiarazione di prosecuzione dell'attività.
 

 

 

 

ALLEGATO 22:

Allegato U - Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche
e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di
strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati
direttamente al settore turismo.

 

Indicazioni di carattere generale
 
Si premette che per piccole e medie imprese s'intendono quelle 
individuate dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata 
sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.
 
Secondo tale raccomandazione le piccole e medie imprese, sono definite 
come imprese:
a)         aventi meno di 250 dipendenti;
b)         aventi:
1)         un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
2)         in possesso del requisito di indipendenza, come definito 
dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.
 
Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, 
la piccola impresa è definita come un'impresa:
a)         avente meno di 50 dipendenti;
b)         avente:
1)         un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;
2)         in possesso del requisito di indipendenza, come definito 
dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.
 
Tipologie di attività
 
1)         Tipologie di esercizi ricettivi e dell'intermediazione retti a 
regime di piccola e media impresa così come classificati dalla 
presente legge:
a)         alberghi;
b)         motel;
c)         villaggi-albergo;
d)         residenze turistico-alberghiere;
e)         residenze d'epoca;
f)          campeggi;
g)         villaggi turistici;
h)         esercizi di affittacamere;
i)          attività ricettive in esercizi di ristorazione;
l)          unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
m)         strutture ricettive-residence;
n)         agenzie di viaggio e turismo;
o)         rifugi alpini, rifugi escursionistici.
 
2)         attività codificate dall'Istituto nazionale di statistica 
correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media 
impresa:
 
 
55.30.01 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con 
cucina;
92.33 Attività parchi di divertimento;
92.61.1 Gestione di piscine;
92.61.2 Gestione di campi da tennis;
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) ed 
attività turistiche connesse alla pesca;
93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico;
93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali;
92.61.5 B Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie 
etc. compresi gli impianti di innevamento artificiale;
92.61.5 F Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed 
impianti);
71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali;
 
3)         Tipologie di esercizi ricettivi retti da associazioni ed enti 
privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti 
disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:
a)         ostelli per la gioventù;
b)         case per ferie;
c)         rifugi alpini, rifugi escursionistici;
d)         foresterie per turisti;
e)         case religiose di ospitalità;
f)          centri soggiorno studi;
 
4)         Tipologie di esercizi ricettivi gestiti in forma non 
imprenditoriale direttamente da persone fisiche, secondo le vigenti 
disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:
a)         rifugi alpini, rifugi escursionistici;
b)         attività ricettive a conduzione familiare-bed & breakfast;
c)         unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
 

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

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