Benzinai, l'obbligo di esposizione dei prezzi medi cade di nuovo

Benzinai, l'obbligo di esposizione dei prezzi medi cade di nuovo

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Figisc Confcommercio e Fegica Cisl e ha abrogato l'articolo 7 del decreto 31 marzo 2023. "Vittoria della categoria e della ragione".

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23 febbraio 2024

Nuovo colpo di scena nell'infinita "telenovela" sull'obbligo di esposizione dei prezzi medi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante, come previsto dal decreto del 31 marzo 2023, entrato in vigore nell'agosto scorso. Dopo che una sentenza del Tar del Lazio aveva annullato il decreto ministeriale sull'obbligo di esposizione da parte dei benzinai, accogliendo il ricorso proposto da Figisc Confcommercio e Fegica Cisl, il primo dicembre scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la sentenza stesa accettando l'istanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ripristinando l'obbligo. Ora l'organo supremo della giustizia amministrativa ha invece accolto un nuovo ricorso delle due Associazioni abrogando, per intero, l’articolo 7 del citato decreto, anche per la parte sanzionatoria.

Il commento di Figisc e Fegica

“È una vittoria della categoria che, dopo aver offerto disponibilità e collaborazione a trovare soluzioni compatibili con un’attività - quella dei gestori - che è stata considerata come ininfluente, si è trovata di fronte alla volontà del Governo di andare comunque avanti ignorando anche le azioni sindacali promosse da Fegica e Figisc. È una vittoria della ragione che non si è lasciata piegare da interessi di parte e non si è prestata ad essere scambiata con acquiescenza o rapporti (più o meno) preferenziali: i diritti sono i diritti della categoria e non sono negoziabili. La collaborazione e la costruttività intorno al tavolo di confronto istituzionale non è mai stata (e continua a non essere) in discussione, senza per questo rinunciare ad esercitare il ruolo. È una vittoria di ogni singolo gestore -soprattutto quelli che hanno subito l’onta della vessazione o le multe per 15 minuti di ritardo - che, attraverso le organizzazioni di rappresentanzahanno creduto che ottenere ragione fosse possibile (e non improponibile). Ora il Governo e, soprattutto il ministro Urso (e il suo ufficio legislativo), devono prendere atto della nuova realtà disegnata dal provvedimento del Consiglio di Stato e procedere di conseguenza. Magari affrontando dialetticamente e senza forzature, con le rappresentanze di categoria, i temi che più volte sono stati posti alla loro attenzione.  La vicenda dimostra che ingaggiare un braccio di ferro con la categoria non determina il risultato atteso. Noi, siamo, come sempre pronti al confronto ma senza l’imposizione di diktat”.

Leggi anche la pagina dedicata al Decreto carburanti, le misure principali
 

Modalità esposizione prezzi

Gli impianti situati lungo la rete autostradale faranno riferimento ai prezzi medi nazionali, mentre quelli al di fuori ai prezzi medi della regione/provincia autonoma di appartenenza. I prezzi saranno poi disponibili sul sito internet del Mimit.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una circolare con tutti i chiarimenti sulle modalità di attuazione della misura (qui il testo in pdf). La comunicazione ha spiegato nel dettaglio le disposizioni in atto sull'esposizione dei cartelloni nei distributori ed ha anche fornito alcune specifiche riguardo la trasmissione dei dati dall'esercente al Ministero, in particolare sulle tempistiche e sulle modalità di comunicazione dei prezzi al portale Osservaprezzi Carburanti. I dati nazionali per i distributori su autostrade e regionali per gli altri, saranno disponibili online, in formato aperto, ogni mattina sul sito del Mimit.

Il cartellone dovrà essere esposto, ben visibile, all'interno dell'area di rifornimento. Dovrà inoltre seguire il seguente ordine dall'alto verso il basso

  • gasolio;
  • benzina;
  • GPL;
  • metano.

Per quanto riguarda l'orario, l'esercente dovrà esporre il cartellone:

  • entro le 10.30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30 o in caso di apertura 24 ore su 24;
  • entro le due ore successive per gli altri casi.

Vigilanza e sanzioni

L'articolo 8 del decreto ha specificato i casi in cui gli esercenti sono esonerati dall’aggiornamento del cartellone del prezzo medio. Non saranno quindi soggetti a sanzioni nei casi di: 

  • sospensione dell’attività di vendita (giorni festivi, riposo settimanale o "chiuso secondo la legislazione regionale di settore");
  • inattività del servizio telematico del Ministero, con relativa comunicazione sul sito Osservaprezzi o nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero.

Date aggiornate

Di seguito il calendario stabilito dal decreto ministeriale:

  • dal 24 luglio 2023: sono applicate le modalità di comunicazione dei prezzi come indicato nell'articolo 3 del decreto;
  • dal 1° agosto 2023:
    • il prezzo medio viene pubblicato dal Ministero giornalmente;
    • parte l'obbligo di esposizione dei prezzi medi da parte di tutti i gestori degli impianti di distribuzione di carburante;
    • cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009 e del 17 gennaio 2013 ("Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99").

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