LE PROPOSTE DELLA FIAVET

LE PROPOSTE DELLA FIAVET

D: 17-9-2002 P:01 T:Sul turismo si abbatte l'onda lunga della crisi

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17 settembre 2002
TRATTAMENTO FISCALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE FIAVET

 

 

COMPARTO DELLE AGENZIE DI VIAGGI

 

 

 

(Alcune modifiche legislative)

I punti indicati nel presente documento, di cui si sottolinea l’assoluta importanza per la Categoria rappresentata dalla Fiavet, riprendono, con le dovute modifiche ed integrazioni quanto già formulato in occasione della presentazione delle proposte di emendamenti alla Legge Finanziaria dello scorso anno.

 

Qui si presentano in sintesi le proposte di modifica alla normativa vigente – rinviando per una lettura più approfondita al documento nella sua completezza – comprensive in alcuni casi dei dettagli di copertura finanziaria.

 

RIDUZIONE DA 20% A 10% ALIQUOTA IVA ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI

 

Si richiede di poter estendere il beneficio dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10% anche alle operazioni poste in essere dalle Imprese di Viaggi la cui attività è costituita dall’organizzazione di viaggi e soggiorni.

 

La copertura finanziaria necessaria per questo intervento è stimata con ragionevole approssimazione in 20 milioni di euro.

 

ESCLUSIONE DALL’IVA DELLE PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

 

Esiste una situazione di squilibrio tra il trattamento fiscale delle operazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto e delle relative prestazioni di intermediazione, che genera distorsioni a danno delle imprese intermediarie. Si chiede pertanto l’equiparazione del trattamento I.V.A. delle prestazioni di intermediazione a quello applicabile alle operazioni principali a cui si riferiscono, con esclusione quindi dell’applicazione dell’IVA in ipotesi di prestazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea.

 

La copertura finanziaria necessaria per questo intervento è stimata con ragionevole approssimazione in 1,5 milioni di euro.

 

ESCLUSIONE DALL’IVA DELLE PROVVIGIONI PER PRENOTAZIONI DI HOTEL ALL’ESTERO

 

Sempre nell’ambito dell’attività di pura intermediazione, si rileva che laddove i servizi siano utilizzati al di fuori del territorio italiano (soggiorni in alberghi e servizi di ristorazione resi all'estero per conto di cittadini italiani o stranieri), le provvigioni percepite dalle Agenzie di Viaggi per le prenotazioni dei servizi stessi non dovrebbero essere assoggettate ad I.V.A.

 

La copertura finanziaria necessaria per questo intervento è stimata con ragionevole approssimazione in 2 milioni di euro.

 

DETRAIBILITA’ DELL’IVA DEI SERVIZI TURISTICI PER CLIENTI BUSINESS

 

Con riferimento alla richiesta avanzata di rendere detraibile l’IVA inclusa nei servizi turistici acquistati dal cliente soggetto passivo d’imposta, in ipotesi di acquisto di viaggi e soggiorni per motivi di lavoro e per l’organizzazione di congressi, convegni, incentive, ecc., così come indicato dalla Commissione Europea, si dovrebbe concedere alle Agenzie di Viaggi il diritto di opzione per l’applicazione del regime IVA ordinario anziché del regime di tassazione IVA del margine disciplinato dall’art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72. Ciò al fine di evitare una distorsione nella competizione tra Imprese dovuta all’applicazione della normativa fiscale.

 

ALTRE MISURE FISCALI

 

Altri interventi potrebbero consistere nella detassazione degli utili reinvesti nell’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo. Si concorda pienamente con quanto indicato nel documento Confederale di commento sul DPEF in merito alla prevista riduzione della base imponibile IRAP.

 

MERCATO DEL LAVORO

 

Si richiede l’attivazione e/o l’estensione degli ammortizzatori sociali per realizzare forme di flessibilità nell’utilizzo del personale addetto al Comparto delle Agenzie di Viaggi. Si dovrebbero maggiormente incentivare le aziende che stipulano accordi collettivi di riduzione temporanea dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la diminuzione dei propri organici.

 

CREDITO E SVILUPPO ECONOMICO

 

Si richiede l’attivazione di una linea di credito agevolato per il finanziamento di tutti gli investimenti sostenuti in funzione dell’informatizzazione ed innovazione tecnologica, compresi gli investimenti di natura immobiliare e/o connessi ad impianti di sicurezza, sostenuti per lo svolgimento delle attività di Agenzia di Viaggi e Turismo, nel rispetto delle regole relative agli aiuti comunitari “de minimis”.

 

Dovrebbe essere prevista, specificamente per le Agenzie di Viaggi, l’erogazione di un contributo finalizzato ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle Imprese del Comparto.


 

RIFORMA FISCALE

 

RIDUZIONE DAL 20% AL 10% DELL’ALIQUOTA IVA PER L’ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI

 

Con il termine generico di Agenzia di Viaggi e Turismo, si indica in realtà un’impresa che esercita due tipi di attività distinte, e fiscalmente trattate in modo differenziato: l’attività di organizzazione e di intermediazione. L’Agenzia di Viaggi organizzatrice, il cui ambito operativo consiste nella realizzazione di pacchetti (servizi turistici “tutto compreso”), giri turistici (escursioni e visite guidate), servizi singoli, organizzati in nome proprio e per conto del cliente, venduti al pubblico sia direttamente sia per mezzo del canale distributivo costituito dalle Agenzie di Viaggi intermediarie, ha dimensioni generalmente superiori alla media del Settore sia in termini di addetti sia di volume d’affari. Tali Imprese si sono già da tempo strutturate per la commercializzazione dei servizi turistici, legittimandosi a pieno titolo nei confronti della domanda al punto di essere oramai delle attrici protagoniste su questo scenario, la cui attività consiste generalmente nel contatto e nella conclusione di contratti con i fornitori di servizi turistici principalmente operanti nel campo dei trasporti passeggeri, della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, oltre che del settore delle comunicazioni, del settore assicurativo, ecc. Ciò al fine di fornire pacchetti “tutto compreso” e servizi turistici per la clientela sia estera sia italiana.

 

La realtà imprenditoriale, che pur nella crescita ha saputo mantenersi elastica per trattare ogni genere di prodotto, è costituita da aziende che gestiscono diversi segmenti di domanda: dal gruppo all’individuale, dal turismo culturale al soggiorno balneare, rappresentando un passaggio imprescindibile per qualsiasi piano di sviluppo del turismo soprattutto per il sistema Italia, e di esse è opportuno tenere massimamente conto. Si deve quindi riconoscere alle Imprese di Viaggi italiane un ruolo primario nell’industria turistica, poiché contribuiscono sensibilmente anche ad accrescere la presenza di turisti stranieri nel nostro Paese trasformando i progetti di viaggio in flussi turistici strutturati e continui.

 

In particolare l’Impresa di Viaggi si avvale, per la realizzazione dei pacchetti turistici con destinazione Italia, di altri soggetti (Albergatori, Ristoratori, Vettori, ecc.) che mettono a disposizione i diversi servizi di cui si compone il pacchetto. Tali servizi, se usufruiti in Italia, sono assoggettati ad I.V.A., aliquota ridotta del 10%. In ipotesi di realizzazione di pacchetti e servizi turistici in ambito comunitario, l’Agenzia Organizzatrice acquisisce gli stessi servizi che scontano aliquote I.V.A. ancora più basse. Infatti in alcuni Paesi Membri dell’U.E., diretti concorrenti delle Imprese italiane, le aliquote I.V.A. sui principali servizi turistici sono mediamente più basse (Francia 5,5%, Grecia 8%, Portogallo 5%, Spagna 7%).

 

L’attività dell’Impresa di Viaggi è disciplinata ai fini I.V.A. dall’articolo 74/Ter del D.P.R. n. 633/72 che prevede, in ipotesi di prestazioni effettuate all’interno dell’Unione Europea, l’assoggettamento dell’operazione all’aliquota ordinaria I.V.A. (20%).  L’I.V.A. si applica sul  margine dell’Impresa di Viaggi, cioè sulla differenza tra l’importo totale a carico del Viaggiatore, al netto dell’I.V.A., ed il costo effettivo sostenuto dall’Impresa di Viaggi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi degli altri soggetti, nella misura in cui da tali operazioni il Viaggiatore tragga direttamente vantaggio.

 

Considerando l’alto e diffuso impatto economico sul sistema Italia nel suo complesso di questa parte di turismo, si richiede di poter estendere il beneficio dell’aliquota ridotta del 10% anche alle operazioni poste in essere dalle Imprese di Viaggi la cui attività è costituita dall’organizzazione di pacchetti turistici per viaggi e soggiorni in ambito comunitario.

 

Si richiede l’inserimento nella TABELLA A/3 (elenco di beni e servizi  soggetti all’aliquota del 10%) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (decreto IVA) del seguente testo: “operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per l’organizzazione di viaggi e soggiorni che si svolgono interamente o in parte all’interno della Unione Europea di cui all’art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72”.

 

ESCLUSIONE DALL’IVA DELLE PROVVIGIONI PER ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI DI MEZZI DI TRASPORTO

 

Le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate in Paesi situati all’esterno della Comunità europea sono fuori campo I.V.A. in base all’articolo 7, comma 4, lettera f) del D.P.R. n. 633/72. Tale formulazione risulta a seguito della modifica apportata dall’art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla Finanziaria 2000), con la quale è stato abrogato il riferimento ai “soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Economica Europa” per l’applicazione del trattamento fiscale di esclusione dall’I.V.A.

 

Tali prestazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea non si considerano più territorialmente rilevanti, e come tali non sono quindi assoggettate ad I.V.A., a prescindere dal domicilio o residenza del committente. Ciò comporta l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A. delle prestazioni in argomento anche se rese a clienti residenti o domiciliati in Italia o comunque in altro Stato Membro dell’Unione Europa, a condizione sempre che i mezzi di trasporto siano utilizzati al di fuori dell’Unione Europea. Le operazioni in esame rientrano quindi nel campo di applicazione dell’I.V.A. solo se utilizzate in ambito comunitario.

 

Al contrario, le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni sopra descritte sono soggette ad I.V.A. in base all’articolo 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. Per tale fattispecie si applica infatti il principio generale in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero. 

 

Esiste quindi una situazione di squilibrio tra il trattamento fiscale delle operazioni principali e delle relative prestazioni di intermediazione, che genera distorsioni a danno delle imprese intermediarie. Si chiede pertanto l’equiparazione del trattamento I.V.A. delle prestazioni di intermediazione a quello applicabile alle operazioni principali a cui si riferiscono. Con la modifica proposta, la normativa nazionale sarebbe finalmente allineata a quella degli altri Paesi comunitari al fine di evitare possibili discriminazioni concorrenziali a sfavore degli operatori nazionali intermediari del settore.

 

Si richiede pertanto il seguente emendamento all’articolo 7, comma 4, lettera f) del D.P.R. n. 633/72 con l’aggiunta delle “prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

 

ESCLUSIONE DALL’IVA DELLE PROVVIGIONI PER PRENOTAZIONI DI SOGGIORNI ALBERGHIERI E DI SERVIZI DI RISTORAZIONE RESI ALL’ESTERO

 

Sempre in merito alla stessa attività di pura intermediazione si rileva che laddove i servizi siano utilizzati al di fuori del territorio italiano (soggiorni in alberghi e servizi di ristorazione resi all'estero per conto di cittadini italiani o stranieri), le provvigioni percepite dalle Agenzie di Viaggi per le prenotazioni dei servizi stessi non dovrebbero essere assoggettate ad I.V.A. poiché la prestazione principale è resa all’estero (imprese alberghiere e di ristorazione residenti all’estero e che non hanno stabile organizzazione o rappresentanza fiscale in Italia) e quindi mancando il presupposto della territorialità, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/72, non sono assoggettate al tributo. In molti casi si tratta di commissioni di importo modesto e in valuta estera poiché il cliente che viaggia per motivi di lavoro è abituato a pagare direttamente l’Hotel con carta di credito, mentre l’Hotel estero rimette all’Agenzia di Viaggi la commissione tramite bonifico o assegno in valuta estera che l’Agenzia di Viaggi deve negoziare in banca per l’operazione di cambio.

 

Si chiede pertanto l’equiparazione del trattamento I.V.A. delle prestazioni di intermediazione a quello applicabile alle operazioni principali a cui si riferiscono.

 

L’emendamento è costituito dall’inserimento nell’art. 7, comma 4, del DPR n. 633/72 del seguente testo: “prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri e di ristorazione quando usufruiti all’estero”.

 

DETRAIBILITA’ DELL’IVA DEI SERVIZI TURISTICI PER CLIENTI BUSINESS

 

Con riferimento alla richiesta avanzata di rendere detraibile l’IVA inclusa nei servizi turistici acquistati dal cliente soggetto passivo d’imposta, in ipotesi di acquisto di viaggi e soggiorni per motivi di lavoro e per l’organizzazione di congressi, convegni, incentive, ecc., così come indicato dalla Commissione Europea, si dovrebbe concedere alle Agenzie di Viaggi il diritto di opzione per l’applicazione del regime IVA ordinario anziché del regime di tassazione IVA del margine disciplinato dall’art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72. Ciò sarà necessario in tutti i casi in cui l’Agenzia di Viaggi interviene nell’organizzazione di viaggi di incentivazione, meeting, convention, ecc. nei confronti di clienti che possono recuperare l’I.V.A. sui servizi acquistati, al fine di evitare una distorsione nella competizione tra Imprese dovuta all’applicazione della normativa fiscale. Si propone pertanto il seguente emendamento all’art. 74/TER, del D.P.R. n. 633/72: “l’agenzia di viaggi può, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto. L’agenzia di viaggi che applica il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto può, al momento della prestazione, dedurre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi prestati ad essa dai fornitori per le operazioni dalle quali il cliente dell’agenzia di viaggi trae direttamente vantaggio. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta dovuta per la prestazione a titolo della quale l’agenzia di viaggi sceglie il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichi sia il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto che il regime particolare d’imposizione sul margine, l’agenzia di viaggi deve seguire separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi”.

 

DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI NELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA DI VIAGGI

 

Si potrebbe ottenere la detassazione degli utili reinvesti nel Settore Turismo nell’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo, con estensione del campo oggettivo di applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute per la formazione e riqualificazione del personale addetto. L’incentivo consiste nell’escludere dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo l’utile conseguito dallo svolgimento dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo.

 

ABOLIZIONE DELL’IRAP

 

Si concorda pienamente con quanto indicato nel documento Confederale di commento sul DPEF in merito alla prevista riduzione della base imponibile IRAP. A nostro parere l’imposta regionale sulle attività produttive dovrebbe essere completamente azzerata.

 

IL MERCATO DEL LAVORO

 

Per quanto concerne la regolamentazione legislativa dei lavoratori atipici e parasubordinati, in esame al Parlamento, si auspica che ciò possa realmente servire a chiarire i corretti ambiti di applicazione evitando di modificarne la natura.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Si richiede l’attivazione e/o l’estensione degli ammortizzatori sociali per realizzare forme di flessibilità nell’utilizzo del personale addetto al Comparto delle Agenzie di Viaggi, nel tentativo di garantire continuità e permanenza nel posto di lavoro.

Estensione alle Agenzie di Viaggi e Turismo, anche con meno di 16 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, della normativa introdotta con l’art. 5, dal comma 5 al comma 8, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modifiche nella Legge 19 luglio 1993, n. 236 riguardante forme di incentivazione per le aziende che stipulano accordi collettivi di riduzione temporanea dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale.

 

CREDITO E SVILUPPO ECONOMICO

 

CREDITO PER INVESTIMENTI

 

In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le Imprese, si richiede l’attivazione di una linea di credito agevolato per il finanziamento di tutti gli investimenti sostenuti in funzione dell’informatizzazione ed innovazione tecnologica, compresi gli investimenti di natura immobiliare e/o connessi ad impianti di sicurezza, sostenuti per lo svolgimento delle attività di Agenzia di Viaggi e Turismo. Si ipotizza che siano altresì ammessi alle agevolazioni le spese generali, quantificate forfetariamente nella misura del 50% dei costi sostenuti per gli investimenti previsti. Il credito richiesto verrebbe configurato unicamente come contributo in conto interessi dell’esercizio di riferimento e come tale inquadrabile tra i ricavi di cui all’art. 53, comma 1, lettera f) del TUIR. Per non vanificare gli effetti positivi dell’agevolazione in argomento, tali benefici non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), né ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi. L’importo totale del beneficio dovrebbe essere riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione UE 96/C68/06 e non potrebbe pertanto eccedere la misura di 100.000 euro su un periodo di tre anni a decorrere dal momento di erogazione del primo aiuto “de minimis”. L’agevolazione prevista dovrebbe essere cumulabile con altri benefici comunitari e nazionali eventualmente concessi.

 

CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI

 

Dovrebbe essere prevista, specificamente per le Agenzie di Viaggi, l’erogazione di un contributo finalizzato ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle Imprese del Comparto. L’agevolazione, che potrebbe essere richiesta per il tramite di istituti, enti ed associazioni di categoria, si potrebbe concretizzare nell’erogazione di un contributo che finanzi, almeno in parte, le spese sostenute direttamente per lo svolgimento di azioni previste nel programma promozionale, escluse le spese destinate ad obiettivi puramente commerciali, comprese però le spese di viaggio e soggiorno del personale dell’ente, quando si riferiscono ad attività strettamente connesse con le manifestazioni promozionali.

 

 

 

 

Roma, 17 settembre 2002

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