Leggi tutta la "Lettera dalle Regioni - n. 04"

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25 febbraio 2004
Competenze dello Stato e delle Regioni: arriva la "sussidiarietà dinamica"

Competenze dello Stato e delle Regioni:
arriva la "sussidiarietà dinamica".

 

Una sentenza definita in tanti modi: "storica", "molto ambiziosa", di "riscrittura del titolo V". E' quella pronunciata dalla Corte Costituzionale alla fine dello scorso anno (n.303/2003), respingendo i ricorsi delle Regioni verso la c.d. legge obiettivo per le grandi opere pubbliche (legge 443/2001). La sentenza merita un approfondimento, anche alla luce della dottrina che in questi mesi si è pronunciata chiarendone i confini e le sfumature (http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0303s-03.html).

La scheda che segue, curata dall'Osservatorio legislativo,) descrive le principali questioni affrontate dalla Corte, le cui decisioni possono così essere riassunte:

Ø       nelle materie che per il 117 della Costituzione appartengono alla potestà legislativa concorrente, quando vi siano esigenze di carattere unitario e di adeguatezza , le funzioni amministrative possono essere conferite ad autorità dello Stato, in applicazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione;

Ø       in questo caso, affinché sia possibile l'esercizio della funzione amministrativa, e in osservanza del principio di legalità che è alla base dell'ordinamento giuridico, lo Stato assume anche la funzione legislativa per quella materia;

Ø       tutto ciò però è subordinato al raggiungimento di una intesa con la Regione interessata.

La sentenza parte da una indicazione di principio: per la Corte sono irrinunciabili le esigenze unitarie dello Stato in determinate materie, e per questo vi sono dei "congegni" che rendono flessibile l'impianto della Costituzione per non vanificare le "istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita" che trovano sostegno "nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica".

Uno di questi congegni  è il principio di sussidiarietà, applicato in modo "dinamico" e diverso rispetto al modo comune di intenderlo: non dal vertice (Stato) alla base (Comuni), ma viceversa, quando, per ottenere risultati validi nell'azione amministrativa, è bene che la si eserciti in un contesto più ampio: provinciale, regionale o nazionale.

Ovviamente vi è una dinamica di confronto istituzionale da rispettare: chi stabilisce infatti quale sia il migliore e più efficace ambito di esercizio di una funzione? Ecco la necessità di una intesa tra lo Stato e la singola Regione: nel caso analizzato dalla Corte si è trattato di funzioni attratte dallo Stato. Dice chiaramente la Corte che questo principio di sussidiarietà assieme a quello di adeguatezza dell'azione amministrativa, si applicano con procedure idonee: vi deve essere un "iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" .

E' dunque estremamente interessante il quadro pratico che ne deriva: sulla base di un'intesa una Regione può accordarsi con lo Stato per equilibrare l'esercizio delle funzioni a seconda delle diverse capacità operative. Se applicato con attenzione tecnica, e senza pregiudiziali di carattere politico, il principio darebbe vita ad una dinamica istituzionale, estremamente complessa, ma anche straordinariamente operativa. Dinamica che pensiamo non si fermi solo al rapporto tra Stato e regioni, ma vada a condizionare anche il rapporto tra le Regioni, le Province e i Comuni. Vedremo come il sistema delle autonomie saprà utilizzare queste importanti indicazioni giuridiche della Corte Costituzionale.

 

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