R.E.N.T.Ri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Gestori Ambientali.
Il contributo di iscrizione RENTRi andrà versato entro il 30 aprile 2025, utilizzando la funzione "Pratiche/Contributo annuale" nell'area riservata del portale. La scadenza è prevista dall’articolo 14 del regolamento RENTRi (DM 59/2023) e riguarda gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2024, versando il contributo previsto per quell’anno e trasmettendo la pratica.
Il contributo è dovuto per ogni unità locale e varia in base alla tipologia di soggetto:
- 60 euro per i grandi produttori di rifiuti e per tutti gli operatori obbligati;
- 10 euro per i piccoli produttori di rifiuti.
Il 13 febbraio 2025, come previsto dal D.M. 59/2023, è stato invece l'ultimo giorno per iscriversi per gli operatori di queste categorie:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
- trasportatori e intermediari di rifiuti;
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Per quanto riguarda il Registro di carico e scarico, si precisa che, a partire dal 13 febbraio 2025, i soggetti di cui sopra saranno tenuti a gestire i registri secondo i nuovi modelli ed in formato digitale. Anche la vidimazione sarà effettuata in modalità digitale attraverso il servizio fornito dalle Camere di Commercio, accessibile tramite il RENTRi. Sarà possibile utilizzare sia i propri sistemi gestionali sia i servizi di supporto messi a disposizione dal Registro.
Sempre dal 13 febbraio 2025, si fa presente che tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati tramite i sistemi gestionali degli utenti, oppure attraverso i servizi di supporto messi a diposizione.
Dal 15 giugno 2023 RENTRi ha preso il posto del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali) istituito nel 2010, ma mai entrato effettivamente in funzione e che è poi stato soppresso il primo gennaio del 2019. La nuova piattaforma punta a garantire una tracciabilità trasparente, riducendo i costi operativi per le imprese e semplificando gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Il RENTRi consente nello specifico di:
- fornire alla pubblica amministrazione un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, supportando le politiche ambientali e la pianificazione regionale;
- aiutare le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, semplificando le verifiche tramite documenti digitali;
- facilitare gli adempimenti per le imprese, snellendo le procedure con strumenti digitali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi di trasmissione dei dati per la rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire digitalmente milioni di documenti cartacei.
Regolamento e struttura del RENTRi
Il Regolamento con la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (emanato ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1 dal D.Lgs. n. 152/06) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 126 il 31 maggio 2023. Il provvedimento si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”), del DL n. 135/18 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/19 (cfr. ns circolare n. 055/2019).
La pubblicazione del decreto è giunta con qualche giorno di ritardo a causa del passaggio in Ragioneria di Stato per ricevere “una certificazione della solidità economico-finanziaria del sistema” le cui spese di istituzione sono coperte da un apposito stanziamento di 1,61 milioni di euro, mentre gli oneri di funzionamento saranno sostenuti con i contributi annuali versati dai soggetti obbligati (nelle modalità fissate dall’art. 14 del DM in oggetto).
Il regolamento si compone di 24 articoli e tre allegati, ed è suddiviso in questo modo:
- Titolo I (articoli 1-3): le disposizioni generali;
- Titolo II (articoli 4-9): le disposizioni che disciplinano il Registro cronologico di carico e scarico ed il Formulario di identificazione dei rifiuti;
- Titolo III (articoli 10-24): le disposizioni che disciplinano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.
I tre allegati del Decreto contengono:
- il modello e il formato del registro cronologico di carico e scarico (l’allegato I, ai sensi dell’articolo 4, comma 1);
- il modello e il formato del formulario di identificazione (l’allegato II, ai sensi dell’articolo 5, comma 1);
- la tabella di determinazione e di calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria che devono essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale ai sensi delle tempistiche e di quanto previsto dall’art. 14 (allegato III).
Il RENTRI è diviso in due sezioni:
- la sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il Registro ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti come ad esempio l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il 7 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica n.143 (qui il testo in pdf) che ha definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- le modalità per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Chi deve iscriversi al Registro
Dovranno iscriversi a RENTRI gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi, quelli che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. In quest'ambito sono inclusi anche i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, una novità introdotta dopo l'abolizione del Sistri. Infine, tutti i restanti produttori di rifiuti.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema:
- la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs.n. 152/06 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/98) e di formulario di trasporto (DM 145/98) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2;
- le nuove modalità di tenuta e di trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto della sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Tempistiche di iscrizione e scadenze
Il nuovo sistema di tracciabilità è entrato operativo dal 15 giugno 2023. Le iscrizioni saranno però scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi. Nel caso dei produttori dipenderà dalle dimensioni dell'azienda. Le prime adesioni riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, e i commercianti e intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e scatteranno a partire dal 15 dicembre 2024.
Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 22 settembre 2023 il decreto con la tabella delle scadenze (qui il documento pdf). Nel testo si legge inoltre che l'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
Il Mase ha inoltre fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA), così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. I nuovi modelli potranno essere vidimati a partire dalla stessa data, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025. Gli operatori non obbligati all'iscrizione entro tale data dovranno utilizzare questi nuovi modelli in formato cartaceo, disponibili per la stampa sul sito ufficiale del RENTRI. I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio precompilato tramite il servizio offerto dal registro. La vidimazione dei registri cartacei sarà effettuata dalle Camere di Commercio competenti a partire dal 4 novembre 2024.
Gli operatori tenuti all'iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, come impianti di trattamento, trasportatori, intermediari di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, dovranno adottare immediatamente la modalità digitale per la tenuta del registro.
Sono infine state stabilite le date per l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza) e per l’emissione del FIR in formato digitale (13 febbraio 2026).
Scadenza iscrizione: contributo entro il 30 aprile 2025
Il contributo annuale di iscrizione al Rentri va versato entro il 30 aprile 2025 tramite la sezione “Pratiche/Contributo annuale” disponibile nell’area riservata del portale.
La scadenza riguarda gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2024, con il pagamento del contributo per l’anno in corso e l’invio della pratica.
L’importo è dovuto per ciascuna unità locale e varia in base alla tipologia di soggetto:
- 60 euro per grandi produttori di rifiuti e altri operatori obbligati;
- 10 euro per piccoli produttori di rifiuti.
Differenze tra RENTRi e il precedente sistema Sistri
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ha sostituito il Sistri, un sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali introdotto nel 2010, ma mai effettivamente operativo e poi abrogato nel 2019. Il RENTRI si differenzia dal Sistri principalmente per l'approccio più semplificato e digitalizzato alla gestione dei rifiuti.
Mentre il Sistri era caratterizzato da una complessità burocratica e da inefficienze che ne hanno impedito l'implementazione, il RENTRI è stato progettato per essere più agile, meno costoso e basato su una gestione digitale integrata. Il nuovo Registro rappresenta inoltre un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, per una maggiore sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese, con benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.