Statuto dei diritti del contribuente: a che punto siamo?

Statuto dei diritti del contribuente: a che punto siamo?

Un riuscito strumento di lavoro che fissa doveri dell'amministrazione e diritti del contribuente, riconoscendo a quest'ultimo varie garanzie, tra cui quella di potersi avvalere di un "Garante del contribuente" a tutela dei suoi diritti.

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7 luglio 2010
Lo Statuto del contribuente

È stata la legge 212 dell’anno 2000. Ma tutti, addetti ai lavori e non, la conoscono come lo “Statuto dei diritti del contribuente”, un riuscito strumento di lavoro che fissa chiaramente doveri dell'amministrazione e diritti del contribuente, riconoscendo a quest’ultimo tutta una serie di garanzie, tra cui quella di potersi avvalere di un "Garante del contribuente", sorta di difensore civico cui sono affidate diverse funzioni di tutela dei diritti.

Lo Statuto dei diritti del contribuente non nasce certo ieri. Il primo progetto in materia, presentato alla Camera dei Deputati addirittura nel ’90, era articolato, come negli altri che seguirono negli anni, come una proposta di legge costituzionale, che cioè prevedeva la modifica di uno o più articoli della Costituzione, operazione estremamente difficoltosa da portare a termine. Questo aiuta a capire perché i vari disegni di legge finirono tutti in un nulla di fatto fino al ’96, quando venne presentato dall’allora Ministro delle finanze una proposta di legge ordinaria, destinata poi ad assorbire anche tutti gli altri progetti parlamentari.

Durante la gestazione dello statuto, l’amministrazione finanziaria andava intanto compiendo una sorta di rivoluzione, facilitata dall’uso delle nuove tecnologie. Sono gli anni in cui nascono il fisco telematico, la dichiarazione unica, le compensazioni, un sistema di comunicazione con i contribuenti in grado di rendere più trasparente la liquidazione delle dichiarazioni. Inoltre, si introduce l’interpello, si vara l’autotutela, si generalizza il ravvedimento, si porta a regime l’accertamento con adesione, si riforma e si umanizza la disciplina delle sanzioni.

L’obiettivo dello Statuto è stato fin dall’inizio quello di creare un momento di mediazione tra Agenzia delle Entrate e contribuenti. La parte in un certo senso più rivoluzionaria, almeno per i parametri italiani dove contribuenti e consumatori vestono spesso i panni delle vittime sacrificali, è sicuramente quella che stabilisce dei vincoli per l’amministrazione che finiscono per caratterizzarsi come diritti del contribuente. A tutela del quale la legge ha introdotto una serie molto ampia di vincoli, sia nei confronti del Parlamento (chiarezza delle disposizioni legislative, non retroattività delle norme tributarie, "neutralità" dei primi 90 giorni ai fini dell’entrata in vigore di nuovi adempimenti, divieto di decreti-legge per l’istituzione di nuovi tributi) sia dell’amministrazione finanziaria. Questo incrocio di diritti-doveri ha avuto il merito di creare un clima di reciproca collaborazione tra i due “contendenti”. Anche grazie, occorre dirlo, all’impegno profuso dall'agenzia delle Entrate per semplificare il proprio linguaggio, al fine di comunicare in modo chiaro con il contribuente. Il risultato è che i testi prodotti sono ora quasi sempre di facile lettura, scritti con una sintassi semplice e un lessico comprensibile anche ai non esperti di cose tributarie.

Un successo si sta rivelando il principio del diritto all'informazione e di Interpello. Riguardo al primo, l'amministrazione fiscale ha attivato vari strumenti telematici (web mail, sms, cassetto fiscale e rivista telematica) che hanno consentito di migliorare e velocizzare i canali di dialogo con l'utenza. Quanto al secondo, l'amministrazione ha accolto il bisogno del contribuente di fare chiarezza sulle disposizioni fiscali ed ha ampliato la platea di riferimento dell'Interpello, rendendolo più vicino alle esigenze dei contribuenti.

 

Ma esaminiamo ora nello specifico lo Statuto, esaminando punto per punto che cosa prevede.

 

Diritto all'informazione

È compito dell’amministrazione finanziaria garantire la circolarità delle informazioni, utilizzando ogni possibile mezzo per diffonderle tempestivamente. Circolari, risoluzioni, decreti e ogni altro possibile atto devono essere facilmente reperibili e consultabili da parte del contribuente, anche attraverso un servizio di informazione elettronica gratuito e interattivo.

 

Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza

L’amministrazione deve fare in modo che il contribuente venga a conoscenza degli atti che lo riguardano, provvedendo a comunicarglieli nel luogo di effettivo domicilio e operando con le dovute cautele perchè del contenuto degli atti ne venga a conoscenza il solo contribuente interessato.

Prima di procedere a iscrizioni a ruolo o di negare un rimborso, nel caso sussistessero incertezze l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari entro 30 giorni dalla richiesta. In ogni caso al contribuente non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

 

Diritto alla "rimessione" in termini

In caso di eventi eccezionali, imprevedibili o di forza maggiore il ministro dell’economia può autorizzare la sospensione o il differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

 

Diritto alla chiarezza e alla motivazione degli atti

Tutti gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi devono essere motivati, indicando le ragioni che l’hanno determinato. Nel caso la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto e non ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, pena l’annullamento dell’atto, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Viene ribadito l’obbligo di indicare negli atti: le autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità del ricorso, l’organo competente a riesaminare l’atto in sede di autotutela (organo che peraltro si identifica, come è noto, con lo stesso ufficio che ha emesso l’atto).

 

Diritto all'integrità patrimoniale

Una volta accertato in modo definitivo che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di quella accertata, il fisco è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso.

 

Tutela dell'affidamento e della buona fede

I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non possono essere applicate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell’amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

 

Diritto di Interpello

Al contribuente che pone quesiti sull'applicazione di disposizioni tributarie ad un caso nel quale sussistano obiettive condizioni di incertezza, l’amministrazione finanziaria deve rispondere entro 120 giorni.

 

Diritti del contribuente sottoposto a verifica

Le verifiche esterne devono essere svolte sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio all’attività del contribuente e possono durare al massimo 30 giorni, prorogabili per altri 30 in casi di particolare complessità.

Il contribuente che ritiene che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge può rivolgersi al Garante del contribuente.

 

Garante del contribuente

Il “Garante del contribuente” (istituito presso la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate) è uno strumento di tutela per i contribuenti e di mediazione tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria. È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali: magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente); dirigenti dell’amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni; avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Il Garante, sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato:

può richiedere documenti e chiarimenti agli uffici, tenuti a rispondere entro trenta giorni;

rivolge, a tutela del contribuente, raccomandazioni ai dirigenti degli uffici, richiamandoli al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini dei rimborsi d’imposta;

controlla l’agibilità al pubblico degli uffici e la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;

attiva l’autotutela;

segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;

presenta una relazione semestrale al ministro dell’economia e una annuale a governo e parlamento sull'attività svolta, fornendo notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti.

 

Norme interpretative

Il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria.

 

Entrata in vigore

Le modifiche riguardanti i tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono.

In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore. Non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta.

 

Decreti Legge

L’istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto legge.

 

Chiarezza delle disposizioni tributarie

Il titolo di una legge (o atto assimilato) che contiene disposizioni tributarie deve essere esplicito e contenere la citazione dell’oggetto nel titolo stesso. Le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni in materia, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. Se è necessario richiamare altre disposizioni, sarà doveroso indicare sinteticamente il contenuto della disposizione che si intende richiamare. Se vengono introdotte delle disposizioni che modificano una legge tributaria bisognerà adeguarsi e riportare il testo conseguentemente modificato.

 

Come attivare i diritti dello Statuto

Molti dei diritti dello Statuto possono essere attivati dal contribuente, anche rivolgendosi direttamente all’amministrazione. Il contribuente può:

recarsi presso gli uffici finanziari, chiedendo che venga messa a sua disposizione la normativa vigente in materia tributaria (in questo caso gli uffici potranno assisterlo nella ricerca delle norme che gli interessano, eventualmente consentendogli di collegarsi al sito Internet dove la normativa è riportata); rivolgere all’Agenzia un quesito (interpello) e, nel caso l’amministrazione non rispondesse entro 120 giorni, procedere come da richiesta;

rivolgersi per iscritto al direttore regionale delle Entrate e/o al Garante del contribuente, per segnalare carenze o irregolarità nell’applicazione della normativa, nello svolgimento delle verifiche fiscali, nell’assistenza ai contribuenti, nel funzionamento degli uffici, nell’erogazione dei rimborsi; eccepire per iscritto (e se necessario in giudizio davanti alle Commissioni tributarie) la nullità di atti o cartelle di pagamento mancanti della motivazione o degli altri requisiti prescritti dallo Statuto;

contestare le richieste da parte dell’amministrazione finanziaria, di atti e documenti che sono già in possesso suo o di altre amministrazioni;

contestare sanzioni che gli sono state applicate per avere seguito le indicazioni date all’amministrazione, se la causa del suo comportamento è dovuta a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle norme;

sapere, in caso di verifica fiscale, le ragioni che l’hanno giustificata;

pretendere che delle sue osservazioni sia dato atto nel processo verbale;

comunicare entro 60 giorni all’Agenzia delle Entrate osservazioni sul verbale di chiusura della verifica rilasciato dagli operatori.

 

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