Agricoltura e pesca

Agricoltura e pesca

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24 settembre 2003
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AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1)    Lavori del Consiglio Ue

 

a) Politica Agricola Comune (PAC)

I ministri dell’agricoltura, riuniti in Consiglio, hanno approvato il 26 giugno a maggioranza qualificata, una riforma radicale della PAC. Per realizzare  il modello agricolo europeo il Consiglio ha deciso che la riforma della PAC debba essere consistente, in linea con gli obiettivi di Agenda 2000 per completare il processo di riforma in alcuni settori e stabilire una quadro stabile in altri. Il compromesso è  in  linea con  il  quadro  finanziario  globale  per  l'Unione  allargata  stabilito  per  il periodo fino al 2013. La Commissione proporrà a tempo debito le misure necessarie per estendere la riforma ai nuovi Stati membri. Con questa riforma il Consiglio intende trasmettere un messaggio forte agli agricoltori europei, ai cittadini europei ed al mondo, in particolare ai paesi in via di sviluppo. Inoltre essa  risponde alle richieste dei cittadini di cibo più sano, di migliore qualità, di metodi di produzione rispettosi degli animali  e  dell'ambiente,  di mantenimento  delle  nostre  condizioni  di  vita  naturali  e  di  protezione delle campagne. La  riforma  della  PAC  è  volta,  tra  l'altro,  ad  offrire  agli  agricoltori  europei  un  chiaro  quadro  di pianificazione  per  le  decisioni  relative  alla  loro  attività,  migliorando  la  loro  funzione imprenditoriale di produrre quanto i consumatori ed il mercato richiedono. Essa  costituisce  l'importante  contributo  dell'Europa  all'agenda  di Doha  per  lo  sviluppo  (DDA)  e definisce il quadro di negoziato dell'Unione nel round dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Gli elementi chiave dell'accordo includono:

Ø     un  pagamento  unico  per  azienda  per  gli  agricoltori  dell'Unione,  indipendentemente  dalla produzione  (una  serie  limitata  di  elementi  accoppiati  può  esser  mantenuta  per  evitare l'abbandono della produzione);

Ø     il  collegamento  di  tale  pagamento  al  rispetto  dell'ambiente,  alla  sicurezza  alimentare,  alle norme  sanitarie  e  fitosanitarie,  alle  norme  relative  al  benessere  degli  animali,  nonché  al requisito di mantenere tutti i terreni agricoli in condizioni agricole ad ambientali soddisfacenti ("condizionalità");

Ø     una  politica  di  sviluppo rurale  rafforzata con maggiori  finanziamenti UE, nuove misure per promuovere l'ambiente, la qualità ed il benessere degli animali e per aiutare gli agricoltori a rispondere alle norme di produzione dell'UE a partire dal 2005;

Ø     una  riduzione  dei  pagamenti  diretti  ("modulazione")  per  le  aziende  di maggiori  dimensioni per finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;

Ø     un  accordo  sulla  disciplina  finanziaria  per  garantire  che  il  bilancio  agricolo  fissato  fino  al 2013 non sia superato;

Ø     revisioni della politica di mercato della PAC come: - riduzioni di prezzo asimmetriche nel settore lattiero (il prezzo di intervento per il burro ridotto  del 25%  nell'arco  di  quattro  anni  e  per  il  latte  scremato  in  polvere  ridotto  del 15% nell'arco di tre anni); - dimezzamento  degli  incrementi  mensili  per  il  settore  cerealicolo  (mantenimento dell'attuale prezzo di intervento); - riforme dei settori del riso, del grano duro, della frutta in guscio, delle patate da fecola e dei foraggi essiccati;

Ø     l'introduzione  di  riforme  relative  ai  cosiddetti  prodotti mediterranei  (per  es.  l'olio  d'oliva,  il tabacco  o  il  cotone)  prevista  entro  settembre  2003,  nell'ambito  del  quadro  finanziario esistente.

 

b) Rischio BSE

Il Consiglio ha adottato un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie. Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per determinare la situazione epidemiologica riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione. Il regolamento stabilisce che, prima della determinazione di tale situazione, si adottino misure transitorie per un periodo massimo di due anni. Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, che fissa le misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento n. 999/2001, si applica a decorrere dal 1º luglio 2001. Le misure transitorie si applicano pertanto fino al 30 giugno 2003. Sono stati riscontrati alcuni problemi nell'utilizzo dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per determinare la situazione epidemiologica in relazione alla BSE, per quanto riguarda la necessità di definire nuovi criteri di categorizzazione che rispecchino il rischio BSE. Le valutazioni scientifiche del rischio non sono state ancora completamente concluse. La Commissione ha discusso con gli Stati membri la possibilità di apportare modifiche a tali criteri al fine di conseguire un migliore allineamento della situazione epidemiologica e del rischio. Il regolamento (CE) n. 999/2001 è pertanto prorogato fino al 1º luglio 2005.

 

2)    Lavori della Commissione Ue

 

a) Bollettino sul rispetto delle norme edito dalla Commissione

La Commissione europea ha avviato, il 16 giugno, la pubblicazione di un bollettino sul rispetto delle norme della pesca dell'UE. Il bollettino, accessibile al pubblico, fa parte di una nuova, più trasparente ed efficiente politica comune della pesca (PCP). Questa nuova iniziativa della Commissione costituisce una fonte di informazioni chiara ed accessibile sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli impegni assunti in una serie di settori della PCP. Esso fornisce inoltre informazioni sull'avanzamento delle procedure d'infrazione nel settore della pesca. In particolare, il bollettino mette in luce il problema del sovrasfruttamento: quest'ultimo costituisce infatti l'oggetto del 76% di tutte le procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri per inosservanza delle norme in materia di pesca. Il bollettino evidenzia inoltre le inadempienze degli Stati membri nel raccogliere e trasmettere, a scadenze fisse, informazioni alla Commissione. A loro volta, tali inadempienze sono in parte responsabili del sovrasfruttamento, un fenomeno particolarmente allarmante in un epoca in cui un numero crescente di stock ittici è minacciato di esaurimento. Il bollettino si basa su dati ufficiali forniti dagli Stati membri, che sono responsabili della loro affidabilità. Esso è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/fisheries/  

 

b) Promozione dei prodotti agricoli

Il 23 giugno, la Commissione ha approvato 20 programmi istituiti in nove Stati membri (tra cui l’Italia) per fare conoscere i prodotti agricoli e per promuoverne la commercializzazione nell’Ue. Tali programmi hanno un budget totale di 38,4 milioni di euro, cofinanziati per la metà dall’Ue. Ricordiamo che il Consiglio, nel 2000, aveva deciso che l’Ue poteva contribuire al finanziamento di azioni miranti a far conoscere dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari o a promuoverne la commercializzazione nel mercato interno. Sono prese in considerazione le azioni di relazioni pubbliche, di promozione e di pubblicità, in particolare quelle il cui oggetto è di sottolineare le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza degli alimenti, di metodi di produzione specifica, di aspetti nutrizionali e sanitari, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell’ambiente.  Le misure riguardano anche la partecipazione a delle manifestazioni e fiere nonché a delle azioni di informazione sui sistemi comunitari delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), l’informazione sui regimi comunitari di controllo della qualità e di etichettatura e la produzione biologica. Le azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti nelle regioni delimitate (v.q.p.r.d.) possono anche essere presi in considerazione. Nel Gennaio 2002, le modalità di applicazione di tali azioni d’informazione e di promozione sono state definite da un regolamento (94/2002) che istituisce la lista dei temi e dei prodotti che possono essere oggetto di misure di promozione.

 

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